sabato 19 marzo 2011

Decadenza dalla prima casa nelle successioni e donazioni

Con la Risoluzione  n. 33/E del 15 marzo 2011, l' Agenzia delle Entrate ha affrontato il problema delle eventuali cause di decadenza dalla c.d. “agevolazione prima casa” in presenza di successione o donazione relativa ad un unico immobile con più eredi o donatari beneficiari.
Norme di riferimento
L’art. 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dispone che “Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”
Il  comma 4 stabilisce che l’interessato, nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione, deve dichiarare il possesso dei requisiti e delle condizioni per beneficiare dell’agevolazione “prima casa”.
Viene prevista l’applicazione della sanzione in caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace (in base al richiamo al comma 4 della nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986).
Il legislatore, a differenza che negli acquisti ha inteso estendere il beneficio anche ai coeredi/donatari non in possesso dei requisiti, purchè uno degli eredi/donatari li abbia e quindi invochi il beneficio.
Mendacio e Decadenza
Cosa succede però ai soggetti che non hanno richiesto l'agevolazione, in caso di mendacio o di decadenza  di colui che l'ha invocata?
In caso di mendacio, questo può essere imputato solo al soggetto dichiarante, con la conseguenza che la dichiarazione risulta priva di efficacia sin dall’origine.
La decadenza conseguente si ripercuoterà su tutti (che dovranno pagare l'imposta in misura ordinaria) mentre  la sanzione solo su chi ha dichiarato il falso.
Nel caso invece in cui un soggetto decada,
a) per mancato trasferimento della residenza;
b) per rivendita di immobile entro cinque anni dall’acquisto, senza acquistare entro un anno dall'alienazione,   altro immobile da adibire a “prima casa”
si avrà la decadenza del dichiarante per intero del beneficio, con recupero dell’imposta e delle sanzioni in capo solo a quest'ultimo.
Il coerede o donatario che non ha invocato il beneficio, nel caso di cessione infraquinquennale dell’immobile oggetto dell’agevolazione, non incorrerà in decadenza alcuna.
Pertanto, i coeredi/donatari non dichiaranti, trovandosi ad usufruire dell’agevolazione, senza volontà  non possono rilevare né sul piano soggettivo né su quello oggettivo in ordine al mantenimento e alla decadenza di requisiti che non sono mai stati loro richiesti.

1 commento:

  1. Ma se il requisito contestato in sede di successione fosse un requisito oggettivo (abitazione non di lusso, peraltro verificabile da un notaio) il mendacio e la sanzione non dovrebbero sussistere né in capo al dichiarante né per i coeredi. Non c'é dichiarazione del falso, ma l'accertamento e l'eventuale cartella vanno inviati a tutti i coeredi?

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