domenica 10 maggio 2020

EMERGENZA COVID-19: Sospensione sino al 31 ottobre dei pignoramenti delle abitazioni principali

Il 30 aprile 2020, è entrata in vigore la legge di conversione del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (il cosiddetto "Cura Italia"), recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra gli articoli introdotti dalla legge di conversione (legge del 24 aprile 2020, n. 27),  di particolrea  importanza risulta l'art. 54-ter:



Art. 54-ter - Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.


In sintesi, vista l'epidemia COVID 19 e le gravi conseguenze che essa sta producendo sul tessuto economico e sociale, il legislatore ha stabilito la sospensione in tutto il territorio nazionale,  per sei mesi,  dal 30 aprile 2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che riguardi  l'abitazione principale del debitore.

Questo non significa che l'immobile non sia pignorabile ma che il pignoramento non sfocierà in un'esecuzione perchè la procedura viene sospesa e ciò vale sia per le procedure in corso che per quelle iniziate successivamente all'entrata in vigore del provvedimento.

La norma in questione richiama altre norme  già in vigore a tutela del debitore esecutato.
Una è quella che vieta all'Agente della riscossione l’espropriazione immobiliare ove l'immobile oggetto dell'esecuzione sia l'unico immobile del debitore, non sia di lusso, non appartenga alle categorie catastali A/8 e A/9 e sia il luogo di residenza del debitore stesso anagraficamente.
(art. 76, D.P.R. n. 602/1973).

L’altra (più recente) è quella prevista dall'art. 41-bis del Decreto Fiscale (D. L. n. 124 del 2019) convertito con Legge n. 157 del 2019, che  impedisce agli Istituti di Credito di continuare l’esecuzione contro il mutuatario che abbia domandato la rinegoziazione del finanziamento concesso al cliente e garantito da ipoteca.


Il dossier parlamentare della legge di conversione precisa che per "abitazione principale" si intende la casa ove il debitore (persona fisica), titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale pignorabile, o i suoi familiari dimorano abitualmente (ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis del D.P.R. n. 917 del 1986)

Dai primi commenti, sembrerebbe che la sospensione in esame possa operare  automaticamente e non a seguito di un'istanza di parte.
Rimangono tuttavia notevoli dubbi operativi, in quanto ci si domanda come il giudice possa emettere il provvedimento di sospensione visto che non è chiarito come avvenga l'accertamento sulla effettiva destinazione ad abitazione principale dell'immobile oggetto di esecuzione.

Tale elemento potrebbe emergere
a) dalla perizia del CTU;
b) dal verbale di accesso del custode (laddove già presenti e depositati nel fascicolo telematico);
c) su autonoma decisione del giudice dell'esecuzione;

Probabilmente, in attesa di circolari degli Uffici Giudiziari e di prassi operative, è sicuramente consigliabile che il debitore si attivi, depositando tempestivamente un'istanza di parte per chiedere espressamente la sospensione della procedura esecutiva,
producendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l'immobile staggito sia l'abitazione principale propria o dei propri familiari, come sopra inteso.

Nessun commento:

Posta un commento