Ieri 24 giugno 2010 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che prevede disposizioni per consentire ai notai:
-la redazione di atti pubblici in formato elettronico;
-la sottoscrizione dei medesimi atti e delle scritture private utilizzando la firma digitale;
-la conservazione del documento negoziale,
il tutto salvaguardando nel contempo le garanzie di sicurezza proprie degli atti notarili.
Il decreto attua la delega conferita al Governo dalla legge n.69 del 2009.
(si veda anche i post del 7 marzo 2010 e 2 giugno 2010).
Alcune disposizioni saranno immediatamente applicabili dopo la pubblicazione in G.U. del decreto senza necessità di decreti attuativi.
In particolare:
- il rilascio delle copie (art. 68-ter);
- l’attestazione di conformità di copie e di documenti formati su qualsiasi supporto (art. 73);
- la rettifica di errori mediante certificazione dello stesso notaio (art. 59-bis).
Le altre disposizioni (relative all’atto pubblico e la sua conservazione) acquisteranno efficacia in tempi successivi con decreti ai quali è affidata la determinazione di regole tecniche.
Dal nostro notiziario del 24 giugno 2010 utili informazioni per i cittadini:
"Vantaggio per i cittadini
-la redazione di atti pubblici in formato elettronico;
-la sottoscrizione dei medesimi atti e delle scritture private utilizzando la firma digitale;
-la conservazione del documento negoziale,
il tutto salvaguardando nel contempo le garanzie di sicurezza proprie degli atti notarili.
Il decreto attua la delega conferita al Governo dalla legge n.69 del 2009.
(si veda anche i post del 7 marzo 2010 e 2 giugno 2010).
Alcune disposizioni saranno immediatamente applicabili dopo la pubblicazione in G.U. del decreto senza necessità di decreti attuativi.
In particolare:
- il rilascio delle copie (art. 68-ter);
- l’attestazione di conformità di copie e di documenti formati su qualsiasi supporto (art. 73);
- la rettifica di errori mediante certificazione dello stesso notaio (art. 59-bis).
Le altre disposizioni (relative all’atto pubblico e la sua conservazione) acquisteranno efficacia in tempi successivi con decreti ai quali è affidata la determinazione di regole tecniche.
Dal nostro notiziario del 24 giugno 2010 utili informazioni per i cittadini:
"Vantaggio per i cittadini
Riduzione i costi, con significativi risparmi di tempo, di spese di trasferta da un luogo all’altro per presenziare alla firma di atti davanti ad un unico notaio, etc. Sarà possibile infatti acquistare o vendere casa il un luogo distante dalla propria città rivolgendosi al proprio notaio di fiducia senza aggravi di spesa per le controparti e con lo stesso livello di sicurezza garantito da un atto tradizionale di compravendita immobiliare.
Cosa cambia per i cittadini
1. Il cittadino può scegliere se stipulare l’atto pubblico in modalità informatica o su carta. L’atto pubblico informatico si stipula sempre alla presenza del notaio, pertanto continuerà a farsi con tutti i controlli di legalità preventivi.
2. Per stipulare l’atto pubblico informatico il cittadino dovrà utilizzare la propria firma elettronica. A differenza di quanto previsto per il notaio, i cittadini potranno utilizzare anche una firma elettronica non qualificata. La minore affidabilità delle firme elettroniche non qualificate viene infatti superata dalla funzione di garanzia del notaio, alla presenza del quale l'atto viene sottoscritto dalle parti.
3. I cittadini/le imprese, se non è previsto altrimenti dalla legge, potranno stipulare un atto notarile (sotto forma di scrittura privata autenticata) rivolgendosi contemporaneamente a due diversi notai- se per esempio si trovano in due diverse città- a loro volta collegati tra loro attraverso la Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.), la intranet che collega tutti i notai presenti sul territorio nazionale.
4. Il notaio redige l’atto direttamente sul computer, lo legge dal computer e appone dopo le firme delle parti anche la sua firma digitale sul documento.
5. La firma digitale del notaio comporta la conclusione del contratto.
6. Dal punto di vista degli effetti giuridici l’atto pubblico su supporto cartaceo e informatico sono equivalenti.
7. Gli atti notarili informatici saranno conservati dai notai che ne manterranno la disponibilità esclusiva per il rilascio di copie finché sono in esercizio. Inoltre gli atti saranno conservati secondo norme di legge e tecniche che consentano la fruibilità dei dati nel tempo nonostante le rapide innovazioni tecnologiche possano rendere vecchi documenti obsolescenti. È previsto che il notaio conservi in formato digitale anche le copie degli altri documenti originali redatti su supporto cartaceo.
8. Il notaio presso il quale si conclude il contratto mette l'atto a raccolta e lo conserva nel proprio archivio situato in una struttura informatica centralizzata posta presso il Consiglio Nazionale del Notariato. Quando il notaio cessa l’esercizio dell’attività, i suoi atti informatici saranno depositati presso gli archivi notarili gestiti dal Ministero della Giustizia come oggi avviene per gli atti cartacei.
9. L’utilizzo dell’atto notarile informatico non è obbligatorio, va fatto solo con il consenso di entrambe le parti.
10. Le spese di conservazione degli archivi informatici sono interamente a carico del Notariato.
11. Già da oggi possono essere rilasciate in formato digitale anche le copie degli atti cartacei.
Il costo dell’atto notarile informatico
I costi per le parti saranno esattamente gli stessi pagati oggi per gli atti tradizionali. L’unica differenza è che oggi, per una compravendita immobiliare, ci si rivolge ad un unico notaio mentre d’ora in poi ne entreranno in gioco due laddove l’atto si debba concludere a distanza. Questo non vuol dire che le spese raddoppieranno ma solo che la parcella sarà suddivisa tra i due professionisti."
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