giovedì 9 gennaio 2025

Fondi di Garanzia destinato all'acquisto delle "Prime case": proroga sino al 2027

 I commi 112 e 113 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207) prorogano sino al 31 dicembre 2027, 
a) il termine previsto  dall’articolo 64, comma 3, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito nella Legge 106/2021 per potersi avvalere della normativa di favore che aumenta la misura massima della garanzia concedibile dal “Fondo di garanzia per la prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 112); 
b) le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 213/2023, commi 9, 10, 11, 12 e 13,  con possibilità di utilizzare le risorse disponibili per la finalità di cui al punto a) (comma 113).
Il fondo è  un apposito stanziamento di denaro pubblico istituito presso il MEF ( legge n.147, art.1 comma 48, lett.c del 27 dicembre 2013) allo scopo di agevolare l’accesso dei cittadini ad un mutuo per l’acquisto (o acquisto e ristrutturazione) della prima casa.
Il comma 115 della Legge incide altresì sulle categorie che potranno accedere al fondo, in quando sostituisce le parole  “con priorità” dalla parola “esclusivamente” (modifica dell'articolo 1, comma 48, lettera c) della Legge n. 147/2013 - Legge di stabilità per il 2014).
La garanzia del Fondo è concessa esclusivamente per l'accesso al credito da parte di
giovani di età inferiore a 36 anni;
giovani coppie (sposate o conviventi da almeno due anni);
nuclei monogenitoriali con figli minori conviventi;
conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari;
famiglie numerose (con almeno 3 figli e l’ISEE sotto una determinata soglia).
Le famiglie numerose hanno un possibile incremento della garanzia  secondo lo schema qui sotto:
nuclei con 3 figli e Isee fino ai 40mila euro: 80%
nuclei con 4 figli e Isee fino ai 45mila euro: 85%
nuclei con 5 figli e Isee fino ai 50mila euro: 90%
La garanzia statale del Fondo non può essere richiesta per le “case di lusso” ovvero quelle che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9.







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