venerdì 29 gennaio 2010

SOSPENSIONE DEI MUTUI





Il 18 dicembre 2009 è stato sottoscritto dall'ABI e dalle Associazioni dei consumatori un Accordo per una misura straordinaria di sostegno alle famiglie in difficoltà, a seguito della crisi.
Tale accordo prevede la sospensione del rimborso delle rate di mutuo per almeno 12 mesi:
- per i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, anche di quelli oggetto di operazioni di cartolarizzazione;
- nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui che hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell'occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).
La misura si applica anche nei confronti dei clienti che presentano ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi.
Le banche aderenti all'iniziativa possono migliorare tali condizioni (ad esempio: eliminarei i limiti prima casa, estendere la casistica a prestiti che non hanno le caratteristiche dei mutui fondiari, ampliare il termine dei 12 mesi).

La lista delle banche aderenti è disponibile sul sito internet dell’Associazione bancaria.
Attualmente risultano essere 187.
La richiesta alla propria banca potrà essere effettuata a partire dal 1° febbraio 2010 mediante un apposito modello disponibile sia nello stesso sito dell'ABI (vedi link oltre) che presso le filiali delle banche aderenti.
Unitamente al modello dovrà essere prodotta documentazione comprovante gli eventi presupposti dall'accordo per la moratoria:
- nel caso di perdita del lavoro: a) lettera di dimissioni, licenziamento o il contratto da cui si veda l'avvenuta sacadenza b) dichiarazione che attesti la disoccupazione;
- nel caso di morte o disabilità: certificato di morte o certificato ASL che attesti l'handicap;


- nel caso di sospensione del lavoro: certificazione del datore di lavoro o di morte o certificato ASL che attesti l'handicap ovvero certificazione di ammissione al trattamento di sostegno del reddito;
- ultima dichiarazione dei redditi. 
E' sempre meglio chiedere alla filiale  e farsi aiutare con la compilazione.


L'ammortamento della quota capitale sospesa ripartirà trascorso il tempo di moratoria. Il termine del mutuo sarà quindi portato avanti di un periodo pari alla sospensione.
Per quanto riguarda gli interessi, la situazione varia da Istituto a Istituto: alcuni li fanno pagare anche durante il periodo di blocco, altri invece sospendono tutto.


In particolare ricordiamo le condizioni della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza  S.p.a. (una delle Banche maggiormente presenti sul territorio dove opero).
E' stata prevista la sospensione della quota di capitale per 12 mesi anche per famiglie che non hanno subito i sopraindicati eventi, ma che si trovano in situazioni tali da non permettere il regolare pagamento delle rate.
In detto istituto è previsto un progetto di socialità finanziaria per aiutare chi ha difficoltà a onorare il mutuo: il consiglio è di rivolgersi alla propria filiale.

Banche Aderenti:
Testo Accordo 

VERO O FALSO?


Il notaio ha responsabilità diretta per gli atti che compie ma subisce pochi controlli per una giustizia "domestica"?

FALSO

IN REALTA'

Il notaio è costantemente controllato:
- Dall'Archivio Notarile (ispezioni bienniali);
- Dal Pubblico Ministero (sempre);
- Dal Presidente del Consiglio dell'ordine
(può anche effettuare ispezioni domiciliari);
- Dalle Autorità Fiscali.


I quesiti sono tratti da un breviario pubblicato dall'Accademia del Notariato www.accademianotariato.org

lunedì 25 gennaio 2010

Una legge interessante e sconosciuta

La legge n. 199 del 18 dicembre 2008 prevede tra le misure volte contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali la possibilità che gli immobili abitativi  (con le caratteristiche dell'edilizia residenziale pubblica e comunque non rientranti nelle categorie A/1 e A/2) sottoposti a procedure esecutive, occupati da persone che abbiano fatto un mutuo e siano insolventi, possano essere ceduti in proprietà agli IACP o enti preposti all'edilizia economica popolari comunque denominati.
Quest'ultimi nelle previsioni della norma art. 1-quater  dovrebbero concludere (una volta acquisiti gli immobili) con gli occupanti contratti di locazione a canone sostenibile.
Il detentore avrebbe inoltre la possibilità di acquistare prioritariamente l'immobile secondo le leggi regionali al termine della locazione.
Tutto ciò  sarebbe estremamente utile se si pensa che a causa della crisi economica nell'ultimo anno e mezzo l'esecuzioni immobiliari hanno avuto un notevole incremento, spesso a causa dell'impossibilità delle famiglie di continuare a pagare il mutuo per perdita del posto di lavoro.
Nel dicembre 2009 Adusbef e Federconsumatori, in base ai dati sui pignoramenti nelle Sezioni Fallimentari di molte città italiane hanno rilevato che  il numero delle abitazioni pignorate è cresciuto in media del 15,2% su scala nazionale (il riferimento è su base annua),  nonostante il drastico abbassamento dell'Euribor.
Purtroppo si tratta di una norma praticamente rimasta lettera morta: a Parma  per tutto il corso del 2009 non c'è stato neppur un caso di applicazione.
Il motivo è presto detto: da un lato la norma non ha avuto sufficiente pubblicità sui media, dall'altro (e questo è il vero vulnus della disposizione) gli IACP sulla base della legge non possono acquistare i beni gravando sulla finanza pubblica, ma solo attigendo al proprio portafoglio.
E' opportuno peraltro per smuovere un pò le acque (tentar non nuoce)  che gli operatori nel settore delle esecuzioni immobiliari facciano presente ai debitori esecutati tale preziosa facoltà di cui alla legge 199.
Normativa di riferimento:  Legge 18 dicembre 2008, n. 199 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali", Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 2008  http://www.camera.it/parlam/leggi/08199l.htm

mercoledì 20 gennaio 2010

USUCAPIONE: CONFERMATA L'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

La Corte di Cassazione con ordinanza 15 gennaio 2010 n. 581 ha confermato la possibilità di applicare all'acquisto per usucapione l'Imposta di Registro prevista per la prima casa cioè l'aliquota del 3%.
Non si ritengono agevolabili le imposte ipotecaria e catastali che si applicano in misura ordinaria rispettivamente: 2% e 1%.
Pronunciati conformi: Sentenza 16 dicembre 2008 n. 29371;
Pronunciati contrari: Sentenza 10 luglio 2003 n. 10889; 29 febbraio 2008 n. 5447.
 

domenica 17 gennaio 2010

NUOVI COEFFICIENTI PER L'USUFRUTTO

Il saggio d'interesse legale  con il D.M. 4 dicembre 2009 è stato portato dalla precedente misura del 3% all' 1% annuo.
Con il D.M. 23 dicembre 2009 (Pubblicato sulla G.U. N. 303) del 31 dicembre 2009 conseguentemente sono stati adeguati i coefficienti per la determininazione degli usufrutti a vita e delle rendite o pensioni vitalizie (tabella allegata al D.P.R. 131/1986),  nonché il prospetto dei coefficienti, per tutti gli atti a decorrerere dalla data del 1° gennaio 2010.


USUFRUTTO VITALIZIO (TASSO 1%)
 DAL 1^ GENNAIO 2010
D.M. 23 dicembre 2009

Età
Usufruttuario
(anni compiuti)
Coefficiente
Usufrutto
Nuda prop.
da 0 a 20
95,00
95,00
5,00
da 21 a 30
90,00
90,00
10,00
da 31 a 40
85,00
85,00
15,00
da 41 a 45
80,00
80,00
20,00
da 46 a 50
75,00
75,00
25,00
da 51 a 53
70,00
70,00
30,00
da 54 a 56
65,00
65,00
35,00
da 57 a 60
60,00
60,00
40,00
da 61 a 63
55,00
55,00
45,00
da 64 a 66
50,00
50,00
50,00
da 67 a 69
45,00
45,00
55,00
da 70 a 72
40,00
40,00
60,00
da 73 a 75
35,00
35,00
65,00
da 76 a 78
30,00
30,00
70,00
da 79 a 82
25,00
25,00
75,00
da 83 a 86
20,00
20,00
80,00
da 87 a 92
15,00
15,00
85,00
da 93 a 99
10,00
10,00
90,00











IL NOTAIO BARONE SI E' INSEDIATO ALLA PRESIDENZA CNUE


Si è svolta a Roma il 14 gennaio 2010 presso la sede del Notariato italiano, la cerimonia di insediamento della Presidenza italiana al Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea. 

Il notaio italiano Roberto Barone ha assunto la carica di Presidente del Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea (CNUE) e ha ricevuto l'investitura dal past-president francese  Bernard Reynis (presidente per l'anno 2009). 
Il Notaio Barone  (Notaio a Nichelino -TO) dal 1986 al 1992 è stato presidente del Consiglio Nazionale del Notariato italiano, dove dal 2004 è il consigliere incaricato per le relazioni internazionali.

CNUE: 
Il Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea (www.cnue.eu), è l’organismo ufficiale e rappresentativo della professione notarile presso le istituzioni europee.
E' stato costituito nel 1993, raggruppa 21 organizzazioni notarili dell’Ue (circa 40 mila notai).
Il notariato esiste quindi in 21 paesi  dei 27 paesi UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria.
La Croazia ne è membro osservatore.
OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER IL 2010
Il CNUE avrà come priorità quella di rafforzare la cooperazione con le istituzioni europee e di offrire loro tutta la perizia dell'organismo
I Notai d’Europa (al fine di realizzare in Europa  uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza senza confini) concentreranno la loro azione durante il 2010 su:
- L’attuazione del Programma di Stoccolma 
(Dicesi "Programma di Stoccolma" il programma presentato dalla Svezia, presidente di turno UE 2009,  programma che ha fatto della cooperazione europea in materia di giustizia, affari interni e immigrazione una delle sue priorità.
Il Cnue all'interno di questo programma ha proposto la realizzazione di  una rete di collegamento che aiuti a risolvere le questioni dei cittadini Ue in caso di successioni, matrimoni, separazioni o divorzi transnazionali.)


- L’adozione del certificato successorio europeo. 

- La predisposizione di regole di conflitto di leggi in materia di diritto di famiglia.
- L’accesso al diritto in materia transfrontaliera in particolare mediante lo sviluppo dell’e-Justice e della Rete Notarile Europea (RNE)

(RNE è un network che collega in tempo reale i notai dei 21 stati membri impegnati nella risoluzione di problematiche di diritto intracomunitarie).



sabato 16 gennaio 2010

PRIMA CASA: FORSE UN'INTERPRETAZIONE INNOVATIVA DEI REQUISITI NECESSARI



I requisiti soggettivi per godere dell'agevolazione prima casa sono indicati nella nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro - D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Tra questi viene previsto che  l’acquirente non sia  titolare  “esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.
Il testo normativo testualmente non indica che la casa preposseduta dall'acquirente debba essere idonea alle sue necessità per escludere il trattamento di favore, ma stabilisce che il soggetto da solo o con il coniuge  non possa avere altre case nel Comune tout court.
Solo l'articolo 1 comma 1 del D.L. 16/93 (legge prima casa dal 1993 al 31 dicembre 1995) aveva previsto come requisito la non possidenza di "fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione", ma tale testo normativo non è più in vigore.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 100 del 2010 ha ritenuto che nonostante la lettera della legge, per escludere l'applicazione dell'agevolazione possa rilevare solo la possidenza di un alloggio che per le sue dimensioni e caratteristiche sia idoneo a soddisfare concretamente le esigenze dell'acquirente e della sua famiglia.
In pratica: se un soggetto ha una famiglia con tre figli ed è proprietario in un certo Comune di un monolocale, secondo la Corte può acquistare una casa più grande nello stesso Comune senza aver venduto il suo mini appartamento.
La Cassazione fa riferimento a un indirizzo già espresso in altre sentenze che peraltro si riferivano ad atti stipulati nel periodo di vigenza   della legge sopra citata (articolo 1 comma 1 del D.L. 16/93). 
E' la prima volta che la Corte utilizza questa interpretazione per un atto in cui il beneficio invocato è quello disciplinato da D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
MASSIMA
"Secondo canoni ermeneutici di questa Corte (che non vi è motivo di disattendere), in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'articolo 1, quarto comma, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986 - nel prevedere, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di regsistro, la non possidenza di altra abitazione - si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio, anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia."
SENTENZE PRECEDENTI CONFORMI
Cassazione 6476/96; 11428/99; 8771/200; 7505/2001; 7686/2002; 2418/2003; 4614/2003; 10925/2003; 19738/2003; 11564/2006.

mercoledì 13 gennaio 2010

BANDITO IL NUOVO CONCORSO NOTARILE


E' stato indetto il nuovo concorso per esame, a 200 posti di notaio (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 3 del 12-1-2010).

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo e diretta al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, deve essere presentata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro le ore di ufficio e nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (scadenza 26 febbraio 2010).
I candidati saranno tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse come sarà stabilito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 23 aprile 2010. 

RIAPERTI I TERMINI PER AFFRANCARE LE PLUSVALENZE

Per plusvalenza si intende l'aumento di valore che i beni (immobili o partecipazioni in società)  subiscono da quando si acquisiscono a quando si cedono. 
Questo aumento di valore in determinati casi ha rilevanza  fiscale, indicando un maggior reddito e quindi venendo gravato da imposte dirette (art. 67 del TUIR).
La Finanziaria per il 2010 (legge 191 del 23 dicembre 2009 - art. 2 comma 229) ha riaperto i termini per una possibilità (già prevista in passato - Art. 2 comma 2 D.L. 24 dicembre 2002 n. 282 convertito con legge 21 febbraio 2003 n. 27 -già prorogata più volte) molto conveniente per i contribuenti che vogliono affievolire o azzerare questo plusvalore.
INTERESSATI
a) Persone fisiche;
b) Società semplici;
c) Enti non commerciali (beni non oggetto di attività di impresa);
d) i soggetti non residenti con plusvalenze imponibili in Italia. 
OGGETTO  
a) le partecipazioni (azioni, quote e diritti di opzioni) non quotate in mercati regolamentati;
b) terreni edificabili;
c) terreni agricoli. 
PROCEDIMENTO
Entro il 31 ottobre 2010 (reinviato al 2 novembre in quanto 31 ott. e 1^ nov sono festivi) bisogna far redarre una perizia giurata di stima che attesti il valore al 1^ gennaio 2010.
La perizia deve essere redatta da:
a) per i terreni -  iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili;
b) per le partecipazioni - iscritti  negli albi dei soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili.
c) per terreni e partecipazioni, i periti iscritti alle Camere di Commercio (circolare 6 del 13.2.2006).
Il valore stabilito dalla perizia costituirà:
a) il nuovo valore  di acquisto del bene da cui si verificherà in caso di cessione la realizzazione di plusvalenza;
b) la base imponibile per pagare l'imposta sostitutiva (4%) dovuta per l'affrancamento;
c) nei terreni,  il minimo per l'imposta  di registro, di trascrizione e catastale di cui all’art. 7, comma 6^  legge 28 dicembre 2001 n. 448 così come richiamato dall'art. 2 secondo comma D.L. 24 dicembre 2002 n. 282 e s.m.i. (circolari 9/E del 30.1.2002 e 1.2.2002). 
La perizia può riguardare anche solo parte dei beni.
Nel caso di terreni la perizia deve essere redatta prima dell'atto di trasferimento e può riguardare anche solo una parte dell'area in oggetto (ad esempio la parte edificabile e non quella agricola) anche senza procedere a frazionamento della particella interessata, purchè si faccia riferimento allo strumento urbanistico vigente (circolare 81/E del 6.11.2002).
E' possibile rivalutare l'usufrutto e la nuda proprietà (circolare 81/E del 6.11.2002 e circolare 27/E del 9.5.2003) 
Entro il 2 novembre 2010 va effettuato:
a) il versamento dell'intera imposta sostitutiva;
b) il versamento della prima rata . 
Entro il 31 ottobre 2011 va effettuato il versamento della seconda rata. 
Entro il 31 ottobre 2012 va effettuato il versamento della terza rata.
Nel caso di rateizzazione l'importo dovuto (2^ e 3^ rata) va maggiorato di un interesse del 3%. 
IMPOSTA 
L'imposta sostitutiva è pari a:
a) 4% per le partecipazioni che al 1^ gennaio 2010  sono "qualificate" e per i terreni;
b) 2% per le partecipazioni che al 1^ gennaio 2010  non sono "qualificate". 
VALUTAZIONE DI CONVENIENZA
Deve essere sempre fatta una valutazione attenta sulla convenienza o meno della rivalutazione.
La tassazione ordinaria colpisce solo la plusvalenza, mentre l'imposta sostitutiva il valore al 1^ gennaio 2010.
In particolare nel caso dei terreni agricoli si ricorda la possibilità di invocare in atto l'imposta sostitutiva pari al 20% che verserà il Notaio con registrazione mediante modello unico (articolo 1 496 comma legge 266/05.
E' conveniente rivalutare se la plusvalenza supera il 25% del costo di acquisto.
Più complicata è la valutazione di terreni edificabili.
A questo proposito va distinta la fattispecie delle aree edificabili dalle aree lottizzate.
Nel primo caso -area edificabile- la plusvalenza rientra nel reddito e quindi sarà necessario sapere quali saranno i redditi del periodo di riferimento ovvero può essere sottoposta a tassazione separata (art. 17 comma 1 lettera g-bis del Tuir che prevede l'applicazione alla plusvalenza dell'aliquota media del biennio anteriore alla cessione).
Nel secondo caso -  area lottizzata -  la plusvalenza viene sempre computata nel reddito.
Il costo fiscalmente riconosciuto è quello al momento dell'acquisto con rivalutazione ISTAT.
Per aree lottizzate si intendono quelle aree che i privati per costruire hanno sottoposto  a piani di lottizzazione - strumenti attuativi del PRG.
Il costo fisclmente riconosciuto per quest'ultime non è peraltro il costo di acquisto, ma il valore dell'area il quinto anno anteriore all'inizio della lottizzazione per quelli acquistati a titolo oneroso, per quelli donati e ereditati il valore all'inizio della lottizzazione.
CASI INSIDIOSI
Un caso molto pericoloso riguarda il trasferimento di complessi immobiliari soggetti a piani di recupero. 
L'agenzia delle Entrate non ha ritenuto rilevante la permanenza di fabbricati  per escludere la plusvalenza, ma bensì ha considerato sufficiente la sussistenza di un piano di recupero (con previsione di incremento di cubature) per considerare oggetto della cessione non dei fabbricati, ma delle aree. 
Risoluzione 22 ottobre 2008 n. 395.
POSSIBILITA' DI SVALUTAZIONE DELL'AREA
E' stata ipotizzata la possibilità che il contribuente possa utilizzare lo strumento della perizia di stima per diminuire il valore di un'area che era stata oggetto di perizia di stima precedentemente.
L'eventualità non è infatti remota vista una maggior difficoltà alla vendita degli immobili rispetto a qualche anno fa e quindi una possibile diminuzione di valore commerciale.
Chi fa questa scelta pagherebbe sul nuovo valore periziato il 4% per chiedere a rimborso entro 48 mesi l'imposta sostitutiva già corrisposta (art. 38 dpr 602/73).
Non è certo peraltro che l'Agenzia delle Entrate accordi il rimborso vista l'utilizzazione di uno strumento creato per la rivalutazione per una finalità esattamente contraria.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - articoli 5 e 7. 
D.L. 24 dicembre 2002 n. 282 convertito con legge 21 febbraio 2003 n. 27, articolo 2 comma 2.
Legge 23 dicembre 2009 n. 191, art. 2 comma 229.
CIRCOLARI 
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE n.   9/E del 30 gennaio 2002
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE n. 12/E del 31 gennaio 2002
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE n. 15/E del 1 febbraio 2002
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE n. 47/E del 5 giugno 2002
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE n. 55/E del 20 giugno 2002
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE n. 81/E del 6 novembre 2002
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE n. 27/E del 9 maggio 2003
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE n. 35/E del  4 agosto 2004
CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE n. 16/E del 22 aprile 2005  
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE n. 10 del 13 marzo 2006
Risoluzione n. 372/E del 26 novembre 2002
Risoluzione n. 31/E del 31 gennaio 2002