COVID-19: SOSPENSIONE MUTUI SULLE
ABITAZIONI PRINCIPALI
Normativa
Art. 2, commi 474 e ss. della Legge
24 dicembre 2007 n. 244;
Art. 26 del Decreto-legge 2 marzo
2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Art. 54 del decreto–legge 17
marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19»;
DECRETO MEF 25 marzo 2020 Fondo
di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo
54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Disciplina
Il Fondo di solidarietà per i
mutui per l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale
del mutuatario (il cosiddetto fondo “Gasparrini”) è stato istituito, presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 che
all'articolo 2, commi 475 e ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di
un mutuo fino a Euro 250.000, contratto per l'acquisto di unita'
immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario (concetto
non sempre coincidente con la c.d. “PRIMA CASA” o immobile acquisito con i
benefici fiscali “PRIMA CASA”) di beneficiare della sospensione per 18 mesi del
pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà che
originariamente erano le seguenti:
- Cessazione del rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato: questo requisito, e tutti quelli che
seguono;
- Cessazione del rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato.
- Cessazione dei rapporti di
lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia
- Morte o riconoscimento di grave
handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
In occasione dell’emergenza
sanitaria per l’epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400
milioni di euro e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto legge 18/20020
(il cosiddetto “Cura Italia”) e successivamente dall'art.12 del dl 23 dell’8
aprile (il cosiddetto “DL liquidità”), la platea dei potenziali beneficiari è
stata allargata alle seguenti categorie di beneficiari per il periodo di 9 mesi
dall’entrata in vigore del D.L. 18/2020, quindi fino al 17 dicembre 2020
a) I lavoratori dipendenti che
abbiano subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi
consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di
autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito: requisito introdotto
dall’articolo 26 del dl 9/2020, in via strutturale. Non c’è bisogno, ad
esempio, che sia già stata approvata la cassa integrazione.
b) I lavoratori dipendenti che abbiano subito una
riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi
consecutivi, pari al 20% dell’orario complessivo, anche in attesa
dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno
del reddito.
c) I lavoratori autonomi e liberi
professionisti, inclusi artigiani e commercianti, (per un periodo di 9 mesi
dall’entrata in vigore del Decreto legge n.18/2020) che hanno registrato in un
trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo
intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del
fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre
2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività,
operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per
l’emergenza coronavirus.
Il decreto ministeriale specifica
quali sono gli autonomi e i liberi professionisti interessati dalla norma:
-
lavoratore
autonomo: soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della
legge 81/2017 (quindi tutte le attività di lavoro autonomo esclusi gli
imprenditori);
-
libero
professionista: iscritto agli ordini professionali o alle associazioni
professionali dell’elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico ai
sensi della legge 4/2013, in possesso della relativa attestazione.
In base al decreto legge 23/2020, e fino
a 9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, l’accesso al Fondo è possibile
anche per mutui contratti da meno di 12 mesi.
Il decreto attuativo ministeriale
di fatto potenzia ulteriormente la flessibilità prevista dalla norma
originaria.
L’articolo 5 del decreto
ministeriale attuativo stabilisce che ai fini del rispetto del limite massimo
dei 18 mesi del periodo di sospensione, non si tiene conto delle
sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione
dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle
rate di mutuo.
Pertanto, in questi nove mesi del
2020, fino metà dicembre appunto, si può chiedere una sospensione per 18 mesi
anche se c’erano stati precedenti allungamenti del mutuo, se le rate sono già
riprese da almeno tre mesi e quindi, c’è una sostanziale deroga al tetto
complessivo di 18 mesi, che si applica normalmente sommando tutti i periodi di
sospensione richiesti.
Il decreto ministeriale attuativo
introduce degli scaglioni, per cui la sospensione del pagamento delle rate del
mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:
-
6
mesi, per sospensione o riduzione di orario del lavoro fra 30 e 150 giorni
lavorativi consecutivi;
-
12
mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 151
e 302 giorni lavorativi consecutivi;
-
18
mesi, sospensione o riduzione con durata superiore a 303 giorni lavorativi
consecutivi.
Sempre nei casi appena elencati,
ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può
essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della
dotazione del Fondo.
Bisogna inoltre essere in un
possesso dei seguenti altri requisiti:
-
l’immobile
deve essere adibito ad abitazione principale;
-
il
mutuo contratto non può esser superiore a 250mila euro;
-
il
mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione
della domanda;
-
l’evento
che dà diritto alla sospensione deve essersi verificato nei tre anni precedenti
alla richiesta.
-
se,
al momento della presentazione della domanda, il titolare del mutuo è in
ritardo nel pagamento delle rate, il ritardo non deve essere superiore a 90
giorni consecutivi;
-
in
caso di mutuo cointestato a due o più persone, la sospensione si applica anche
se uno solo dei mutuatari ha subito uno degli eventi che danno diritto
all’agevolazione. Il mutuatario che subisce l’evento e sottoscrive il modello
di domanda può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in
nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla
sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all’emergenza COVID-19;
In caso di morte del mutuatario,
la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede
subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i
requisiti di cui al punto A del modulo di domanda (l’erede che presenti la
domanda dovrà avere accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del
mutuo la sua residenza).
Durata della Sospensione
La sospensione può arrivare al
massimo a 18 mesi (quini, in parole molto semplici, non si pagano le rate del
mutuo per un anno e mezzo).
Come sopra specificato, in base
al decreto ministeriale dell’Economia del 25 marzo, fino al prossimo 17
dicembre «ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi, non si tiene
conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione
dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle
rate di mutuo».
La sospensione è invece limitata
nei casi in cui la motivazione sia la sospensione o riduzione dell’orario
lavorativo di 30 giorni.
In questo caso, la sospensione
massima del mutuo è pari a:
-
6
mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata
compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
-
12
mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata
compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
-
18
mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata
superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Presentazione domanda
La domanda si presenta alla
banca, utilizzando i nuovi moduli presenti sul sito Consap (e anche su quelli
del ministero dell’Economia e dell’ABI).
La documentazione da allegare
alla domanda è la seguente:
Per tutti
-
Carta
d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’unione europea) o passaporto e
permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).
Dipendenti
In caso di cessazione del
rapporto di lavoro subordinato:
-
se
il contratto era a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero
documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
-
per
contratti a tempo determinato, copia dello stesso contratto, della sua eventuale
proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il
rapporto;
-
in
caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 del
codice di procedura civile: copia del contratto nonché delle eventuali
comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto;
-
in
tutti i casi di dimissioni per giusta causa: copia della sentenza giudiziale o
dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della giusta
causa, copia della lettera di dimissioni per giusta causa unitamente all’atto
introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa;
-
in
caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave
dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo:
certificato ASL.
In caso di sospensione dal lavoro per almeno
30 giorni lavorativi consecutivi:
-
copia
del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno
del reddito oppure della richiesta del datore di lavoro di ammissione al
trattamento di sostegno al reddito o della dichiarazione del datore di lavoro
che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a
responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni
lavorativi consecutivi di sospensione. I documenti indicati sono alternativi
fra loro.
In caso di riduzione dell’orario
di lavoro di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una
riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo:
-
come
sopra, copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti
di sostegno del reddito, oppure della richiesta o dichiarazione del datore di
lavoro.
Lavoratori autonomi e liberi
professionisti
-
Autocertificazione
ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un
trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo
intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio
fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in
conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata
in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per
l’emergenza coronavirus.
Viste le eccezionali circostanze
legate all’emergenza Covid-19 il Governo ha deciso di escludere temporaneamente
l’Isee per l’accesso al Fondo sino al prossimo 17 dicembre 2020
Iter
Dopo che il proprietario
dell’immobile presenta la parte l’istruttoria per verificare il possesso di
tutti i requisiti.
Nel dettaglio, la banca entro 10
giorni dal ricevimento della domanda invia il tutto a Consap, che dal momento
in cui riceve la documentazione ha 15 giorni di tempo per fare tutte le
verifiche. Poi, trasmette l’esito alla banca, che ha altri cinque giorni di
tempo per comunicarlo al cliente. In ogni caso, dal giorno in cui l’istruttoria
si conclude con esito positivo, la sospensione del mutuo avviene nel giro di 30
giorni lavorativi (che diventano 45 nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto
di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999).
E’ quindi nell’interesse del
cliente presentare tutta la documentazione: in base ai tempi sopra indicati,
sommando i tempi massimi delle comunicazioni e dell’istruttoria con quelli di
concessione del mutuo, se è tutto posto entro due mesi dalla domanda si attiva
la sospensione (10 giorni per la comunicazione della banca a Consap + 15 giorni
di istruttoria + 30 giorni per far partire la sospensione).
Per qualsiasi chiarimento è
possibile rivolgersi a Consap all’indirizzo: fondosospensionemutui@consap.it
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