sabato 8 marzo 2025

Il Consiglio Nazionale del Notariato elabora un decalogo sull'eredità digitale


Con l’evoluzione tecnologica e una vita online sempre più sviluppata, i confini di ciò che possiamo definire eredità diventano sempre più incerti, arrivando a comprendere altro in aggiunta ai più tradizionali assets (quali immobili, conti bancari, manoscritti o ai beni preziosi contenuti nelle cassette di sicurezza). 

Ciascuno di noi hae una vera e propria eredità digitale composta da dati, account e contenuti social, blog e tanto altro. Di tutto ciò è necessario preoccuparsi per tempo come si farebbe con qualunque altro tipo di bene. 

Per sensibilizzare e informare i cittadini sul tema, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul sito www.notariato.it un decalogo aggiornato che tiene conto delle più recenti novità normative.

Ecco il decalogo in pillole:

  1. Non esiste una legislazione specifica, quindi è importante pianificare il passaggio dell’eredità digitale.
  2. Le password non fanno parte dell’eredità digitale, ma sono chiavi di accesso che vanno custodite ed aggiornate.
  3. Le password e le indicazioni su cosa fare in caso di decesso si possono affidare a una persona di fiducia attraverso il mandato post mortem o tramite testamento.
  4. Affidare la password a qualcuno non vuol dire attribuire la risorsa cui essa dà accesso.
  5. Sono esclusi dalla successione i beni piratati, quelli concessi in licenza, gli account di firma elettronica e quelli dell’identità digitale.
  6. Le criptovalute sono beni digitali con valore economico.
  7. Un conto online è l’estensione virtuale di un conto reale, e gli eredi possono quindi reclamare quanto spetta loro attraverso i canali tradizionali.
  8. Spesso le società che danno accesso ai servizi online risiedono all’estero, quindi si rischiano controversie internazionali se non si esprimono disposizioni sull’eredità digitale.
  9. Alcuni servizi permettono di indicare un “contatto erede”, altri invece in caso di morte prevedono l’eliminazione di tutti i dati.
  10. In caso di dubbio, affidatevi al vostro notaio di fiducia.

giovedì 9 gennaio 2025

Fondi di Garanzia destinato all'acquisto delle "Prime case": proroga sino al 2027

 I commi 112 e 113 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207) prorogano sino al 31 dicembre 2027, 
a) il termine previsto  dall’articolo 64, comma 3, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito nella Legge 106/2021 per potersi avvalere della normativa di favore che aumenta la misura massima della garanzia concedibile dal “Fondo di garanzia per la prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 112); 
b) le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 213/2023, commi 9, 10, 11, 12 e 13,  con possibilità di utilizzare le risorse disponibili per la finalità di cui al punto a) (comma 113).
Il fondo è  un apposito stanziamento di denaro pubblico istituito presso il MEF ( legge n.147, art.1 comma 48, lett.c del 27 dicembre 2013) allo scopo di agevolare l’accesso dei cittadini ad un mutuo per l’acquisto (o acquisto e ristrutturazione) della prima casa.
Il comma 115 della Legge incide altresì sulle categorie che potranno accedere al fondo, in quando sostituisce le parole  “con priorità” dalla parola “esclusivamente” (modifica dell'articolo 1, comma 48, lettera c) della Legge n. 147/2013 - Legge di stabilità per il 2014).
La garanzia del Fondo è concessa esclusivamente per l'accesso al credito da parte di
giovani di età inferiore a 36 anni;
giovani coppie (sposate o conviventi da almeno due anni);
nuclei monogenitoriali con figli minori conviventi;
conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari;
famiglie numerose (con almeno 3 figli e l’ISEE sotto una determinata soglia).
Le famiglie numerose hanno un possibile incremento della garanzia  secondo lo schema qui sotto:
nuclei con 3 figli e Isee fino ai 40mila euro: 80%
nuclei con 4 figli e Isee fino ai 45mila euro: 85%
nuclei con 5 figli e Isee fino ai 50mila euro: 90%
La garanzia statale del Fondo non può essere richiesta per le “case di lusso” ovvero quelle che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9.







martedì 7 gennaio 2025

ONCE AGAIN: Assegnazione e cessioni di beni ai soci, trasformazioni in società semplici ed estromissione di beni dal regime di impresa

 Commi da 31 a 36

I commi da 31 a 36 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207) ripropongono ancora una volta le agevolazioni per operazioni di assegnazione e cessione di beni ai soci, nonché di trasformazione in società semplice.

Tale disciplina era stata infatti già prevista in passato con disciplina pressochè identica (2016 con proroga nel 2017, 2022 con proroga nel 2023, al fine di permettere di svuotare e cancellare società inattive.

In estrema sintesi, il legislatore permette alle s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., che entro il 30 settembre 2025 assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli indicati nell’art. 43 comma 2 primo periodo T.u.i.r. (diversi cioè da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa) o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, di applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP (l’imposta sostitutiva deve essere versata per il 60 per cento entro il 30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025).

Per le assegnazioni e le cessioni di cui sopra le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

La normativa si applica a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 o che siano iscritti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

Le medesime agevolazioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni di cui sopra e che si trasformano in società semplice entro il 30 settembre 2025.

Comma 37

Il comma 37 invece sempre dell'articolo 1 della Legge di Bilancio prevede l'estromissione di beni dal regime di impresa richiamando le disposizioni di cui all’art. 1 comma 121 legge di Stabilità per il 2016 (l. n. 208/2015) applicabili alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025.



Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici nel 2025 e acquisto mobili

Il comma 54 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207) apporta delle modifiche all'aliquota di detrazione delle spese per interventi di  ECO-BONUS,  RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, SISMABONUS e BONUS ACQUISTO MOBILI, incidendo sugli articoli 14 e 16 del DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013 n. 63. 

Vediamo quali sono i cambiamenti e la maggiore difficoltà applicativa della disposizione di legge.

ECO-BONUS,  RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, SISMABONUS, BONUS ACQUISTI RISTRUTTURATI, ACQUISTI AUTORIMESSE PERTINENZIALI

Il comma 55 dell'articolo 1 stabilisce una rimodulazione dei termini di fruizione e delle aliquote di detrazione.

Viene, infatti, previsto che la detrazione spetti anche per le spese documentate nelle seguenti misure per tutte le tipologie di interventi agevolati:

-aliquota  al 50%  per le spese sostenute nell’anno 2025 e aliquota al 36%  per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 per le abitazioni principali;

-aliquota al 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e aliquota al 30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 per tutti i restanti immobili,

il tutto fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000,00 per unità immobiliare e con esclusione dalla detrazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. 

Infine, analoghe percentuali sono applicabili anche al sisma-bonus acquisti.

PROBLEMATICA: IL CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Genera alcune difficoltà applicative l'utilizzo della terminologia "unità immobiliare adibita ad abitazione principale".

Il concetto di abitazione principale viene definito dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi  (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917) e dal D.L. 101/2011 ed è legato al luogo in cui un soggetto ha la propria residenza, o meglio la propria dimora abituale (concetto introdotto per la determinazione delle imposta municipale unica, l’IMU).

Il TUIR stabilisce all’art 15 che  “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente”.

Il D.L. 101/2011 fornisce la seguente definizione: “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente […]“.

Quindi affinché un immobile possa essere considerato abitazione principale, sono necessarie 3 condizioni:

il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l’usufrutto o il diritto di abitazione);

la residenza anagrafica;

la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.

Ora se un soggetto abita già l'immobile su cui devono essere eseguiti i lavori, ovviamente non vi sono problemi particolari. 

E' invece più dubbio di cosa succeda in altri casi e segnatamente in caso di acquisto di box di nuova costruzione pertinenziale all'unità destinata ad abitazione principale (ma non ancora tale proprio perchè oggetto di acquisto) oppure di acquisto di immobili antisismici (cioè di unità immobiliari che fanno parte di edifici situati all'interno delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3) destinati a costituire abitazione principale con relative pertinenze oppure nel caso di immobili  compresi in edifici ristrutturati (art. 16-bis, comma 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) 

In tali ipotesi bisognerà vedere se l'Agenzia estenda la norma, come dovrebbe ragionevolmente essere, alle unità da destinarsi ad abitazione principale (con impegno dell'acquirente in tal senso).

BONUS MOBILI

Viene prevista, inoltre, la proroga della detrazione per l'acquisto anche nel 2025 di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di 5mila euro previsto per il 2024. Nessuna distinzione fra abitazione principale e altri immobili.

LIMITI ALLE DETRAZIONE PER I REDDITI SUPERIORI AI 75MILA EURO

Ad ogni buon conto, si ricorda che il comma 10 dell'articolo 1 sempre della Legge di Bilancio ha introdotto il nuovo articolo 16-ter del TUIR, che prevede una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75mila euro, parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare. 










lunedì 6 gennaio 2025

Più tempo (due anni) per vendere la precedente casa acquistata con i benefici prima casa e godere nuovamente dell'agevolazione


Il comma 116 dell'articolo 1 
della Legge di Bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207)  prevede "al fine di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione" l'estensione da uno a due anni del periodo di tempo per poter vendere l'abitazione già acquistata con le agevolazioni "prima casa", modificando il comma 4-bis dell'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delledisposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, La norma Art. 1, c. 55, legge 28 dicembre 2015 n. 208.
Detto comma ora recita: 
"4-bis. L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro due anni dalla data dell’atto. 
In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4".

Ricordiamo che detta disposizione (modificata dalla Legge di Bilancio per il 2025) è stata introdotta dalla Legge di stabilità per il 2016 (Art. 1, comma 55 della  legge 28 dicembre 2015 n. 208) per incentivare l’acquisto di nuove case di abitazione concedendo le agevolazioni prima casa anche a chi aveva difficoltà ad alienare la casa che già possedeva ed suo tempo acquistata con le agevolazioni prima casa, evitando di doverla "svendere", pur di godere nuovamente del beneficio.

Prima dell'introduzione di tale comma (ora modificato, prorogando il termine da uno a due anni) si era costretti, infatti, ad alienare la precedente casa agevolata, prima di acquistare quella nuova.

Di questa novità potranno beneficiare oltre a coloro che acquistano una "prima casa"  dal 1^ gennaio 2025, anche coloro che hanno già stipulato precedentemente, avendo una "prima casa" non venduta ove al 31 dicembre 2024 non fosse ancora decorso il termine annuale precedentemente previsto (la norma vale anche per loro seppur nel loro atto sia stato indicato il precedente termine di dodici mesi).



giovedì 2 gennaio 2025

Rivalutazione di terreni e partecipazioni ora a regime

Il comma 30 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207) ha stabilizzato come norma a regime la possibilità di rideterminare i valori di acquisto di partecipazioni e terreni.
Infatti per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 30, in esame, agli artt. 5 e 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448,  la facoltà di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni e terreni (edificabili e con destinazione agricola), ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 t.u.i.r., mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva non è più limitata a determinati periodi di tempo o finestre, ma passa a norma applicabile in ogni tempo. 
La relativa disciplina, in parte riformulata, prevede in sintesi:
a) per i titoli, le quote o i diritti, negoziati e non, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre dello stesso anno, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima; per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale è determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a), t.u.i.r., con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente; 
b) per i terreni, edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, la disposizione di cui all’art. 7 cit. è riformulata prevedendo che entro il 30 novembre (dello stesso anno) i contribuenti possano optare, ai fini dell’art. 67, comma 1, lett. a) e b), t.u.i.r., per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. A seguito dell’opzione, in luogo del costo o del valore di acquisto, è assunto il valore del terreno al primo gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima;
c) la perizia di stima deve essere redatta e giurata entro la predetta data del trenta novembre
d) le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla predetta data del 30 novembre; 
e) le aliquote delle imposte sostitutive sono fissate nella misura del 18 per cento.



Mediazione: cambia la dichiarazione di spesa che bisogna rendere in caso di cessioni di immobili


L'articolo 22 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2024) ha modificato l’articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 nel paragrafo relativo alle dichiarazioni di spesa dei mediatori disciplinate dalla lettera d) che ora recita «d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché’, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa».
Quindi le novità sono:
a) la possibilità di indicare in alternativa alla spesa, il numero della fattura;
b) la corrispondenza fra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta.
Restano in ogni caso invariate le analitiche modalità di pagamento della stessa.

sabato 21 dicembre 2024

Misura del saggio degli interessi legali e valore dell'usufrutto e delle rendite o pensioni



E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024  il Decreto  10 dicembre 2024 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha variato la misura del saggio degli interessi legali.

A decorrere dal giorno 1^ gennaio 2025 essa viene pertanto ridotta e stabilita al 2,00% in ragione d’anno, mentre nel 2024 era il 2,50%

Per  quanto riguarda l’adeguamento dei coefficienti per il calcolo del valore dell’usufrutto e delle rendite o pensioni si dovrà comunque tener conto di quanto recentemente introdotto dal D.Lgs. 139/2024 che

a) con l’art. 2, comma 1, lettera r) ha modificato l’art. 46 del DPR 131/1986 introducendo il nuovo comma 5-ter;

b) con l’art. 1, comma 1, lettera r) ha modificato l’art. 17 del D.Lgs. 346/1990, introducendo il nuovo comma 1-ter, 

in base ai quali ai fini della determinazione dei relativi valori non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5%, saggio pertanto più elevato rispetto a quello degli interessi legali appena fissato per l’anno e pari a quello dell'anno scorso (come sopra indicato).

La tabella  con le percentuali di calcolo, ai fini fiscali, dell’usufrutto e della nuda proprietà, in vigore dal 1° gennaio 2025 rimane quindi la stessa già in vigore nel 2024 (si rinvia all' ARTICOLO FEDERNOTIZIE sull'argomento e relativa tabella).

Dette percentuali sono state calcolate prendendo come riferimento il tasso di interesse del 2,5%, e avuto riguardo al prospetto dei coefficienti allegato (Allegato 1) al D.Lgs 18 settembre 2024 n. 139 (Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA), così come confermato nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 dicembre 2024, pubblicato in G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024 (Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi, per l’anno 2025).







domenica 8 settembre 2024


WARNING: RIAPERTURA TERMINI 

Il decreto legge 9 agosto 2024, n. 113 (in CNN Notizie del 26 agosto 2024) ha disciplinato una nuova proroga dei termini per la perizia di stima e il pagamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni sociali agli effetti delle plusvalenze.

L’art. 7 comma 3 dispone infatti che “all’articolo 1, comma 52, della legge n. 213 del 2023, le parole: «30 giugno 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2024»”.

L’art. 1, comma 52, l. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024) aveva previsto per i terreni (edificabili e con destinazione agricola) e le partecipazioni (negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) posseduti alla data del 1° gennaio 2024 la facoltà di rideterminare il valore di acquisto, ai fini delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis), t.u.i.r., mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva, con aliquote fissate nella misura del 16 per cento del valore rideterminato (cfr. Legge di Bilancio 2024: novità in materia di plusvalenze immobiliari e altre disposizioni fiscali, in CNN Notizie del 3 gennaio 2024).

Ai sensi del comma 52 citato i termini per la perizia di stima e il pagamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata in caso di rateazione) erano fissati al 30 giugno 2024.

A seguito della riapertura dei termini di cui al decreto legge omnibus, ai fini della rideterminazione del valore di acquisto dei suddetti terreni e partecipazioni (posseduti al 1° gennaio 2024):

  • la perizia di stima deve essere redatta e giurata entro il 30 novembre 2024;
  • le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 novembre 2024.

domenica 7 gennaio 2024

Novità: plusvalenze derivate da "Superbonus"


A partire dal 1° gennaio 2024, l'articolo 1, comma 64 della legge 30 dicembre 2023 "Finanziaria per il 2024" ha introdotto una nuova ipotesi di plusvalenza derivata da cessione immobiliare rilevante ai fini della determinazione del reddito IRPEF.

  • a) si sia fruito del SuperBonus nella misura del 110%;
  • b) il contribuente si sia avvalso delle opzioni (per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura) di cui all’art. 121, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con L. 17/07/2020, n. 77.
Anche alle plusvalenze realizzate mediante le cessioni a tiolo oneroso di immobili che hanno fruito di interventi agevolati “SuperBonus”si può applicare l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito di cui all’art. 1, comma 496, legge 23/12/2005, n. 266; così dispone l’art. 1, comma 65, legge 30/12/2023, n. 213.

Infatti detta disposizione modifica

a) l'articolo 67 del TUIR introducendo la lettera b-bis);

b) l'articolo 68  comma 1 del TUIR.

Presupposti della fattispecie:

a) il trasferimento deve derivare da un contratto a titolo oneroso e NON gratuito;

b) l'immobile trasferito deve essere stato fatto oggetto dalla parte cedente o da altri aventi diritto di interventi agevolati ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77 ossia che abbiano fruito delle detrazioni di imposta Super-Bonus per interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico o di eliminazione delle barriere architettoniche. 

c) la cessione per generare plusvalenza tassabile deve essere posta in essere entro i dieci anni successivi alla conclusione degli interventi che hanno fruito del Super-Bonus. NON ha alcun rilievo la data di acquisto dell’immobile.

E' evidente che la determinazione di tale termine comporta una serie di notevoli problematiche interpretative.

Vengono esclusi

– gli immobili acquistati a seguito di successione mortis causa;

– gli immobili che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione oqualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni per la maggior parte di tale periodo

L’integrazione dell’art. 67, c. 1, T.U.I.R. con la previsione di una nuova fattispecie tassabile ha determinato anche la modifica dell’art. 68, c. 1, del T.U.I.R. con nuovi criteri per la determinazione della base imponibile:

a) viene estesa anche alle nuove cessioni “plusvalenti” la disposizione a regime del primo comma del suddetto art. 68 del T.U.I.R. (le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta ed il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo 

b) vengono peraltro introdotti due diversi criteri di determinazione della base imponibile per le nuove cessioni “plusvalenti”, introducendo limitazioni alla possibilità di deduzione dei “costi inerenti”:

a) nel caso in cui i lavori che hanno fruito del “SuperBonus” si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si possono ricomprendere tra le spese incrementative del valore di acquisto i costi sostenuti fruendo del “SuperBonus”;

b) nel caso in cui i lavori che hanno fruito del “SuperBonus” si siano conclusi da più di 5 anni (e da non più di 10 anni) all’atto di cessione, si possono ricomprendere tra le spese incrementative del valore di acquisto i costi sostenuti fruendo del “SuperBonus” nella misura del 50%.

In entrambi i casi di cui sub a) e sub b) le esclusioni dei costi che hanno fruito del SuperBonus sussistono ove vi siano anche questi ulteriori elementi:

Queste condizioni restrittive non sono previste nel precedente art. 67, c 1, nuova lettera b-bis).

Anche nell’art. 68 non si precisa quale sia il momento in cui può ritenersi concluso l’intervento agevolato, per il decorso dei cinque o dieci anni dal quale dipende l’esclusione o la misura ridotta (al 50%) dei costi sostenuti per gli interventi agevolati. 

Nella nuova disposizione introdotta nell’art. 68 si prevede che nel caso in cui gli immobili “plusvalenti” siano stati acquisiti o costruiti, alla data di cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

Per gli immobili, invece, acquistati e/o costruiti entro i cinque anni vale la regola “ordinaria” fissata nel primo comma dell’art. 68 del T.U.I.R. estesa anche agli immobili “plusvalenti” SuperBonus. Per tali immobili non è prevista alcuna rivalutazione.

In ogni caso (sia per gli immobili “plusvalenti” acquistati e/o costruiti entro i cinque anni che per gli immobili “plusvalenti” acquistati e/o costruiti da oltre cinque anni) nel caso di acquisto per atto di donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante (così dispone l’art. 68, primo comma, ultimo periodo del T.U.I.R. la cui applicazione è stata espressamente estesa anche alla fattispecie delle plusvalenze da SuperBonus di cui all’art. 67, c. 1 , lett b-bis)

L’imposta sostitutiva attualmente si applica nella misura del 26% (così stabilita dall’art. 1, c. 695, legge 27 dicembre 2019 n. 160).

venerdì 5 gennaio 2024

Riapertura dei termini per rideterminare il valore di acquisto dei terreni (edificabili e agricoli) e le partecipazioni negoziate e non

La legge di bilancio per il 2024 (Legge  30 dicembre 2023 , n.  213) con l'artiocolo 1 commi 52 e 53 ha previsto per il 2024 la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni (edificabili e con destinazione agricola) e di partecipazioni anche negoziate (titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione), posseduti alla data del 1° gennaio 2024, ai fini delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis), t.u.i.r., mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.
Si tratta dell'ennesima riapertura dei termini al meccanismo previsto dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (come nel 2023 includendo le partecipazioni quotate).
La perizia di stima deve essere redatta e giurata entro il 30 giugno 2024.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2024.
Le aliquote delle imposte sostitutive sono fissate nella misura del 16 per cento del valore rideterminato.
Si ricorda   che per il 2022 l’aliquota era pari al 14%, per gli anni  2021 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per il 2019 erano previste due diverse aliquote, l’11% per le partecipazioni qualificate ed il 10% per le partecipazioni non qualificate, nei precedenti anni 2018, 2017, 2016 era prevista un’aliquota unica (pari all’8%) sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate; nell'anno 2015, erano previste due distinte aliquote, l’8% per le partecipazioni qualificate, e il 4% per le partecipazioni non qualificate; per i periodi di imposta precedenti, sino al 2014, erano pure previste due diverse aliquote: il 4% per le partecipazioni qualificate ed il 2% per le partecipazioni non qualificate.
Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione l’imposta sostitutiva si applica sul valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a), t.u.i.r., ossia con riferimento alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.

martedì 2 gennaio 2024

TABELLA SINOTTICA DEL VALORE DELL'USUFRUTTO E DELLA NUDA PROPRIETA' IN BASE ALL'ETA' DELL'USUFRUTTUARIO

Usufrutto vitalizio

Ecco la nuova tabella con le percentuali di calcolo, ai fini fiscali, dell’USUFRUTTO e della NUDA PROPRIETÀ, in vigore dal 1° gennaio 2024, conseguente alla variazione del tasso legale di interessi (passato dal 5% al 2,5%) in forza del decreto Ministero dell’Economia e Finanze 29 novembre 2023 (pubblicato nella G.U. n. 288 dell’11 dicembre 2023), percentuali calcolate avuto riguardo al prospetto dei coefficienti approvato con decreto Ministero dell’Economia e Finanze 21 dicembre 2023 (pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2023).

Le percentuali dell'usufrutto e della nuda proprietà da applicare al valore della piena proprietà sono rimaste invariate (nonostante la modifica del tasso legale e dei coefficienti) rispetto a quelle in vigore nel 2023.


Calcolo rendita (o pensione) perpetua, a tempo indeterminato o a tempo determinato

L’art. 1 del decreto Ministero dell’Economia e Finanze 21 dicembre 2023 (pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2023) fissa anche i nuovi “valori multipli” da utilizzare per il calcolo delle rendite (o pensioni) perpetue, a tempo indeterminato o determinato, in relazione a quanto prescritto dall’art. 46, c. 2, lett. a) e b) del Testo Unico in materia di imposta di registro (DPR 26.4.1986 n. 131) e dall’art 17, c. 1, lett. a) e b) del testo Unico in materia di imposta di successione e donazione (Decreto legislativo 31.10.1990 n. 346):

rendita o pensione perpetua o a tempo indeterminato: il valore è pari a 40 volte l’annualità

rendita o pensione a tempo determinato: il valore è pari al valore attuale dell’annualità calcolato al saggio legale di interesse (dal 1° gennaio 2024 pari al 2,5% annuo), in nessun caso superiore a 40 volte l’annualità.


domenica 17 dicembre 2023

SAGGIO LEGALE DEGLI INTERESSI 2024 AL 2,5%


SAGGIO LEGALE INTERESSI 2024 AL 2,5%


Il saggio degli interessi legali può essere modificato annualmente, come prevede l’articolo 1284 del codice civile, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il decreto 29 novembre 2023 ha modificato la misura del saggio degli interessi legali che a decorrere dal giorno 1 gennaio 2024 viene pertanto ridotta e fissata al 2,50% in ragione d’anno.

La misura del saggio degli interessi torna pertanto a scendere e viene dimezzata rispetto a quella del 5% annuo che era stata fissata per l’anno 2023.

Conseguentemente verranno adeguati anche i coefficienti per il calcolo del valore dell’usufrutto e delle rendite o pensioni.

Ecco il testo del Decreto:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2023

Determinazione del saggio degli interessi legali. (23A06669) (GU Serie Generale n.288 del 11-12-2023)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E  DELLE FINANZE

Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;


Visto il proprio decreto 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2021, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato; 

Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi; 

Decreta:

Art. 1 

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 29 novembre 2024

Il Ministro: Giorgetti