L'Agenzia delle Entrate ha emanato il 24 ottobre 2011 la CIRCOLARE N. 47/E che torna nuovamente sul tema della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni detenute, possibile a seguito della nuova riapertura dei termini ex Articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106:
Quest'ultima disposizione ha fissato al 1° luglio 2011 la nuova data in cui deve essere verificato il possesso dei predetti beni ai fini di una nuova rideterminazione del loro costo o valore di acquisto.
Inoltre, con la successiva lettera dd-bis), introdotta in sede di conversione del decreto, ha ampliato la categoria dei soggetti che possono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni, estendendo tale possibilità anche alle società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena proprietà.
Le società di capitali devono risiedere nel territorio dello Stato ovvero non essere residenti ma esercitare la propria attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
Sotto il profilo temporale, la procedura di rideterminazione è consentita con riferimento ai beni posseduti alla data del 1° luglio 2011 e risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla medesima data.
Ai fini di applicare la norma, come è ben noto, bisogna procedere a far redigere sia per le partecipazioni sia per i terreni un’apposita perizia giurata di stima, da professionisti abilitati, entro il termine del 30 giugno 2012, da cui emerga il valore dei suddetti beni al 1° luglio 2011
L'Agenzia ricorda che i soggetti abilitati alla redazione delle perizie sono:
a) con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti (v. articolo 5 della legge n. 448 del 2001);
b) con riferimento ai terreni edificabili e con destinazione agricola, gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili (v. articolo 7 della legge n. 448 del 2001);
c) con riferimento ad entrambe le categorie, i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (v. articolo 1, comma 428, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).
Le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.
Per quanto riguarda le partecipazioni, la perizia, i dati dell’estensore della stessa e il codice fiscale della società periziata devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria.
La perizia deve essere redatta e giurata prima della cessione della relativa partecipazione o del terreno.
L'Agenzia infatti ribadise con riferimento a quest'ultima ipotesi (cessione di terreno), che al fine della determinazione della plusvalenza il valore periziato deve essere indicato nell’atto.
L’efficacia della procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del:
= 2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
= 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2012 in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2013 - ovvero 1° luglio 2013 atteso che il 30 giugno cade di domenica - e 30 giugno 2014).
Il contribuente può rideterminare il valore delle partecipazione e dei terreni detenuti alla data del 1° luglio 2011 anche nell'ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative.
Tale possibilità è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.
Un’importante disposizione è stata ora introdotta dalla lettera ee) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto che ha previsto per la prima volta la possibilità per i soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2011 di scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta
La lettera ff) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto, invece disciplina l’ipotesi in cui il contribuente che in passato abbia già rideterminato il valore delle partecipazioni e dei terreni posseduti, in sede del nuovo versamento non effettui lo scomputo dell’imposta già versata e quindi prevede la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973.
Vengono indi fornite indicazioni sulla gestione del contenzioso e sulla dichiarazione dei redditi, per le quali si rinvia alla circolare medesima.
Infine l'Agenzia riassume in un quadro sinottico le fonti normative e gli interventi interpretativi in materia.