venerdì 11 marzo 2011

Immobili storici: non deve essere indicato il canone di locazione nella dichiarazione dei redditi

La risoluzione n. 28/E dell'agenzia delle Entrate del 9 marzo 2011 ha chiarito come debba essere indicato nel Modello Unico/2011 e nel 730/2011 il reddito derivante dai fabbricati a vincolo di interesse storico e/o artistico.
Per   questa tipologia di immobili il reddito deriva dalla minore fra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della stessa zona censuaria in cui si trova l'immobile, secondo le disposizioni dettate dall’art 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 *.
Nel caso in cui siano affittati dopo qualche incertezza interpretativa in pronunciati più risalenti,  la Cassazione ha concluso che le sopra citate peculiari modalità di determinazione del reddito previste dalla legge n. 413 del 1991 siano riferibili agli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge1 giugno 1939, n. 1089, tanto se si tratti di immobili concessi in locazione ad uso abitativo quanto se si tratti di locazioni ad uso diverso.
L’Agenzia delle Entrate ha preso atto di detta interpretazione con la  circolare n. 2/E 17 gennaio 2006.

Pertanto per le dichiarazioni dei redditi di quest'anno, non deve essere inserito l'importo del canone di locazione.

*  "2. In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1› giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e' determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' collocato il fabbricato."


GLOSSARIO

Il modello  730 viene  presentata dalle persone fisiche che risultino essere  lavoratori dipendenti, pensionati, o comunque percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il modello UNICO viene  utilizzato dalle persone fisiche qualora percepiscano:
- redditi d'impresa;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi "diversi" (non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 del modello 730);
oppure qualora la persona fisica:
- debba presentare dichiarazioni  IVA o IRAP;
- non sia stata residente in Italia nei due anni precedenti l'anno in cui viene presentata la dichiarazione;
- percepisca redditi di lavoro dipendente solo da datori di lavoro non obbligati ad effettuare ritenute d'acconto (come le collaboratrici domestiche);
- abbia realizzato plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate.


Nessun commento:

Posta un commento