Il DPR 154/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10 settembre 2012 ha stabilito che la domanda del cittadino comporta automaticamente l'accoglimento della richiesta all'Anagrafe Comunale entro due giorni, salvo eventuali casi di nullità (come ad esempio il vizio di firma).
Dalla data della presentazione scattano 45 giorni entro cui il Comune può fare gli accertamenti e le verifiche necessarie. Una volta decorso tale termine, la domanda si intende accolta per silenzio assenso.
Si tratta di un capovolgimento Copernicano, in quanto prima dell'entrata in vigore della norma e di una prassi a dire il vero vigente nei Comuni dal 9 maggio 2012 (a seguito dell'approvazione della L. 35/2012 e della circolare 9/2012 del Ministero dell'Interno) la residenza veniva rilasciata solo previ accertamenti e poi veniva fatta retroagire alla domanda.
Ora invece nei giorni necessari agli accertamenti, il cittadino gode di tutti i diritti del residente (anche se ab origine non aveva i requisiti).
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