domenica 8 settembre 2024


WARNING: RIAPERTURA TERMINI 

Il decreto legge 9 agosto 2024, n. 113 (in CNN Notizie del 26 agosto 2024) ha disciplinato una nuova proroga dei termini per la perizia di stima e il pagamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni sociali agli effetti delle plusvalenze.

L’art. 7 comma 3 dispone infatti che “all’articolo 1, comma 52, della legge n. 213 del 2023, le parole: «30 giugno 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2024»”.

L’art. 1, comma 52, l. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024) aveva previsto per i terreni (edificabili e con destinazione agricola) e le partecipazioni (negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) posseduti alla data del 1° gennaio 2024 la facoltà di rideterminare il valore di acquisto, ai fini delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis), t.u.i.r., mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva, con aliquote fissate nella misura del 16 per cento del valore rideterminato (cfr. Legge di Bilancio 2024: novità in materia di plusvalenze immobiliari e altre disposizioni fiscali, in CNN Notizie del 3 gennaio 2024).

Ai sensi del comma 52 citato i termini per la perizia di stima e il pagamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata in caso di rateazione) erano fissati al 30 giugno 2024.

A seguito della riapertura dei termini di cui al decreto legge omnibus, ai fini della rideterminazione del valore di acquisto dei suddetti terreni e partecipazioni (posseduti al 1° gennaio 2024):

  • la perizia di stima deve essere redatta e giurata entro il 30 novembre 2024;
  • le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 novembre 2024.

domenica 7 gennaio 2024

Novità: plusvalenze derivate da "Superbonus"


A partire dal 1° gennaio 2024, l'articolo 1, comma 64 della legge 30 dicembre 2023 "Finanziaria per il 2024" ha introdotto una nuova ipotesi di plusvalenza derivata da cessione immobiliare rilevante ai fini della determinazione del reddito IRPEF.

  • a) si sia fruito del SuperBonus nella misura del 110%;
  • b) il contribuente si sia avvalso delle opzioni (per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura) di cui all’art. 121, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con L. 17/07/2020, n. 77.
Anche alle plusvalenze realizzate mediante le cessioni a tiolo oneroso di immobili che hanno fruito di interventi agevolati “SuperBonus”si può applicare l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito di cui all’art. 1, comma 496, legge 23/12/2005, n. 266; così dispone l’art. 1, comma 65, legge 30/12/2023, n. 213.

Infatti detta disposizione modifica

a) l'articolo 67 del TUIR introducendo la lettera b-bis);

b) l'articolo 68  comma 1 del TUIR.

Presupposti della fattispecie:

a) il trasferimento deve derivare da un contratto a titolo oneroso e NON gratuito;

b) l'immobile trasferito deve essere stato fatto oggetto dalla parte cedente o da altri aventi diritto di interventi agevolati ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77 ossia che abbiano fruito delle detrazioni di imposta Super-Bonus per interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico o di eliminazione delle barriere architettoniche. 

c) la cessione per generare plusvalenza tassabile deve essere posta in essere entro i dieci anni successivi alla conclusione degli interventi che hanno fruito del Super-Bonus. NON ha alcun rilievo la data di acquisto dell’immobile.

E' evidente che la determinazione di tale termine comporta una serie di notevoli problematiche interpretative.

Vengono esclusi

– gli immobili acquistati a seguito di successione mortis causa;

– gli immobili che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione oqualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni per la maggior parte di tale periodo

L’integrazione dell’art. 67, c. 1, T.U.I.R. con la previsione di una nuova fattispecie tassabile ha determinato anche la modifica dell’art. 68, c. 1, del T.U.I.R. con nuovi criteri per la determinazione della base imponibile:

a) viene estesa anche alle nuove cessioni “plusvalenti” la disposizione a regime del primo comma del suddetto art. 68 del T.U.I.R. (le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta ed il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo 

b) vengono peraltro introdotti due diversi criteri di determinazione della base imponibile per le nuove cessioni “plusvalenti”, introducendo limitazioni alla possibilità di deduzione dei “costi inerenti”:

a) nel caso in cui i lavori che hanno fruito del “SuperBonus” si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si possono ricomprendere tra le spese incrementative del valore di acquisto i costi sostenuti fruendo del “SuperBonus”;

b) nel caso in cui i lavori che hanno fruito del “SuperBonus” si siano conclusi da più di 5 anni (e da non più di 10 anni) all’atto di cessione, si possono ricomprendere tra le spese incrementative del valore di acquisto i costi sostenuti fruendo del “SuperBonus” nella misura del 50%.

In entrambi i casi di cui sub a) e sub b) le esclusioni dei costi che hanno fruito del SuperBonus sussistono ove vi siano anche questi ulteriori elementi:

Queste condizioni restrittive non sono previste nel precedente art. 67, c 1, nuova lettera b-bis).

Anche nell’art. 68 non si precisa quale sia il momento in cui può ritenersi concluso l’intervento agevolato, per il decorso dei cinque o dieci anni dal quale dipende l’esclusione o la misura ridotta (al 50%) dei costi sostenuti per gli interventi agevolati. 

Nella nuova disposizione introdotta nell’art. 68 si prevede che nel caso in cui gli immobili “plusvalenti” siano stati acquisiti o costruiti, alla data di cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

Per gli immobili, invece, acquistati e/o costruiti entro i cinque anni vale la regola “ordinaria” fissata nel primo comma dell’art. 68 del T.U.I.R. estesa anche agli immobili “plusvalenti” SuperBonus. Per tali immobili non è prevista alcuna rivalutazione.

In ogni caso (sia per gli immobili “plusvalenti” acquistati e/o costruiti entro i cinque anni che per gli immobili “plusvalenti” acquistati e/o costruiti da oltre cinque anni) nel caso di acquisto per atto di donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante (così dispone l’art. 68, primo comma, ultimo periodo del T.U.I.R. la cui applicazione è stata espressamente estesa anche alla fattispecie delle plusvalenze da SuperBonus di cui all’art. 67, c. 1 , lett b-bis)

L’imposta sostitutiva attualmente si applica nella misura del 26% (così stabilita dall’art. 1, c. 695, legge 27 dicembre 2019 n. 160).

venerdì 5 gennaio 2024

Riapertura dei termini per rideterminare il valore di acquisto dei terreni (edificabili e agricoli) e le partecipazioni negoziate e non

La legge di bilancio per il 2024 (Legge  30 dicembre 2023 , n.  213) con l'artiocolo 1 commi 52 e 53 ha previsto per il 2024 la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni (edificabili e con destinazione agricola) e di partecipazioni anche negoziate (titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione), posseduti alla data del 1° gennaio 2024, ai fini delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis), t.u.i.r., mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.
Si tratta dell'ennesima riapertura dei termini al meccanismo previsto dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (come nel 2023 includendo le partecipazioni quotate).
La perizia di stima deve essere redatta e giurata entro il 30 giugno 2024.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2024.
Le aliquote delle imposte sostitutive sono fissate nella misura del 16 per cento del valore rideterminato.
Si ricorda   che per il 2022 l’aliquota era pari al 14%, per gli anni  2021 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per il 2019 erano previste due diverse aliquote, l’11% per le partecipazioni qualificate ed il 10% per le partecipazioni non qualificate, nei precedenti anni 2018, 2017, 2016 era prevista un’aliquota unica (pari all’8%) sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate; nell'anno 2015, erano previste due distinte aliquote, l’8% per le partecipazioni qualificate, e il 4% per le partecipazioni non qualificate; per i periodi di imposta precedenti, sino al 2014, erano pure previste due diverse aliquote: il 4% per le partecipazioni qualificate ed il 2% per le partecipazioni non qualificate.
Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione l’imposta sostitutiva si applica sul valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a), t.u.i.r., ossia con riferimento alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.

martedì 2 gennaio 2024

TABELLA SINOTTICA DEL VALORE DELL'USUFRUTTO E DELLA NUDA PROPRIETA' IN BASE ALL'ETA' DELL'USUFRUTTUARIO

Usufrutto vitalizio

Ecco la nuova tabella con le percentuali di calcolo, ai fini fiscali, dell’USUFRUTTO e della NUDA PROPRIETÀ, in vigore dal 1° gennaio 2024, conseguente alla variazione del tasso legale di interessi (passato dal 5% al 2,5%) in forza del decreto Ministero dell’Economia e Finanze 29 novembre 2023 (pubblicato nella G.U. n. 288 dell’11 dicembre 2023), percentuali calcolate avuto riguardo al prospetto dei coefficienti approvato con decreto Ministero dell’Economia e Finanze 21 dicembre 2023 (pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2023).

Le percentuali dell'usufrutto e della nuda proprietà da applicare al valore della piena proprietà sono rimaste invariate (nonostante la modifica del tasso legale e dei coefficienti) rispetto a quelle in vigore nel 2023.


Calcolo rendita (o pensione) perpetua, a tempo indeterminato o a tempo determinato

L’art. 1 del decreto Ministero dell’Economia e Finanze 21 dicembre 2023 (pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2023) fissa anche i nuovi “valori multipli” da utilizzare per il calcolo delle rendite (o pensioni) perpetue, a tempo indeterminato o determinato, in relazione a quanto prescritto dall’art. 46, c. 2, lett. a) e b) del Testo Unico in materia di imposta di registro (DPR 26.4.1986 n. 131) e dall’art 17, c. 1, lett. a) e b) del testo Unico in materia di imposta di successione e donazione (Decreto legislativo 31.10.1990 n. 346):

rendita o pensione perpetua o a tempo indeterminato: il valore è pari a 40 volte l’annualità

rendita o pensione a tempo determinato: il valore è pari al valore attuale dell’annualità calcolato al saggio legale di interesse (dal 1° gennaio 2024 pari al 2,5% annuo), in nessun caso superiore a 40 volte l’annualità.


domenica 17 dicembre 2023


SAGGIO LEGALE INTERESSI 2024 AL 2,5%


Il saggio degli interessi legali può essere modificato annualmente, come prevede l’articolo 1284 del codice civile, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il decreto 29 novembre 2023 ha modificato la misura del saggio degli interessi legali che a decorrere dal giorno 1 gennaio 2024 viene pertanto ridotta e fissata al 2,50% in ragione d’anno.

La misura del saggio degli interessi torna pertanto a scendere e viene dimezzata rispetto a quella del 5% annuo che era stata fissata per l’anno 2023.

Conseguentemente verranno adeguati anche i coefficienti per il calcolo del valore dell’usufrutto e delle rendite o pensioni.

Ecco il testo del Decreto:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2023

Determinazione del saggio degli interessi legali. (23A06669) (GU Serie Generale n.288 del 11-12-2023)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E  DELLE FINANZE

Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;


Visto il proprio decreto 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2021, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato; 

Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi; 

Decreta:

Art. 1 

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 29 novembre 2024

Il Ministro: Giorgetti


sabato 23 gennaio 2021

Finalmente è possibile cedere un'area senza preoccuparsi del valore dell'affrancamento


Finalmente con la circolare 1/E del 22 gennaio 2021 2021, l'Agenzia delle Entrate, in conformità con le Sentenze dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione  nn. 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020 hanno riconosciuto il principio che nel caso in cui il terreno sia stato oggetto di perizia asseverata finalizzata all’affrancamento di valore, tale valore non determina alcun vincolo nella successiva vendita e va esclusa la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di accertare una plusvalenza basandosi sul costo storico di acquisto del bene.

Quindi anche se il valore periziato fosse maggiore del prezzo, le parti possono tranquillamente disinteressarsene ed il corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 "non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene".


domenica 10 maggio 2020

EMERGENZA COVID-19: Sospensione sino al 31 ottobre dei pignoramenti delle abitazioni principali

Il 30 aprile 2020, è entrata in vigore la legge di conversione del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (il cosiddetto "Cura Italia"), recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra gli articoli introdotti dalla legge di conversione (legge del 24 aprile 2020, n. 27),  di particolrea  importanza risulta l'art. 54-ter:



Art. 54-ter - Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.


In sintesi, vista l'epidemia COVID 19 e le gravi conseguenze che essa sta producendo sul tessuto economico e sociale, il legislatore ha stabilito la sospensione in tutto il territorio nazionale,  per sei mesi,  dal 30 aprile 2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che riguardi  l'abitazione principale del debitore.

Questo non significa che l'immobile non sia pignorabile ma che il pignoramento non sfocierà in un'esecuzione perchè la procedura viene sospesa e ciò vale sia per le procedure in corso che per quelle iniziate successivamente all'entrata in vigore del provvedimento.

La norma in questione richiama altre norme  già in vigore a tutela del debitore esecutato.
Una è quella che vieta all'Agente della riscossione l’espropriazione immobiliare ove l'immobile oggetto dell'esecuzione sia l'unico immobile del debitore, non sia di lusso, non appartenga alle categorie catastali A/8 e A/9 e sia il luogo di residenza del debitore stesso anagraficamente.
(art. 76, D.P.R. n. 602/1973).

L’altra (più recente) è quella prevista dall'art. 41-bis del Decreto Fiscale (D. L. n. 124 del 2019) convertito con Legge n. 157 del 2019, che  impedisce agli Istituti di Credito di continuare l’esecuzione contro il mutuatario che abbia domandato la rinegoziazione del finanziamento concesso al cliente e garantito da ipoteca.


Il dossier parlamentare della legge di conversione precisa che per "abitazione principale" si intende la casa ove il debitore (persona fisica), titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale pignorabile, o i suoi familiari dimorano abitualmente (ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis del D.P.R. n. 917 del 1986)

Dai primi commenti, sembrerebbe che la sospensione in esame possa operare  automaticamente e non a seguito di un'istanza di parte.
Rimangono tuttavia notevoli dubbi operativi, in quanto ci si domanda come il giudice possa emettere il provvedimento di sospensione visto che non è chiarito come avvenga l'accertamento sulla effettiva destinazione ad abitazione principale dell'immobile oggetto di esecuzione.

Tale elemento potrebbe emergere
a) dalla perizia del CTU;
b) dal verbale di accesso del custode (laddove già presenti e depositati nel fascicolo telematico);
c) su autonoma decisione del giudice dell'esecuzione;

Probabilmente, in attesa di circolari degli Uffici Giudiziari e di prassi operative, è sicuramente consigliabile che il debitore si attivi, depositando tempestivamente un'istanza di parte per chiedere espressamente la sospensione della procedura esecutiva,
producendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l'immobile staggito sia l'abitazione principale propria o dei propri familiari, come sopra inteso.

venerdì 17 aprile 2020

EMERGENZA COVID – 19: DECRETO LIQUIDITA’: PRESTITI GARANTITI DAL FONDO DI GARANZIA


Normativa
-   Articolo 2, comma 100, lettera a), della LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662;
-   Articolo 13 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020).

Nozione di FONDO DI GARANZIA

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.
La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie dei soggetti legittimati mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali  portate dalle imprese.
Grazie al Fondo, detti soggetti hanno una concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.
Destinatari
Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.
Nuove misure
Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal covid-19, è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti.
E’ inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:
  • garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito.
N.B.: Significa, in pratica, che il prestito pieno di 25mila euro si può ottenere solo se si ha un fatturato pari ad almeno 100mila euro.
In sostanza però non c’è nessun prestito automatico da 25mila euro.
Per un soggetto che ha 30mila euro di ricavi dichiarati (sono sufficienti anche quelli della dichiarazione Iva 2019 e dunque relativi all’esercizio 2018) il micro-prestito si ferma a 7.500 euro.
  • garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
Idem come sopra
  • garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.
·         Idem come sopra

Le nuove regole del Fondo di Garanzia valevoli fino al 31 dicembre 2020 sono quindi le seguenti:
  • Gratuità della garanzia
  • Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro
  • Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499
  • Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da tabella con possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato
  • Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus
  • Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario
  • Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020
  • Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento
  • Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti
  • Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00
  • Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo
  • Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio.


Modalità di accesso al finanziamento garantito
È disponibile on line sul sito “fondidigaranzia” il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. Allo stesso tempo si sta lavorando per accelerare le istruttorie bancarie con l’obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l’accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente.
Bisogna anche fare chiarezza sulle istruttorie: le banche possono continuare a fare le loro valutazioni in ogni caso. Per i “mini-prestiti” a non essere prevista è la valutazione del Fondo. Per quanto riguarda invece le garanzie al 90% e quella che può arrivare al 100% con il concorso al 10% dei consorzi fidi privati, un filtro del Fondo è ancora previsto.
In allegato, il Modulo per  la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità per la richiesta di garanzia, reperibile anche al seguente link: https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/.


mercoledì 15 aprile 2020


COVID-19: SOSPENSIONE MUTUI SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI 

Normativa
Art. 2, commi 474 e ss. della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
Art. 26 del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Art. 54 del decreto–legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19»;
DECRETO MEF 25 marzo 2020 Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Disciplina
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario (il cosiddetto fondo “Gasparrini”) è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 che all'articolo 2, commi 475 e ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a Euro 250.000, contratto per l'acquisto di unita' immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario (concetto non sempre coincidente con la c.d. “PRIMA CASA” o immobile acquisito con i benefici fiscali “PRIMA CASA”) di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà che originariamente erano le seguenti:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: questo requisito, e tutti quelli che seguono;
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
- Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia
- Morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
In occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto legge 18/20020 (il cosiddetto “Cura Italia”) e successivamente dall'art.12 del dl 23 dell’8 aprile (il cosiddetto “DL liquidità”), la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata alle seguenti categorie di beneficiari per il periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del D.L. 18/2020, quindi fino al 17 dicembre 2020
a)      I lavoratori dipendenti che abbiano subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito: requisito introdotto dall’articolo 26 del dl 9/2020, in via strutturale. Non c’è bisogno, ad esempio, che sia già stata approvata la cassa integrazione.
b)       I lavoratori dipendenti che abbiano subito una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, pari al 20% dell’orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
c)       I lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legge n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Il decreto ministeriale specifica quali sono gli autonomi e i liberi professionisti interessati dalla norma:
-          lavoratore autonomo: soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della legge 81/2017 (quindi tutte le attività di lavoro autonomo esclusi gli imprenditori);
-          libero professionista: iscritto agli ordini professionali o alle associazioni professionali dell’elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013, in possesso della relativa attestazione.

 In base al decreto legge 23/2020, e fino a 9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, l’accesso al Fondo è possibile anche per mutui contratti da meno di 12 mesi.
Il decreto attuativo ministeriale di fatto potenzia ulteriormente la flessibilità prevista dalla norma originaria.
L’articolo 5 del decreto ministeriale attuativo stabilisce che ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.
Pertanto, in questi nove mesi del 2020, fino metà dicembre appunto, si può chiedere una sospensione per 18 mesi anche se c’erano stati precedenti allungamenti del mutuo, se le rate sono già riprese da almeno tre mesi e quindi, c’è una sostanziale deroga al tetto complessivo di 18 mesi, che si applica normalmente sommando tutti i periodi di sospensione richiesti.
Il decreto ministeriale attuativo introduce degli scaglioni, per cui la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:
-          6 mesi, per sospensione o riduzione di orario del lavoro fra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
-          12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
-          18 mesi, sospensione o riduzione con durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Sempre nei casi appena elencati, ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.
Bisogna inoltre essere in un possesso dei seguenti altri requisiti:
-          l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
-          il mutuo contratto non può esser superiore a 250mila euro;
-          il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;
-          l’evento che dà diritto alla sospensione deve essersi verificato nei tre anni precedenti alla richiesta.
-          se, al momento della presentazione della domanda, il titolare del mutuo è in ritardo nel pagamento delle rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi;
-          in caso di mutuo cointestato a due o più persone, la sospensione si applica anche se uno solo dei mutuatari ha subito uno degli eventi che danno diritto all’agevolazione. Il mutuatario che subisce l’evento e sottoscrive il modello di domanda può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all’emergenza COVID-19;
In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti di cui al punto A del modulo di domanda (l’erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del mutuo la sua residenza).
Durata della Sospensione
La sospensione può arrivare al massimo a 18 mesi (quini, in parole molto semplici, non si pagano le rate del mutuo per un anno e mezzo).
Come sopra specificato, in base al decreto ministeriale dell’Economia del 25 marzo, fino al prossimo 17 dicembre «ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo».
La sospensione è invece limitata nei casi in cui la motivazione sia la sospensione o riduzione dell’orario lavorativo di 30 giorni.
In questo caso, la sospensione massima del mutuo è pari a:
-          6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
-          12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
-          18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Presentazione domanda
La domanda si presenta alla banca, utilizzando i nuovi moduli presenti sul sito Consap (e anche su quelli del ministero dell’Economia e dell’ABI).
La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
Per tutti
-          Carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’unione europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).
Dipendenti
In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato:
-          se il contratto era a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
-          per contratti a tempo determinato, copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto;
-          in caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 del codice di procedura civile: copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto;
-          in tutti i casi di dimissioni per giusta causa: copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della giusta causa, copia della lettera di dimissioni per giusta causa unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa;
-          in caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo: certificato ASL.
 In caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi:
-          copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito oppure della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito o della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione. I documenti indicati sono alternativi fra loro.
In caso di riduzione dell’orario di lavoro di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo:
-          come sopra, copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, oppure della richiesta o dichiarazione del datore di lavoro.
Lavoratori autonomi e liberi professionisti
-          Autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Viste le eccezionali circostanze legate all’emergenza Covid-19 il Governo ha deciso di escludere temporaneamente l’Isee per l’accesso al Fondo sino al prossimo 17 dicembre 2020
Iter
Dopo che il proprietario dell’immobile presenta la parte l’istruttoria per verificare il possesso di tutti i requisiti.
Nel dettaglio, la banca entro 10 giorni dal ricevimento della domanda invia il tutto a Consap, che dal momento in cui riceve la documentazione ha 15 giorni di tempo per fare tutte le verifiche. Poi, trasmette l’esito alla banca, che ha altri cinque giorni di tempo per comunicarlo al cliente. In ogni caso, dal giorno in cui l’istruttoria si conclude con esito positivo, la sospensione del mutuo avviene nel giro di 30 giorni lavorativi (che diventano 45 nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999).
E’ quindi nell’interesse del cliente presentare tutta la documentazione: in base ai tempi sopra indicati, sommando i tempi massimi delle comunicazioni e dell’istruttoria con quelli di concessione del mutuo, se è tutto posto entro due mesi dalla domanda si attiva la sospensione (10 giorni per la comunicazione della banca a Consap + 15 giorni di istruttoria + 30 giorni per far partire la sospensione).
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Consap all’indirizzo: fondosospensionemutui@consap.it