mercoledì 15 aprile 2020


COVID-19: SOSPENSIONE MUTUI SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI 

Normativa
Art. 2, commi 474 e ss. della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
Art. 26 del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Art. 54 del decreto–legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19»;
DECRETO MEF 25 marzo 2020 Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Disciplina
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario (il cosiddetto fondo “Gasparrini”) è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 che all'articolo 2, commi 475 e ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a Euro 250.000, contratto per l'acquisto di unita' immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario (concetto non sempre coincidente con la c.d. “PRIMA CASA” o immobile acquisito con i benefici fiscali “PRIMA CASA”) di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà che originariamente erano le seguenti:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: questo requisito, e tutti quelli che seguono;
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
- Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia
- Morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
In occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto legge 18/20020 (il cosiddetto “Cura Italia”) e successivamente dall'art.12 del dl 23 dell’8 aprile (il cosiddetto “DL liquidità”), la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata alle seguenti categorie di beneficiari per il periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del D.L. 18/2020, quindi fino al 17 dicembre 2020
a)      I lavoratori dipendenti che abbiano subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito: requisito introdotto dall’articolo 26 del dl 9/2020, in via strutturale. Non c’è bisogno, ad esempio, che sia già stata approvata la cassa integrazione.
b)       I lavoratori dipendenti che abbiano subito una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, pari al 20% dell’orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
c)       I lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legge n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Il decreto ministeriale specifica quali sono gli autonomi e i liberi professionisti interessati dalla norma:
-          lavoratore autonomo: soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della legge 81/2017 (quindi tutte le attività di lavoro autonomo esclusi gli imprenditori);
-          libero professionista: iscritto agli ordini professionali o alle associazioni professionali dell’elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013, in possesso della relativa attestazione.

 In base al decreto legge 23/2020, e fino a 9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, l’accesso al Fondo è possibile anche per mutui contratti da meno di 12 mesi.
Il decreto attuativo ministeriale di fatto potenzia ulteriormente la flessibilità prevista dalla norma originaria.
L’articolo 5 del decreto ministeriale attuativo stabilisce che ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.
Pertanto, in questi nove mesi del 2020, fino metà dicembre appunto, si può chiedere una sospensione per 18 mesi anche se c’erano stati precedenti allungamenti del mutuo, se le rate sono già riprese da almeno tre mesi e quindi, c’è una sostanziale deroga al tetto complessivo di 18 mesi, che si applica normalmente sommando tutti i periodi di sospensione richiesti.
Il decreto ministeriale attuativo introduce degli scaglioni, per cui la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:
-          6 mesi, per sospensione o riduzione di orario del lavoro fra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
-          12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
-          18 mesi, sospensione o riduzione con durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Sempre nei casi appena elencati, ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.
Bisogna inoltre essere in un possesso dei seguenti altri requisiti:
-          l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
-          il mutuo contratto non può esser superiore a 250mila euro;
-          il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;
-          l’evento che dà diritto alla sospensione deve essersi verificato nei tre anni precedenti alla richiesta.
-          se, al momento della presentazione della domanda, il titolare del mutuo è in ritardo nel pagamento delle rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi;
-          in caso di mutuo cointestato a due o più persone, la sospensione si applica anche se uno solo dei mutuatari ha subito uno degli eventi che danno diritto all’agevolazione. Il mutuatario che subisce l’evento e sottoscrive il modello di domanda può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all’emergenza COVID-19;
In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti di cui al punto A del modulo di domanda (l’erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del mutuo la sua residenza).
Durata della Sospensione
La sospensione può arrivare al massimo a 18 mesi (quini, in parole molto semplici, non si pagano le rate del mutuo per un anno e mezzo).
Come sopra specificato, in base al decreto ministeriale dell’Economia del 25 marzo, fino al prossimo 17 dicembre «ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo».
La sospensione è invece limitata nei casi in cui la motivazione sia la sospensione o riduzione dell’orario lavorativo di 30 giorni.
In questo caso, la sospensione massima del mutuo è pari a:
-          6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
-          12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
-          18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Presentazione domanda
La domanda si presenta alla banca, utilizzando i nuovi moduli presenti sul sito Consap (e anche su quelli del ministero dell’Economia e dell’ABI).
La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
Per tutti
-          Carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’unione europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).
Dipendenti
In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato:
-          se il contratto era a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
-          per contratti a tempo determinato, copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto;
-          in caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 del codice di procedura civile: copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto;
-          in tutti i casi di dimissioni per giusta causa: copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della giusta causa, copia della lettera di dimissioni per giusta causa unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa;
-          in caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo: certificato ASL.
 In caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi:
-          copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito oppure della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito o della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione. I documenti indicati sono alternativi fra loro.
In caso di riduzione dell’orario di lavoro di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo:
-          come sopra, copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, oppure della richiesta o dichiarazione del datore di lavoro.
Lavoratori autonomi e liberi professionisti
-          Autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Viste le eccezionali circostanze legate all’emergenza Covid-19 il Governo ha deciso di escludere temporaneamente l’Isee per l’accesso al Fondo sino al prossimo 17 dicembre 2020
Iter
Dopo che il proprietario dell’immobile presenta la parte l’istruttoria per verificare il possesso di tutti i requisiti.
Nel dettaglio, la banca entro 10 giorni dal ricevimento della domanda invia il tutto a Consap, che dal momento in cui riceve la documentazione ha 15 giorni di tempo per fare tutte le verifiche. Poi, trasmette l’esito alla banca, che ha altri cinque giorni di tempo per comunicarlo al cliente. In ogni caso, dal giorno in cui l’istruttoria si conclude con esito positivo, la sospensione del mutuo avviene nel giro di 30 giorni lavorativi (che diventano 45 nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999).
E’ quindi nell’interesse del cliente presentare tutta la documentazione: in base ai tempi sopra indicati, sommando i tempi massimi delle comunicazioni e dell’istruttoria con quelli di concessione del mutuo, se è tutto posto entro due mesi dalla domanda si attiva la sospensione (10 giorni per la comunicazione della banca a Consap + 15 giorni di istruttoria + 30 giorni per far partire la sospensione).
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Consap all’indirizzo: fondosospensionemutui@consap.it



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