La legge di bilancio per il 2024 (Legge 30 dicembre 2023 , n. 213) con l'artiocolo 1 commi 52 e 53 ha previsto per il 2024 la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni (edificabili e con destinazione agricola) e di partecipazioni anche negoziate (titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione), posseduti alla data del 1° gennaio 2024, ai fini delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis), t.u.i.r., mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.
Si tratta dell'ennesima riapertura dei termini al meccanismo previsto dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (come nel 2023 includendo le partecipazioni quotate).
Si tratta dell'ennesima riapertura dei termini al meccanismo previsto dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (come nel 2023 includendo le partecipazioni quotate).
La perizia di stima deve essere redatta e giurata entro il 30 giugno 2024.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2024.
Le aliquote delle imposte sostitutive sono fissate nella misura del 16 per cento del valore rideterminato.
Si ricorda che per il 2022 l’aliquota era pari al 14%, per gli anni 2021 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per il 2019 erano previste due diverse aliquote, l’11% per le partecipazioni qualificate ed il 10% per le partecipazioni non qualificate, nei precedenti anni 2018, 2017, 2016 era prevista un’aliquota unica (pari all’8%) sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate; nell'anno 2015, erano previste due distinte aliquote, l’8% per le partecipazioni qualificate, e il 4% per le partecipazioni non qualificate; per i periodi di imposta precedenti, sino al 2014, erano pure previste due diverse aliquote: il 4% per le partecipazioni qualificate ed il 2% per le partecipazioni non qualificate.
Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione l’imposta sostitutiva si applica sul valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a), t.u.i.r., ossia con riferimento alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2024.
Le aliquote delle imposte sostitutive sono fissate nella misura del 16 per cento del valore rideterminato.
Si ricorda che per il 2022 l’aliquota era pari al 14%, per gli anni 2021 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per il 2019 erano previste due diverse aliquote, l’11% per le partecipazioni qualificate ed il 10% per le partecipazioni non qualificate, nei precedenti anni 2018, 2017, 2016 era prevista un’aliquota unica (pari all’8%) sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate; nell'anno 2015, erano previste due distinte aliquote, l’8% per le partecipazioni qualificate, e il 4% per le partecipazioni non qualificate; per i periodi di imposta precedenti, sino al 2014, erano pure previste due diverse aliquote: il 4% per le partecipazioni qualificate ed il 2% per le partecipazioni non qualificate.
Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione l’imposta sostitutiva si applica sul valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a), t.u.i.r., ossia con riferimento alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.
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