lunedì 7 giugno 2010

Nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate in materia prima casa


Con la circolare n. 31/E,  l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni punti problematici sulle modalità di applicazione delle agevolazioni “prima casa”, con interpretazioni favorevoli ai contribuenti.
In sintesi le risposte:


a) L'acquisto di pertinenza a servizio di immobile  acquistato senza i benefici "prima casa"  può essere agevolato? 
SI è possibile nonostante  la lettera della legge.
Un'interpretazione  restrittiva  risulterebbe contraria all’obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la previsione del regime di favore.

b) L'acquisto di pertinenza a servizio di immobile  acquistato al grezzo senza i benefici "prima casa"
 può essere agevolato? 



SI è possibile nonostante  la lettera della legge. 
Un'interpretazione  restrittiva  risulterebbe contraria all’obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la previsione del regime di favore.



Ai fini del godimento del regime di favore in esame, si rende però necessario che l’acquirente dichiari nell’atto di acquisto della pertinenza di possedere, al momento del rogito, tutti i requisiti di legge.
Si precisa che per l'imposta del registro, l'applicazione dei benefici “prima casa” agli immobili in corso di costruzione è stata riconosciuta in via interpretativa dall’amministrazione finanziaria
con la circolare n. 19/E del 1° marzo 2001.

c)  L'acquisto di un'unità immobiliare da accorpare  ad altra abitazione per la quale non si è fruito delle agevolazioni “prima casa”, in quanto si era privi dei requisiti in occasione del primo acquisto, può essere agevolato? 
SI è possibile purché sul secondo acquisto si sia in possesso di tutti i requisiti (salvo la possidenza di altro immobile se riferentesi alla casa da ampliare).
L’agevolazione sul nuovo acquisto trova, peraltro, applicazione a condizione che i due alloggi accorpati costituiscano un’abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso.
Compete all’Ufficio locale la verifica, anche sulla base delle risultanze catastali, dell’intervenuto accorpamento degli immobili e della loro consistenza, complessivamente considerata.

d) Decade dall'agevolazione "prima casa" un soggetto che ha acquistato un’abitazione beneficiando delle agevolazioni “prima casa” e proceda prima che sia decorso il termine quinquennale dall’acquisto agevolato, alla rivendita dello stesso immobile ed al successivo riacquisto, entro un anno, di altro immobile da adibire ad abitazione principale non agevolato?
No, non decade dall'agevolazione perché  l'unico requisito al fine di impedire il verificarsi dell’ipotesi
di decadenza dal regime agevolato prevista in caso di cessione infraquinquennale dell’immobile, occorre procedere è che l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

e) Decade dall'agevolazione "prima casa" un soggetto che ha acquistato un’abitazione beneficiando delle agevolazioni “prima casa” e proceda prima che sia decorso il termine quinquennale dall’acquisto agevolato, alla rivendita dello stesso immobile ed al successivo riacquisto, entro un anno, di altro immobile da adibire ad abitazione principale in paese straniero?
No, non decade dall'agevolazione perché  l'unico requisito al fine di impedire il verificarsi dell’ipotesi
di decadenza dal regime agevolato prevista in caso di cessione infraquinquennale dell’immobile, occorre procedere è che l'immobile sia adibito ad abitazione principale anche se posta in uno Stato estero  semprechè sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale.





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