giovedì 2 gennaio 2025

Rivalutazione di terreni e partecipazioni ora a regime

Il comma 30 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207) ha stabilizzato come norma a regime la possibilità di rideterminare i valori di acquisto di partecipazioni e terreni.
Infatti per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 30, in esame, agli artt. 5 e 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448,  la facoltà di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni e terreni (edificabili e con destinazione agricola), ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 t.u.i.r., mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva non è più limitata a determinati periodi di tempo o finestre, ma passa a norma applicabile in ogni tempo. 
La relativa disciplina, in parte riformulata, prevede in sintesi:
a) per i titoli, le quote o i diritti, negoziati e non, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre dello stesso anno, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima; per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale è determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a), t.u.i.r., con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente; 
b) per i terreni, edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, la disposizione di cui all’art. 7 cit. è riformulata prevedendo che entro il 30 novembre (dello stesso anno) i contribuenti possano optare, ai fini dell’art. 67, comma 1, lett. a) e b), t.u.i.r., per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. A seguito dell’opzione, in luogo del costo o del valore di acquisto, è assunto il valore del terreno al primo gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima;
c) la perizia di stima deve essere redatta e giurata entro la predetta data del trenta novembre
d) le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla predetta data del 30 novembre; 
e) le aliquote delle imposte sostitutive sono fissate nella misura del 18 per cento.



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