martedì 13 gennaio 2026

RINUNCIA ALLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE: LA NUOVA (PROBLEMATICA) DISCIPLINA 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una novità destinata a far discutere: il comma 731 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 disciplina le modalità di documentazione dell'atto unilaterale di rinuncia alla proprietà immobiliare che determina l'acquisto a favore dello Stato ex art. 827 del codice civile. E lo fa in modo tale da rendere, di fatto, quasi impossibile procedere con questo tipo di atto.

Una norma nata da una sentenza

La spinta all'emanazione di questa disposizione è arrivata dopo la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell'11 agosto 2025 n. 23093, con cui i giudici avevano sancito la piena legittimità degli atti di rinuncia alla proprietà. Una vittoria per i proprietari che volevano liberarsi di immobili gravosi? Non proprio. Il legislatore ha infatti risposto con una norma che, pur non vietando formalmente la rinuncia, la sottopone a condizioni praticamente impossibili da soddisfare.

Cosa prevede concretamente la nuova disciplina?

La norma è chiara sulla sanzione - la nullità dell'atto - ma molto meno sulle modalità applicative. L'atto di rinuncia deve essere accompagnato dalla documentazione attestante la conformità del bene alla "vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica". Il problema è che il legislatore non specifica quale sarebbe il documento idoneo ad attestare questa conformità, né chi avrebbe il potere di rilasciarlo. Nel nostro ordinamento, un documento così omnicomprensivo semplicemente non esiste.

Le criticità sono molteplici

Come evidenziato sia dal dott. Mauro Leo su CNN Notizie (n. 5 del 12 gennaio 2026) che dal Notaio Angelo Busani Il Sole 24 Ore, la norma si presenta indeterminata e di difficile applicazione. Il riferimento alla "vigente normativa" non si limita agli aspetti urbanistici, ambientali e sismici esplicitamente menzionati, ma si estende a qualsiasi norma che regoli un qualsiasi aspetto del bene, anche marginale: dalle norme catastali a quelle sugli impianti, forse persino alle disposizioni civilistiche su vizi e mancanza di qualità.

Questo spiega perché diventa impraticabile anche la rinuncia alla proprietà di semplici terreni agricoli, che a prima vista potrebbe sembrare meno problematica rispetto a edifici o ex siti industriali. E c'è un ulteriore dubbio interpretativo: la conformità deve essere attestata rispetto alla normativa vigente al momento dell'atto di rinuncia o a quella vigente all'epoca di costruzione del manufatto? Un edificio costruito in perfetta regola decenni fa potrebbe non essere più conforme alle norme attuali, ben più stringenti.

Un'asimmetria sistemica preoccupante

L'incoerenza della norma emerge chiaramente se la si confronta con situazioni simili. Lo Stato acquisisce "di diritto" i beni facenti parte di eredità di persone decedute senza successori (art. 586 c.c.), il Comune acquisisce automaticamente le opere abusive quando il responsabile non ottempera all'ingiunzione di demolizione (art. 31 del DPR 380/2001), eppure quando un proprietario vuole volontariamente rinunciare al proprio immobile si trova di fronte a requisiti impossibili da soddisfare.

Ancora più significativo: dalla normativa in materia sismica, ambientale, edilizia e impiantistica non derivano impedimenti alla normale trasferibilità degli edifici, sia per atto tra vivi che mortis causa. Perché mai la rinuncia dovrebbe essere sottoposta a vincoli così stringenti?

I dubbi di costituzionalità

Questa contraddittorietà, unita alla manifesta irragionevolezza della disposizione, solleva seri dubbi di legittimità costituzionale. La norma compromette il principio di certezza del diritto e viola i principi di determinatezza e legalità cui il legislatore deve conformarsi (artt. 3 e 97 della Costituzione). Una norma formulata in modo così vago e contraddittorio da non consentire un'applicazione univoca non può considerarsi conforme al dettato costituzionale.

Una possibile via d'uscita: la rinuncia alla comproprietà

C'è un aspetto importante da sottolineare: la manovra si occupa solo dell'atto di rinuncia che provoca l'acquisto dello Stato, quindi quello stipulato dall'unico proprietario o da tutti i comproprietari insieme. Non riguarda invece l'atto con cui un singolo comproprietario rinuncia alla propria quota, provocando l'accrescimento delle quote degli altri comproprietari. Questa resta una possibilità aperta, ma con un'incognita inquietante: l'ultimo comproprietario rimasto, a causa delle altrui rinunce successive, si troverà "con il cerino acceso in mano", impossibilitato a sua volta a rinunciare.

Cosa aspettarsi?

Lo stesso legislatore sembra consapevole del problema. La Camera dei Deputati, con l'Ordine del Giorno A.C. 2750, ha richiesto al Governo di "valutare l'opportunità di risolvere i problemi applicativi" della nuova disposizione "in sede di approvazione della riforma del Testo unico delle costruzioni in corso di esame". Nel documento parlamentare si evidenzia che il nuovo precetto, pur "ispirato da un'esigenza condivisibile, ossia evitare che lo Stato debba farsi carico di immobili fatiscenti o abusivi", è giudicato "indeterminato" e richiede "necessari approfondimenti".

In attesa del preannunciato intervento normativo correttivo, l'invito alla categoria notarile è alla massima prudenza nel ricevere atti di rinuncia alla proprietà che determinino un acquisto a favore dello Stato. Alto è il rischio che la norma resti inattuata proprio a causa della sua inapplicabilità pratica.

Riferimenti normativi:

  • L. 30 dicembre 2025 n. 199, comma 731 art. 1 (Legge di Bilancio 2026)
  • Artt. 827, 586, 1350 n. 5, 2643 n. 5 del Codice Civile
  • Art. 31 DPR 380/2001
  • Cass. SS.UU. 11 agosto 2025 n. 23093
  • Avvocatura dello Stato, parere n. 137950 del 14 marzo 2018
  • Studio CNN n. 216-2014/C "La rinuncia alla proprietà e ai diritti reali di godimento"
  • Ordine del Giorno Camera dei Deputati A.C. 2750

lunedì 5 gennaio 2026

ASSEGNAZIONI, TRASFORMAZIONI E ESTROMISSIONI DI BENI AGEVOLATE (Commi da 35 a 40 e comma 41 della Legge di Bilancio 2026)


I commi da 35 a 40 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2026 (Legge 30 dicembre 2025 n. 199) ripropongono ancora una volta le agevolazioni per operazioni di assegnazione e cessione di beni ai soci, nonché di trasformazione in società semplice.

Tale disciplina era stata infatti già prevista in passato con disciplina pressoché identica (2016 con proroga nel 2017, 2022 con proroga nel 2023, 2025 con questa nuova proroga nel 2026), al fine di permettere di svuotare e cancellare società inattive.

Assegnazione e cessione di beni ai soci (commi 35-40)

In estrema sintesi, il legislatore permette alle s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., che entro il 30 settembre 2026 assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli indicati nell'art. 43 comma 2 primo periodo T.U.I.R. (diversi cioè da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa) o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, di applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

L'imposta sostitutiva è:

- dell'8% sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto (ovvero del **10,5%** per società non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti)

- del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate

L'imposta sostitutiva deve essere versata per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Per le assegnazioni e le cessioni di cui sopra le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

La normativa si applica a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Le medesime agevolazioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni di cui sopra e che si trasformano in società semplice entro il 30 settembre 2026.

Estromissione agevolata per imprenditori individuali (comma 41)

Il comma 41 prevede l'estromissione agevolata di beni dal regime di impresa richiamando le disposizioni di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 208/2015, applicabili alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati posseduti alla data del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.

Per i soggetti che si avvalgono di questa disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Scadenze principali:

-30 settembre 2026: termine per assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate

-30 settembre 2026: versamento del 60% dell'imposta sostitutiva  

-30 novembre 2026: versamento del saldo (40%) dell'imposta sostitutiva e prima rata per estromissione

-31 maggio 2026: termine per le estromissioni agevolate

-30 giugno 2027: seconda rata imposta sostitutiva per estromissioni

Calcolo dell'usufrutto ai fini fiscali – Anno 2026


È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025 il Decreto 10 dicembre 2025 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha variato la misura del saggio degli interessi legali.

A decorrere dal 1° gennaio 2026 essa viene pertanto ridotta e stabilita all'1,60% in ragione d'anno, mentre nel 2025 era il 2,00%.

Per quanto riguarda l'adeguamento dei coefficienti per il calcolo del valore dell'usufrutto e delle rendite o pensioni si dovrà comunque tener conto di quanto introdotto dal D.Lgs. 139/2024 che:

a) con l'art. 2, comma 1, lettera r) ha modificato l'art. 46 del DPR 131/1986 introducendo il nuovo comma 5-ter;

b) con l'art. 1, comma 1, lettera r) ha modificato l'art. 17 del D.Lgs. 346/1990, introducendo il nuovo comma 1-ter,

in base ai quali ai fini della determinazione dei relativi valori non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5%, saggio pertanto più elevato rispetto a quello degli interessi legali appena fissato per l'anno 2026 e pari a quello già utilizzato negli anni 2024 e 2025.

La tabella con le percentuali di calcolo, ai fini fiscali, dell'usufrutto e della nuda proprietà, in vigore dal 1° gennaio 2026 rimane quindi invariata rispetto a quella già applicata nel 2024 e nel 2025.

Dette percentuali sono state calcolate prendendo come riferimento il tasso di interesse del 2,5%, e avuto riguardo al prospetto dei coefficienti allegato (Allegato 1) al D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 (Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA), così come confermato nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 2025, pubblicato in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2025 (Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni per l'anno 2026).

Tabella percentuali usufrutto e nuda proprietà - Anno 2026

Età usufruttuario Valore usufrutto Valore nuda proprietà
da 0 a 20 95% 5%
da 21 a 30 90% 10%
da 31 a 40 85% 15%
da 41 a 45 80% 20%
da 46 a 50 75% 25%
da 51 a 53 70% 30%
da 54 a 56 65% 35%
da 57 a 60 60% 40%
da 61 a 63 55% 45%
da 64 a 66 50% 50%
da 67 a 69 45% 55%
da 70 a 72 40% 60%
da 73 a 75 35% 65%
da 76 a 78 30% 70%
da 79 a 82 25% 75%
da 83 a 86 20% 80%
da 87 a 92 15% 85%
da 93 a 99 10% 90%

Rendite e pensioni perpetue o a tempo indeterminato

Il medesimo Decreto MEF 24 dicembre 2025 conferma che il valore del multiplo da utilizzare per il calcolo delle rendite (o pensioni) perpetue o a tempo indeterminato è pari a 40 volte l'annualità, in applicazione dell'art. 46, comma 2, lettera a) del TUR e dell'art. 17, comma 1, lettera a) del TUS.

domenica 5 ottobre 2025

 




Detrazioni Fiscali e Successione: Principio di diritto n. 7/2025 dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato un importante Principio di Diritto (n. 7/2025) che chiarisce un aspetto importante per gli eredi di un immobile su cui il defunto aveva effettuato lavori edilizi con detrazioni fiscali in corso.

La questione

Il problema risolto riguardava il destino delle detrazioni fiscali in corso (bonus ristrutturazione, ecobonus, superbonus, ecc.) nell'ipotesi in cui la detenzione dell'immobile ereditato non fosse immediatamente disponibile, in quanto ad esempio,  affittato o dato in comodato.

La soluzione

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è necessario detenere l'immobile già nell'anno del decesso per poter beneficiare delle rate residue di detrazione.

Facciamo un esempio concreto:

  • Il proprietario di un immobile stava beneficiando di detrazioni fiscali per una ristrutturazione;
  • Al momento del decesso, l'immobile era affittato;
  • L'erede e gli eredi non possono detrarre la rata dell'anno del decesso
  • Tuttavia, quando l'affitto termina e uno o più eredi decidano di detenere direttamentel'immobile, potranno riprendere a detrarre le rate residue

Le Condizioni Necessarie

Per beneficiare delle detrazioni, l'erede deve:

  1. Detenere materialmente e direttamente l'immobile (utilizzarlo personalmente)
  2. Detenerlo per l'intero anno fiscale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)
  3. Se l'erede acquisisce la detenzione a metà anno, deve attendere l'anno successivo per iniziare a detrarre

Esempio Pratico

📅 2024: Il defunto aveva 5 rate residue. L'immobile è in affitto.

  • Nessuno può detrarre la rata 2024

📅 2025: L'affitto termina a giugno, l'erede comincia a utilizzare direttamente l'immobile (detenzione materiale e diretta del bene).

  • Non può detrarre la rata 2025 (non ha utilizzato direttamente l'immobile per tutto l'anno)

📅 2026-2028: L'erede utilizza l'immobile tutto l'anno.

  • Può detrarre le 4 rate residue (2025-2028)

Attenzione se gli Eredi sono Più di Uno

Se il numero di eredi che vivono nell'immobile cambia di anno in anno, la detrazione viene ripartita di conseguenza tra chi effettivamente detiene (utilizza) l'immobile in ciascun periodo.

A Quali Bonus si Applica?

Questo principio vale per:

  • ✅ Bonus ristrutturazione (36%-50%)
  • ✅ Bonus verde (36%)
  • ✅ Ecobonus (riqualificazione energetica)
  • ✅ Superbonus (110%)

Conclusione

Le detrazioni non si perdono definitivamente se l'immobile non è immediatamente disponibile. Basta attendere il momento in cui si acquisirà effettivamente la detenzione materiale e diretta del bene  per riprendere a beneficiare delle rate residue.


Fonte: Principio di Diritto n. 7/2025 - Agenzia delle Entrate

Hai domande su casi specifici? Lascia un commento!

domenica 3 agosto 2025

 


📄 Due anni di tempo per rivendere la propria prima casa e mantenere agevolazione e credito di imposta: le risposte dell'AE chiariscono i termini.


1. Contesto e disposizioni di legge

Se si è acquistato una nuova “prima casa” nel 2024 e all’atto si era ancora proprietari di un’altra casa acquistata con le stesse agevolazioni, è ancora possibile  cedere la “prima casa” anteriormente acquistata entro 2 anni, anziché uno, senza perdere le agevolazioni.

Questa proroga come già noto è stata introdotta dall’art. 1, comma 116 della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025)

2.  Interpello AE: cosa ha chiarito l’Agenzia dell’Entrate?

Risposta n. 127 del 5 maggio 2025
Conferma che la proroga al biennio NON è riservata ai rogiti dal 1° gennaio 2025: può valere anche sui rogiti stipulati nel 2024, purché il termine originario non fosse ancora decorso;

Risposta n. 197 del 30 luglio 2025
Estende il credito d’imposta ex art. 7 della L. 448/1998 al nuovo termine di 24 mesi: il bonus può essere richiesto anche se vendi la vecchia casa entro due anni, non più un anno solo.


3. 📚 Il credito d’imposta ex art. 7 L. 448/1998

  • Originariamente, a norma dell’art. 7, l’agevolazione richiede l’acquisto di un’altra abitazione entro 12 mesi dalla vendita della prima casa agevolata
  • La Circolare n. 12/E del 2016 già prevedeva che si possa acquisire prima e vendere dopo (entro un anno) mantenendo il diritto al credito — ora estesa al biennio da interpello 197/2025

4. 📋 Tabella riepilogativa

Situazione d’acquisto

Vendita “prima casa”

Agevolazione registro 2 %

Credito d’imposta art. 7

PRIMA CASA comprata prima del 1° gen 2025, con termine di 1 anno non scaduto al 31/12/2024

Fino a 24 mesi

Vale

Vale, se vendita entro 24 mesi

PRIMA CASA comprata dal 1° gen 2025 in poi

Fino a 24 mesi

Vale

Vale, se vendita entro 24 mesi

Vendita PRIMA CASA

oltre 24 mesi

Decadenza

Non vale

Perdi il credito

 

giovedì 26 giugno 2025

 


🏛️ Bonus edilizi 2025: cosa cambia secondo la Circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate

Il 19 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 8/E, che chiarisce le nuove regole sui bonus edilizi dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

Un documento molto atteso da professionisti e contribuenti che riequilibra l’assetto fiscale del comparto edilizio e conferma l’importanza della prima casa come centro della vita familiare.

📄 👉 Scarica la circolare ufficiale qui:
Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 (PDF, Agenzia Entrate)

In particolare mi soffermo sul Paragrafo 2.2. che è quello di maggior interesse per il settore notarile rubricato "Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale"🏡 

Aliquote potenziate:

  • 50% nel 2025

  • 36% nel 2026–2027
    (su spese fino a 96.000 € per unità immobiliare)

Quali sono i requisiti?

A) il contribuente deve essere titolare di diritti reali di godimento sull'immobile
  •  proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria),

  • un diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione) sull’immobile.

È sufficiente che il diritto reale esista al momento della spesa (se anteriore all'inizio dei lavori) o all’inizio dei lavori.

B) l’unità immobiliare sia adibita o destinata ad abitazione principale (si veda la precisazione di cui oltre)

Con riferimento al requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, in linea con quanto evidenziato con la circolare n. 13/E del 2023, in materia di Superbonus, si ritiene che possa essere applicata la definizione del comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR, secondo cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata». 

L'agenzia  ha chiarito che NON serve che il soggetto abbià già destinato ad abitazione principale al momento dell’intervento, ma resta fruitore dell'aliquota maggiorata se destina l’immobile ad abitazione principale a fine lavori entro la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.

Questo risolve la problematica degli acquirenti che devono eseguire opere sull'abitazione prima di trasferire ad abitarvi: l'aliquota resta maggiorata.

Cosa succede se ci si trasferisce o si vende l’immobile?

Se l’abitazione viene ceduta o la residenza trasferita dopo la spesa, la detrazione resta valida, a patto che al momento dell'intervento l’immobile fosse destinato ad abitazione principale.

In caso di vendita, se si vuole continuare a detrarre, bisogna inserire espressa RISERVA nell'atto notarile, altrimenti il diritto alla detrazione viene ceduto con l'immobile.

Le stesse regole valgono anche per:

  • Pertinenze (cantine, garage, ecc.);

  • Parti comuni condominiali (es. tetto, facciata), se collegate all’abitazione principale.

📚 Riferimento normativo: art. 16-bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e successive modifiche.


📌 Riepilogo delle altre novità principali

BonusNovità 2025
Bonus ristrutturazioniAliquota ordinaria 36% (2025), poi 30%
Prima casaMaggiorazione al 50% (2025), 36% (dal 2026)
Impianti a gasEsclusi dai bonus se installati dal 2025
SuperbonusAliquota al 65%, solo se lavori avviati entro 15/10/2024
Bonus mobiliDetrazione al 50%, tetto massimo 5.000 €

📊 Sintesi

Titolo: Chi ha diritto alla detrazione maggiorata per la prima casa?

Struttura:

  • ✅ Titolari ammessi: Proprietari – Usufruttuari – Nudi proprietari – Uso/abitazione

  • 🕒 Requisiti temporali: Titolarità del diritto al momento della spesa o inizio lavori

  • 🏠 Residenza (abitazione principale): Può essere stabilita dopo i lavori

  • 🚫 Nessuna decadenza se si cede l’immobile o si cessa di risiedere

  • 📦 Estensione: Pertinenze e parti comuni



sabato 8 marzo 2025

Il Consiglio Nazionale del Notariato elabora un decalogo sull'eredità digitale


Con l’evoluzione tecnologica e una vita online sempre più sviluppata, i confini di ciò che possiamo definire eredità diventano sempre più incerti, arrivando a comprendere altro in aggiunta ai più tradizionali assets (quali immobili, conti bancari, manoscritti o ai beni preziosi contenuti nelle cassette di sicurezza). 

Ciascuno di noi hae una vera e propria eredità digitale composta da dati, account e contenuti social, blog e tanto altro. Di tutto ciò è necessario preoccuparsi per tempo come si farebbe con qualunque altro tipo di bene. 

Per sensibilizzare e informare i cittadini sul tema, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul sito www.notariato.it un decalogo aggiornato che tiene conto delle più recenti novità normative.

Ecco il decalogo in pillole:

  1. Non esiste una legislazione specifica, quindi è importante pianificare il passaggio dell’eredità digitale.
  2. Le password non fanno parte dell’eredità digitale, ma sono chiavi di accesso che vanno custodite ed aggiornate.
  3. Le password e le indicazioni su cosa fare in caso di decesso si possono affidare a una persona di fiducia attraverso il mandato post mortem o tramite testamento.
  4. Affidare la password a qualcuno non vuol dire attribuire la risorsa cui essa dà accesso.
  5. Sono esclusi dalla successione i beni piratati, quelli concessi in licenza, gli account di firma elettronica e quelli dell’identità digitale.
  6. Le criptovalute sono beni digitali con valore economico.
  7. Un conto online è l’estensione virtuale di un conto reale, e gli eredi possono quindi reclamare quanto spetta loro attraverso i canali tradizionali.
  8. Spesso le società che danno accesso ai servizi online risiedono all’estero, quindi si rischiano controversie internazionali se non si esprimono disposizioni sull’eredità digitale.
  9. Alcuni servizi permettono di indicare un “contatto erede”, altri invece in caso di morte prevedono l’eliminazione di tutti i dati.
  10. In caso di dubbio, affidatevi al vostro notaio di fiducia.

giovedì 9 gennaio 2025

Fondi di Garanzia destinato all'acquisto delle "Prime case": proroga sino al 2027

 I commi 112 e 113 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207) prorogano sino al 31 dicembre 2027, 
a) il termine previsto  dall’articolo 64, comma 3, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito nella Legge 106/2021 per potersi avvalere della normativa di favore che aumenta la misura massima della garanzia concedibile dal “Fondo di garanzia per la prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 112); 
b) le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 213/2023, commi 9, 10, 11, 12 e 13,  con possibilità di utilizzare le risorse disponibili per la finalità di cui al punto a) (comma 113).
Il fondo è  un apposito stanziamento di denaro pubblico istituito presso il MEF ( legge n.147, art.1 comma 48, lett.c del 27 dicembre 2013) allo scopo di agevolare l’accesso dei cittadini ad un mutuo per l’acquisto (o acquisto e ristrutturazione) della prima casa.
Il comma 115 della Legge incide altresì sulle categorie che potranno accedere al fondo, in quando sostituisce le parole  “con priorità” dalla parola “esclusivamente” (modifica dell'articolo 1, comma 48, lettera c) della Legge n. 147/2013 - Legge di stabilità per il 2014).
La garanzia del Fondo è concessa esclusivamente per l'accesso al credito da parte di
giovani di età inferiore a 36 anni;
giovani coppie (sposate o conviventi da almeno due anni);
nuclei monogenitoriali con figli minori conviventi;
conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari;
famiglie numerose (con almeno 3 figli e l’ISEE sotto una determinata soglia).
Le famiglie numerose hanno un possibile incremento della garanzia  secondo lo schema qui sotto:
nuclei con 3 figli e Isee fino ai 40mila euro: 80%
nuclei con 4 figli e Isee fino ai 45mila euro: 85%
nuclei con 5 figli e Isee fino ai 50mila euro: 90%
La garanzia statale del Fondo non può essere richiesta per le “case di lusso” ovvero quelle che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9.







martedì 7 gennaio 2025

ONCE AGAIN: Assegnazione e cessioni di beni ai soci, trasformazioni in società semplici ed estromissione di beni dal regime di impresa

 Commi da 31 a 36

I commi da 31 a 36 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207) ripropongono ancora una volta le agevolazioni per operazioni di assegnazione e cessione di beni ai soci, nonché di trasformazione in società semplice.

Tale disciplina era stata infatti già prevista in passato con disciplina pressochè identica (2016 con proroga nel 2017, 2022 con proroga nel 2023, al fine di permettere di svuotare e cancellare società inattive.

In estrema sintesi, il legislatore permette alle s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., che entro il 30 settembre 2025 assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli indicati nell’art. 43 comma 2 primo periodo T.u.i.r. (diversi cioè da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa) o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, di applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP (l’imposta sostitutiva deve essere versata per il 60 per cento entro il 30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025).

Per le assegnazioni e le cessioni di cui sopra le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

La normativa si applica a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 o che siano iscritti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

Le medesime agevolazioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni di cui sopra e che si trasformano in società semplice entro il 30 settembre 2025.

Comma 37

Il comma 37 invece sempre dell'articolo 1 della Legge di Bilancio prevede l'estromissione di beni dal regime di impresa richiamando le disposizioni di cui all’art. 1 comma 121 legge di Stabilità per il 2016 (l. n. 208/2015) applicabili alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025.



Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici nel 2025 e acquisto mobili

Il comma 54 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207) apporta delle modifiche all'aliquota di detrazione delle spese per interventi di  ECO-BONUS,  RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, SISMABONUS e BONUS ACQUISTO MOBILI, incidendo sugli articoli 14 e 16 del DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013 n. 63. 

Vediamo quali sono i cambiamenti e la maggiore difficoltà applicativa della disposizione di legge.

ECO-BONUS,  RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, SISMABONUS, BONUS ACQUISTI RISTRUTTURATI, ACQUISTI AUTORIMESSE PERTINENZIALI

Il comma 55 dell'articolo 1 stabilisce una rimodulazione dei termini di fruizione e delle aliquote di detrazione.

Viene, infatti, previsto che la detrazione spetti anche per le spese documentate nelle seguenti misure per tutte le tipologie di interventi agevolati:

-aliquota  al 50%  per le spese sostenute nell’anno 2025 e aliquota al 36%  per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 per le abitazioni principali;

-aliquota al 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e aliquota al 30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 per tutti i restanti immobili,

il tutto fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000,00 per unità immobiliare e con esclusione dalla detrazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. 

Infine, analoghe percentuali sono applicabili anche al sisma-bonus acquisti.

PROBLEMATICA: IL CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Genera alcune difficoltà applicative l'utilizzo della terminologia "unità immobiliare adibita ad abitazione principale".

Il concetto di abitazione principale viene definito dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi  (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917) e dal D.L. 101/2011 ed è legato al luogo in cui un soggetto ha la propria residenza, o meglio la propria dimora abituale (concetto introdotto per la determinazione delle imposta municipale unica, l’IMU).

Il TUIR stabilisce all’art 15 che  “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente”.

Il D.L. 101/2011 fornisce la seguente definizione: “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente […]“.

Quindi affinché un immobile possa essere considerato abitazione principale, sono necessarie 3 condizioni:

il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l’usufrutto o il diritto di abitazione);

la residenza anagrafica;

la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.

Ora se un soggetto abita già l'immobile su cui devono essere eseguiti i lavori, ovviamente non vi sono problemi particolari. 

E' invece più dubbio di cosa succeda in altri casi e segnatamente in caso di acquisto di box di nuova costruzione pertinenziale all'unità destinata ad abitazione principale (ma non ancora tale proprio perchè oggetto di acquisto) oppure di acquisto di immobili antisismici (cioè di unità immobiliari che fanno parte di edifici situati all'interno delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3) destinati a costituire abitazione principale con relative pertinenze oppure nel caso di immobili  compresi in edifici ristrutturati (art. 16-bis, comma 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) 

In tali ipotesi bisognerà vedere se l'Agenzia estenda la norma, come dovrebbe ragionevolmente essere, alle unità da destinarsi ad abitazione principale (con impegno dell'acquirente in tal senso).

BONUS MOBILI

Viene prevista, inoltre, la proroga della detrazione per l'acquisto anche nel 2025 di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di 5mila euro previsto per il 2024. Nessuna distinzione fra abitazione principale e altri immobili.

LIMITI ALLE DETRAZIONE PER I REDDITI SUPERIORI AI 75MILA EURO

Ad ogni buon conto, si ricorda che il comma 10 dell'articolo 1 sempre della Legge di Bilancio ha introdotto il nuovo articolo 16-ter del TUIR, che prevede una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75mila euro, parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare. 










lunedì 6 gennaio 2025

Più tempo (due anni) per vendere la precedente casa acquistata con i benefici prima casa e godere nuovamente dell'agevolazione


Il comma 116 dell'articolo 1 
della Legge di Bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207)  prevede "al fine di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione" l'estensione da uno a due anni del periodo di tempo per poter vendere l'abitazione già acquistata con le agevolazioni "prima casa", modificando il comma 4-bis dell'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delledisposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, La norma Art. 1, c. 55, legge 28 dicembre 2015 n. 208.
Detto comma ora recita: 
"4-bis. L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro due anni dalla data dell’atto. 
In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4".

Ricordiamo che detta disposizione (modificata dalla Legge di Bilancio per il 2025) è stata introdotta dalla Legge di stabilità per il 2016 (Art. 1, comma 55 della  legge 28 dicembre 2015 n. 208) per incentivare l’acquisto di nuove case di abitazione concedendo le agevolazioni prima casa anche a chi aveva difficoltà ad alienare la casa che già possedeva ed suo tempo acquistata con le agevolazioni prima casa, evitando di doverla "svendere", pur di godere nuovamente del beneficio.

Prima dell'introduzione di tale comma (ora modificato, prorogando il termine da uno a due anni) si era costretti, infatti, ad alienare la precedente casa agevolata, prima di acquistare quella nuova.

Di questa novità potranno beneficiare oltre a coloro che acquistano una "prima casa"  dal 1^ gennaio 2025, anche coloro che hanno già stipulato precedentemente, avendo una "prima casa" non venduta ove al 31 dicembre 2024 non fosse ancora decorso il termine annuale precedentemente previsto (la norma vale anche per loro seppur nel loro atto sia stato indicato il precedente termine di dodici mesi).



giovedì 2 gennaio 2025

Rivalutazione di terreni e partecipazioni ora a regime

Il comma 30 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207) ha stabilizzato come norma a regime la possibilità di rideterminare i valori di acquisto di partecipazioni e terreni.
Infatti per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 30, in esame, agli artt. 5 e 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448,  la facoltà di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni e terreni (edificabili e con destinazione agricola), ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 t.u.i.r., mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva non è più limitata a determinati periodi di tempo o finestre, ma passa a norma applicabile in ogni tempo. 
La relativa disciplina, in parte riformulata, prevede in sintesi:
a) per i titoli, le quote o i diritti, negoziati e non, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre dello stesso anno, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima; per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale è determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a), t.u.i.r., con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente; 
b) per i terreni, edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, la disposizione di cui all’art. 7 cit. è riformulata prevedendo che entro il 30 novembre (dello stesso anno) i contribuenti possano optare, ai fini dell’art. 67, comma 1, lett. a) e b), t.u.i.r., per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. A seguito dell’opzione, in luogo del costo o del valore di acquisto, è assunto il valore del terreno al primo gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima;
c) la perizia di stima deve essere redatta e giurata entro la predetta data del trenta novembre
d) le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla predetta data del 30 novembre; 
e) le aliquote delle imposte sostitutive sono fissate nella misura del 18 per cento.



Mediazione: cambia la dichiarazione di spesa che bisogna rendere in caso di cessioni di immobili


L'articolo 22 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2024) ha modificato l’articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 nel paragrafo relativo alle dichiarazioni di spesa dei mediatori disciplinate dalla lettera d) che ora recita «d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché’, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa».
Quindi le novità sono:
a) la possibilità di indicare in alternativa alla spesa, il numero della fattura;
b) la corrispondenza fra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta.
Restano in ogni caso invariate le analitiche modalità di pagamento della stessa.