In Emilia-Romagna, per l'introduzione della Scia in edilizia e delle nuove norme in materia del d.l. sviluppo (legge 12 luglio 2011 n. 106 che ha convertito con modificazioni il d.l. 13 maggio 2011 n. 70) non è stato necessario emanare una nuova legge regionale, ma solo puntualizzare a livello interpretativo disposizioni già esistenti.
Questo lo scopo della deliberazione della giunta regionale n. 128 del 12 settembre 2011 recante "Indicazioni applicative in merito alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011 in materia di titoli abilitativi e di riqualificazione incentivata delle aree urbane" (contenute nell'allegato alla delibera medesima).
In sintesi, il contenuto.
Nel d.l. sviluppo, l'articolo 5, intitolato "Costruzioni private" introduce una serie di modificazioni alla legislazione statale T.U. 380/2001, in particolare con riferimento:
- al procedimento per il rilascio del permesso di costruire;
- all'introduzione di una tolleranza del 2% nelle misure progettuali;
- alla SCIA in edilizia;
- alla riqualificazione incentivata delle aree urbane.
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Il comma 2, lettera a), numero 3 sostituisce l'art. 20 del D.p.r. 380/2001 in tema di procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
Le modifiche attengono:
- all'introduzione dell'istituto del silenzio assenso che si forma decorsi 90 gg. (o 150 gg. per le città con più di 100.000 abitanti o per progetti complessi) dall'istanza;
- all'introduzione di una responsabilità per il progettista che deve asseverare la conformità del progetto alla pianificazione urbanistica, ai regolamenti edilizi e alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
Nella legge regionale 31/2002 il procedimento è già regolato dal silenzio assenso e dall'asseverazione del progettista.
La norma regionale fra l'altro stabilisce termini temporali più brevi -75 e 135 gg.- in luogo dei 90 e 150 previsti dalla norma statale e quindi continua a trovare applicazione.
Non si applica pertanto in Emilia l'art. 20 del D.p.r. 380/2001, fatte salve le disposizioni inerenti sanzioni penali di esclusiva competenza statale, tra cui la nuova previsione del comma 13 dell'art. 20 del D.p.r 380/2001, sul reato di false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni nei titoli abilitativi edilizi.
TOLLERANZA DEL 2% NELLE MISURE PROGETTUALI
La previsione di cui al comma 2, lettera a) numero 5) della disposizione in oggetto inserisce nel DPR 380/2001 il nuovo comma 2-ter dell'art. 34 che introduce la tolleranza del 2% delle misure progettuali nella valutazione delle difformità delle opere edili dai titoli abilitativi, in particolare in presenza di altezze, distacchi, cubatura o superficie coperta.
Quest'istituto della c.d. tolleranza costruttiva è già stato introdotto nella vigente legislazione regionale dall'articolo 19-bis della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (a seguito delle modifiche di cui alla l.r. 6/2009.
Essendo le previsioni assolutamente analoghe a quelle del nuovo comma 2-ter dell'art. 34, in Emilia si continuerà ad applicare l'articolo 19-bis della L.R. 23/2004.
SCIA IN EDILIZIA
La Scia è stata introdotta dal d.l. 31 maggio 2010 n. 122, sostituendo l'istituto della d.i.a..
La peculiarità principale del sistema è l'immediato avvio dell'attività, senza bisogno di attendere un lasso temporale prima dell'inizio lavori.
Il comma 2 lettere b) e c) della disposizione in oggetto ha chiarito che:
- la SCIA trova applicazione in materia di edilizia;
- la SCIA non sostituisce completamente la DIA: continua ad applicarsi la DIA per quegli interventi, sottratti dal permesso di costruire, ma subordinati alla DIA dalla Legge Ragionale (c.d. super DIA);
- il termine per l'esercizio del potere inibitorio comunale della SCIA è ridotto da 60 gg. a 30 gg.;
- la SCIA non sostituisce:
-- gli atti autorizzativi delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;
-- gli atti previsti dalla normativa antisismica.
La deliberazione della Giunta regionale, pur confermando i dubbi di incostituzionalità della norma, per cui la regione ha presentato ricorso innanzi alla Corte Costituzionale, ritiene che queste precisazioni abbiano eliminato i principali dubbi applicativi.
In attesa della pronuncia della Consulta, è stata fornita la seguente ricostruzione del quadro normativo regionale:
- gli interventi di cui all'art. 8 della legge regionale 31/2002, sottoposti a DIA obbligatoria, sono ora soggetti a SCIA, ad eccezione di quelli che sono assoggettati a Permesso di costruire da delibera del Consiglio Comunale (2^ comma dell'art. 8);
- gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire per cui ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31/2002 è possibile fare ricorso in alternativa alla DIA (c.d. SuperDIA), continuano ad essere soggetti a DIA.
RIQUALIFICAZIONE INCENTIVATA DELLE AREE URBANE
Il comma 9 dell'articolo 5 in oggetto prevede che entro il termine di 60 gg. dall'entrata in vigore della legge di conversione, vengano emanate specifiche leggi regionali per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione di aree urbane degradate, favorendo anche lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili con una serie di meccanismi premiali.
Il successivo comma 10 precisa che gli interventi non possano riferirsi a
-edifici abusivi;
-edifici siti nei centri storici;
-edifici in aree ad inedificabilità assoluta, salvo per quelli per cui è stata rilasciata la sanatoria.
Secondo la giunta, le disposizioni di cui al comma 9 risultano già recepite e disciplinate dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 6 del 2009 che ha introdotto gli artt. 7-ter e A-14-bis della L.R. 20/2000 ed ha riformato la disciplina degli interventi di riqualificazione urbana stabilita dagli articoli 30 e A-11 della L.r. n. 20 del 200 e dalla L.R. n. 19 del 1998.
Quindi l'obbligo sopra indicato e contenuto nel comma 9 dell'articolo 5 risulta già ottemperato dalla regione Emilia-Romagna.
Diversa considerazione vale per il comma 13 che prevede per le Regioni a statuto ordinario, salva l'emanazione di leggi speciali, le seguenti novità:
a) estensione del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
b) approvazione dei piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, da parte della giunta comunale.
La prima previsione è già inserita nel sistema legislativo regionale con l'art. 15 della L.R. 31/2002 e quindi nulla deve essere introdotto ex novo in Emilia.
La seconda previsione rientra tra le disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117 della Costituzione) determinando una deroga nella competenza del Consiglio Comunale.
Tale deroga non è in contrasto con le disposizioni regionali sul procedimento di approvazione dei piani urbanistici attuativi di cui all'art. 35 della l.r. 20/2000.
Pertanto si ritiene che la previsione di cui al comma 13 della lettera b) in Emilia-Romagna -come nelle altre regioni a Statuto ordinario- sia entrata a regime dal 12 settembre 2011.
Nessun commento:
Posta un commento