venerdì 17 aprile 2020

EMERGENZA COVID – 19: DECRETO LIQUIDITA’: PRESTITI GARANTITI DAL FONDO DI GARANZIA


Normativa
-   Articolo 2, comma 100, lettera a), della LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662;
-   Articolo 13 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020).

Nozione di FONDO DI GARANZIA

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.
La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie dei soggetti legittimati mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali  portate dalle imprese.
Grazie al Fondo, detti soggetti hanno una concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.
Destinatari
Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.
Nuove misure
Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal covid-19, è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti.
E’ inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:
  • garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito.
N.B.: Significa, in pratica, che il prestito pieno di 25mila euro si può ottenere solo se si ha un fatturato pari ad almeno 100mila euro.
In sostanza però non c’è nessun prestito automatico da 25mila euro.
Per un soggetto che ha 30mila euro di ricavi dichiarati (sono sufficienti anche quelli della dichiarazione Iva 2019 e dunque relativi all’esercizio 2018) il micro-prestito si ferma a 7.500 euro.
  • garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
Idem come sopra
  • garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.
·         Idem come sopra

Le nuove regole del Fondo di Garanzia valevoli fino al 31 dicembre 2020 sono quindi le seguenti:
  • Gratuità della garanzia
  • Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro
  • Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499
  • Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da tabella con possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato
  • Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus
  • Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario
  • Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020
  • Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento
  • Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti
  • Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00
  • Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo
  • Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio.


Modalità di accesso al finanziamento garantito
È disponibile on line sul sito “fondidigaranzia” il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. Allo stesso tempo si sta lavorando per accelerare le istruttorie bancarie con l’obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l’accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente.
Bisogna anche fare chiarezza sulle istruttorie: le banche possono continuare a fare le loro valutazioni in ogni caso. Per i “mini-prestiti” a non essere prevista è la valutazione del Fondo. Per quanto riguarda invece le garanzie al 90% e quella che può arrivare al 100% con il concorso al 10% dei consorzi fidi privati, un filtro del Fondo è ancora previsto.
In allegato, il Modulo per  la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità per la richiesta di garanzia, reperibile anche al seguente link: https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/.


Nessun commento:

Posta un commento