La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità è un adempimento che certifica ai Registri Immobiliari il passaggio di uno o più immobili dal defunto all'erede nel caso in cui questi non abbia provveduto a manifestare la propria volontà di accettare in modo espresso con un atto pubblico (c.d. atto di accettazione espressa), ma, bensì, abbia posto in essere un atto di natura diversa, suscettibile di trascrizione (atto pubblico, sentenza, scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente) che presuppone necessariamente la volontà di essere erede.
Si pensi, ad esempio, al rogito portante compravendita di bene ereditario: questo è senz'altro un'atto che presuppone da parte del venditore, disponendone in qualità di proprietario, la volontà di accettare e inoltre avente la forma (atto pubblico) idonea a procedere all'adempimento previsto dall'art. 2648 c.c. (trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità).
La funzione della pubblicità (trascrizione) è riconducibile (come la trascrizione dell'accettazione espressa) all'esigenza di ottenere la continuità delle trascrizioni ed evitare pericoli per gli aventi causa dall'atto perfezionato con l'erede.
La circolare 3 del 12 settembre 2012 dell'Agenzia del Territorio ha stabilito che nel caso in cui si provveda a questa pubblicità (fondamentale per la certezza della circolazione degli immobili) oltre il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto, della sentenza o della scrittura autenticata o accertata giudizialmente suscettibile di trascrizione, non si debba pagare sanzioni.
Il ragionamento del Agenzia del Territorio si snoda partendo dal presupposto che l'adempimento de quo non è un obbligo del pubblico ufficiale, come la trascrizione dell'atto in sé o la trascrizione dell'atto di accettazione espressa dell'eredità, ma bensì è un onere volto ad ottenere l'effetto di protezione di cui all'art. 2866 c.c..
Pertanto si ritiene non assoggettabile a sanzioni se effettuato oltre il trentesimo giorno previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 347 del 1990.
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