L'Agenzia delle Entrate con la circolare 27/E/2012 ha mutato il proprio orientamento sulle assegnazioni immobiliari effettuate dai coniugi a favore dei figli in sede di accordi di separazione personale o divorzio, ritenendo estensibile anche a queste fattispecie la totale esenzione da imposte di bollo, da registro e da qualunque altra tassa.
Fino alla redazione di questo documento, l'orientamento dell'Agenzia era di considerare esenti solo i trasferimenti fra i coniugi (vedi le risoluzioni n. 151/2005 e n. 372/2007), nonostante un'apertura in tal senso della Cassazione con la sentenza 11458/2005.
Con la circolare in oggetto innanzitutto si ricorda che l'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli e etti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" e che la Corte Costituzionale con sentenza 11 giugno 2003, n. 202 ha esteso il beneficio fiscale anche alle assegnazioni conseguenti ai giudizi di separazione.
L'Agenzia ritiene che l’esenzione recata dal citato articolo 19 della legge n. 74 del 1987 deve ritenersi applicabile ad accordi di natura patrimoniale non solo direttamente riferibili ai coniugi (quali gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge –cfr. Cass. 17 febbraio 2001, n. 2347) ma anche ad accordi aventi ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli.
Al riguardo viene proprio richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 11458 del 2005, la quale ha precisato che la norma speciale contenuta nell'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 (…) dev'essere interpretata nel senso che l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di tutti gli atti, documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti del matrimonio si estende "a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi", in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici (Corte costituzionale 25 febbraio 1999, n. 41), anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli (in questo senso già si era pronunciata la Corte costituzionale con sentenza 15 aprile 1992, n. 176, ma ancor più chiaramente e decisamente il principio è enunciato dalla sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2003, n. 202)".
Si ritiene sulla base della richiamata interpretazione giurisprudenziale, che gli accordi a favore dei figli, stipulati dai coniugi nella gestione della crisi matrimoniale, oltre a garantire la tutela obbligatoria nei confronti della prole, costituiscano, talvolta, l'unica soluzione per dirimere controversie di carattere patrimoniale e quindi devono essere al pari delle attribuzioni fra coniugi, esenti da ogni imposte e tasse.
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