domenica 30 ottobre 2011

L'Agenzia delle Entrate chiarisce la rivalutazione dei terreni e delle quote

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il 24 ottobre 2011 la  CIRCOLARE N. 47/E  che torna nuovamente sul tema della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni detenute, possibile a seguito della nuova riapertura dei termini ex Articolo 7,  comma 2, lettere da dd) a gg), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106:   

Quest'ultima disposizione ha fissato al 1° luglio 2011 la nuova data in cui deve essere verificato il possesso dei predetti beni ai fini di una nuova rideterminazione del loro costo o valore di acquisto. 
Inoltre, con la successiva lettera  dd-bis), introdotta in sede di conversione del decreto, ha ampliato la categoria dei soggetti che possono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni, estendendo tale possibilità anche alle società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena proprietà.


Le  società di capitali devono risiedere nel territorio dello Stato ovvero non essere residenti ma esercitare la propria attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. 
Sotto il profilo temporale, la procedura di rideterminazione è  consentita con riferimento ai beni posseduti alla data del 1° luglio 2011 e risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla medesima data. 

Ai fini di applicare la norma, come è ben noto, bisogna procedere a far redigere sia per le partecipazioni sia per i terreni  un’apposita perizia giurata di stima, da professionisti abilitati, entro il termine del 30 giugno 2012, da cui emerga il valore dei suddetti beni al 1° luglio 2011 
L'Agenzia ricorda che i soggetti abilitati alla redazione delle perizie sono:

a) con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti (v. articolo 5 della legge n. 448 del 2001);
b) con riferimento ai terreni  edificabili e con destinazione agricola, gli iscritti agli albi degli  ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici,  dei periti agrari e dei periti industriali edili (v. articolo 7 della legge n. 448 del 2001);
c) con riferimento ad entrambe le categorie,  i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (v. articolo 1, comma 428, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). 

Le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai. 
Per quanto riguarda le partecipazioni, la perizia,  i dati dell’estensore della stessa e il codice fiscale della società periziata  devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria.  



La perizia deve essere redatta e giurata prima  della cessione della relativa partecipazione o del terreno.
L'Agenzia  infatti ribadise  con riferimento a quest'ultima ipotesi (cessione di terreno), che al fine della determinazione della plusvalenza il valore periziato deve essere indicato nell’atto.


L’efficacia della procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del:  
= 2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate; 
= 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni. 
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere  effettuato entro il 30 giugno 2012 in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2013 - ovvero 1° luglio 2013 atteso che il 30 giugno cade di domenica - e 30 giugno 2014). 


Il contribuente può rideterminare il valore delle partecipazione e  dei terreni detenuti alla data del 1° luglio 2011 anche nell'ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative. 
Tale possibilità è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. 
Un’importante disposizione è stata ora introdotta dalla lettera ee) del comma 2 dell’articolo 7 del  decreto che ha previsto per la prima volta la possibilità  per i soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle  partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2011 di scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta




La lettera ff) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto, invece disciplina l’ipotesi in cui il contribuente che in passato abbia già rideterminato il valore delle partecipazioni e dei terreni posseduti, in sede del nuovo versamento non effettui lo scomputo dell’imposta già versata e quindi prevede la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973.

Vengono indi fornite indicazioni sulla gestione del contenzioso e sulla dichiarazione dei redditi, per le quali si rinvia alla circolare medesima.

Infine l'Agenzia riassume in un quadro sinottico le fonti normative e gli interventi interpretativi in materia. 

domenica 23 ottobre 2011

Edilizia privata: come vengono applicate le norme del decreto sviluppo in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, per l'introduzione della Scia in edilizia e delle nuove norme in materia del d.l. sviluppo (legge 12 luglio 2011 n. 106 che ha convertito con modificazioni il d.l. 13 maggio 2011 n. 70) non è stato necessario emanare una nuova legge regionale, ma solo puntualizzare a livello interpretativo disposizioni già esistenti.

Questo  lo scopo della deliberazione della giunta regionale n. 128 del 12 settembre 2011 recante "Indicazioni applicative in merito alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011 in materia di titoli abilitativi e di riqualificazione incentivata delle aree urbane" (contenute nell'allegato alla delibera medesima).

In sintesi, il contenuto.

Nel d.l. sviluppo, l'articolo 5,  intitolato "Costruzioni private" introduce una serie di modificazioni alla legislazione statale T.U. 380/2001, in particolare con riferimento:

- al procedimento per il rilascio del permesso di costruire;
- all'introduzione di una tolleranza del 2% nelle misure progettuali;
- alla SCIA in edilizia;
- alla riqualificazione incentivata delle aree urbane.


PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Il comma 2, lettera a), numero 3 sostituisce l'art. 20 del D.p.r. 380/2001 in tema di procedimento per il rilascio del permesso di costruire. 
Le modifiche attengono:
- all'introduzione dell'istituto del silenzio assenso che si forma decorsi 90 gg. (o 150 gg. per le città con più di 100.000 abitanti o per progetti complessi) dall'istanza;
- all'introduzione di una responsabilità per il progettista che deve asseverare la conformità del progetto alla pianificazione urbanistica, ai regolamenti edilizi e alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
Nella legge regionale 31/2002 il procedimento è già regolato dal silenzio assenso e dall'asseverazione del progettista.
La norma regionale fra l'altro stabilisce termini temporali più brevi -75 e 135 gg.- in luogo dei 90 e 150 previsti dalla norma statale e quindi continua a trovare applicazione.
Non si applica pertanto in Emilia l'art. 20 del D.p.r. 380/2001, fatte salve le disposizioni inerenti sanzioni penali di esclusiva competenza statale, tra cui la nuova previsione del comma 13 dell'art. 20 del D.p.r 380/2001, sul reato di false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni nei titoli abilitativi edilizi.

TOLLERANZA DEL 2% NELLE MISURE PROGETTUALI
La previsione di cui al comma 2, lettera a) numero 5) della disposizione in oggetto inserisce nel DPR 380/2001 il nuovo comma 2-ter dell'art. 34 che introduce la tolleranza del 2%  delle misure progettuali nella valutazione delle difformità delle opere edili dai titoli abilitativi, in particolare in presenza di altezze, distacchi, cubatura o superficie coperta.
Quest'istituto della c.d. tolleranza costruttiva è già stato introdotto nella vigente legislazione regionale dall'articolo 19-bis della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23  (a seguito delle modifiche di cui alla l.r. 6/2009.
Essendo le previsioni assolutamente analoghe a quelle del nuovo comma 2-ter dell'art. 34, in Emilia si continuerà ad applicare l'articolo 19-bis della L.R. 23/2004.  

SCIA IN EDILIZIA
La Scia è stata  introdotta dal d.l. 31 maggio 2010 n. 122, sostituendo  l'istituto della d.i.a..
La peculiarità principale del sistema è l'immediato avvio dell'attività, senza bisogno di attendere un lasso temporale prima dell'inizio lavori.
Il comma 2 lettere b) e c)  della disposizione in oggetto ha chiarito che:
- la SCIA trova applicazione in materia di edilizia;
- la SCIA non sostituisce completamente la DIA: continua ad applicarsi la DIA per quegli interventi, sottratti dal permesso di costruire, ma  subordinati alla DIA dalla Legge Ragionale (c.d. super DIA);
- il termine per l'esercizio del potere inibitorio comunale della SCIA è ridotto da 60 gg. a 30 gg.;
- la SCIA non sostituisce:
-- gli atti autorizzativi delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;
-- gli atti previsti dalla normativa antisismica.
La deliberazione della Giunta regionale, pur confermando i dubbi di incostituzionalità della norma, per cui la regione ha presentato ricorso innanzi alla Corte Costituzionale, ritiene che queste precisazioni abbiano eliminato i principali dubbi applicativi.
In attesa della pronuncia della Consulta, è stata fornita la seguente ricostruzione del quadro normativo regionale:
- gli interventi di cui all'art. 8 della legge regionale 31/2002,  sottoposti a DIA obbligatoria, sono ora soggetti a SCIA, ad eccezione di quelli che sono assoggettati a Permesso di costruire da delibera del Consiglio Comunale (2^ comma dell'art. 8);
- gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire per cui ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31/2002 è possibile fare ricorso in alternativa alla DIA (c.d. SuperDIA), continuano ad essere soggetti a DIA.

RIQUALIFICAZIONE INCENTIVATA DELLE AREE URBANE  
Il comma 9 dell'articolo 5 in oggetto  prevede che entro il termine di 60 gg. dall'entrata in vigore della legge di conversione, vengano emanate specifiche leggi regionali  per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione di aree urbane degradate,  favorendo anche lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili con una serie di meccanismi premiali.
Il successivo comma 10 precisa che gli interventi non possano riferirsi a
-edifici abusivi;
-edifici siti nei centri storici;
-edifici in aree ad inedificabilità assoluta, salvo per quelli per cui è stata rilasciata la sanatoria.

Secondo la giunta, le disposizioni di cui al comma 9 risultano già recepite e disciplinate dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 6 del 2009 che ha introdotto gli artt. 7-ter e A-14-bis della L.R. 20/2000 ed ha riformato la disciplina degli interventi di riqualificazione urbana stabilita dagli articoli 30 e A-11 della L.r. n. 20 del 200 e dalla L.R. n. 19 del 1998.
Quindi l'obbligo sopra indicato e contenuto nel comma 9 dell'articolo 5 risulta già ottemperato dalla regione Emilia-Romagna.

Diversa considerazione vale per il comma 13 che prevede per le Regioni a statuto ordinario,  salva l'emanazione di leggi speciali, le seguenti novità:

a) estensione del  permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
b) approvazione dei piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, da parte della giunta comunale.

La prima previsione è già inserita nel sistema legislativo regionale con l'art. 15 della L.R. 31/2002 e quindi nulla deve essere introdotto ex novo in Emilia.
La seconda previsione rientra tra le disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117 della Costituzione) determinando una deroga nella competenza del Consiglio Comunale.
Tale deroga non è in contrasto con le disposizioni regionali sul procedimento di approvazione dei piani urbanistici attuativi di cui all'art. 35 della l.r. 20/2000.
Pertanto si ritiene che la previsione di cui al comma 13 della lettera b) in Emilia-Romagna -come nelle altre regioni a Statuto ordinario- sia entrata a regime  dal 12 settembre 2011.  


domenica 9 ottobre 2011

Nuova dirompente circolare dell'Agenzia delle Entrate in materia di imposta di registro

La circolare  44/E del 7 ottobre 2011 ritorna  su questioni molto tormentate in materia di imposta di registro con un cambiamento di rotta rispetto a precedenti interpretazioni.

Atti contenenti più negozi non espressione di capacità contributiva
A soli pochi giorni dalla circolare della direzione Regionale della Lombardia  16 settembre 2011 n. 114394 in cui si era sostenuto che in caso di atto contenente più negozi soggetti ad imposte fisse, dovessero essere applicate tante imposte fisse quanti negozi, l'Agenzia delle Entrate con la circolare in oggetto  disattende tale interpretazione.
In risposta agli interrogativi posti dal Notariato (da sempre in disaccordo con la tesi succitata)  desume dalle disposizioni dell'articolo 21 del TUR che:
a) nel caso in cui in un atto siano presenti più disposizioni di contenuto economicamente apprezzabile, occorre assoggettare a tassazione autonomamente le singole disposizioni ai sensi del comma 1, del TUR, salvo che tra le singole disposizioni ricorra un rapporto di necessaria derivazione in cui trova applicazione  il comma 2, del 
TUR con la conseguenza che l’imposta deve essere corrisposta solo con riferimento alla disposizione che determina l’imposizione più onerosa; 
b) nel caso in cui le disposizioni contenute nell'atto non siano suscettibili di una autonoma valutazione economica, non si realizza una espressione di capacità contributiva e, pertanto, non trova applicazione il 
disposto di cui all’articolo 21 del TUR.
Ne consegue che sia l'atto che contiene più atti di procura, che quello che contiene più rinunzie all'eredità ex art. 519 c.c. non avendo contenuto patrimoniale, sarà assoggettato ad un'unica imposta di registro.

Modifiche Statutarie
Lo stesso principio affermato per gli atti contenenti più disposizione di contenuto non patrimoniale trova applicazione anche con  riferimento alle singole modifiche statutarie contenute nei verbali assembleari.  
L’articolo 4, della Tariffa, parte prima, allegata  al TUR,  che reca la disciplina della tassazione degli atti societari soggetti a registrazione in termine fisso, stabilisce al comma 1, lettera c), l’assoggettamento ad imposta di registro nella misura fissa di 168,00 euro delle “altre modifiche statutarie, comprese le 
trasformazioni e le proroghe”
Pertanto nel caso di un verbale societario che contiene più disposizioni senza contenuto economico (ad esempio modifica della denominazione sociale e proroga della durata), non può essere integrato un indice di capacità contributiva e, pertanto, l’imposta deve essere corrisposta una sola volta, in misura fissa, per la formalità di registrazione dell’atto.  

Donazioni
Infine l'Agenzia delle Entrate torna sulle donazioni o meglio sull'atto contenga diverse disposizioni donative per le quali non viene corrisposta l’imposta sulle donazioni.  
Il caso più frequente riguarda donazioni effettuate a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, qualora il valore non superi euro 1.000.000  per soggetto (lett. a)  ovvero a favore dei fratelli se il valore non superi  euro 100.000 per soggetto (lett. a-bis), ma la fattispecie può anche riguardare gli  atti esenti dall’imposta 
sulle donazioni ai sensi dell’articolo 3 del TUS (ad esempio, i trasferimenti effettuati a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nonché i trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia, di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, a favore dei discendenti e del coniuge del dante causa) o le donazioni a favore dei portatori di handicap, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per un valore fino a euro 1.500.000.  
Nella precedente circolare 22 gennaio 2008, n. 3, l'Agenzia aveva affermato la debenza dell’imposta fissadi registro sugli atti donativi sotto franchigia.
Ora anche tenuto conto delle numerose controversie pendenti in materia, ha ritenuto opportuno formulare ulteriori considerazioni. 
Innanzitutto parte dal presupposto che le previsioni contenute nella Tariffa non contemplano la tassazione delle disposizioni donative, né tali atti possono essere  ricondotti nell’ambito della previsione dettata dall’articolo 11 della Tariffa, Parte I (tassazione con l’imposta in misura fissa degli atti pubblici privi di contenuto patrimoniale) in quanto sostanziantesi in attribuzioni dal contenuto  patrimoniale.
In seconda battuta, si sofferma sul contenuto dell'art.  25 del TUR in base al quale “Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all’imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l’applicazione dell’imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito”, ricavandone un principio di alternatività generale di alternatività tra l’imposta di registro e l’imposta sulle successioni e donazioni. 
Ecco che quindi arriva alla conclusione che per la registrazione degli atti che contengono esclusivamente una o più disposizioni donative, di valore inferiore alla franchigia, non deve essere corrisposta l’imposta di registro, neppure in misura fissa, superando  i chiarimenti forniti al riguardo dalla stessaAgenzia con la circolare del 22 gennaio 2008, n. 3.   








martedì 4 ottobre 2011

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA


MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2011

APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2011

CATEGORIE DI OPERAZIONI

CLASSI DI IMPORTO
in unità di euro
TASSI MEDI
(su base annua)
TASSI SOGLIA
(su base annua)
APERTURE DI CREDITO
IN CONTO CORRENTE
fino a 5.000
oltre 5.000
11,07
9,22
17,8375
15,5250
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO

fino a 1.500
oltre 1.500
14,58
13,98
22,2250
21,4750
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI


fino a 5.000
da 5.000 a 100.000
oltre 100.000
6,64
6,44
4,28
12,3000
12,0500
9,3500
FACTORING

fino a 50.000
oltre 50.000
5,65
3,98
11,0625
8,9750
CREDITI PERSONALI

11,21
18,0125

ALTRI FINANZIAMENTI
ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE


10,25
16,8125
PRESTITI CONTRO CESSIONE
DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
E DELLA PENSIONE
fino a 5.000
oltre 5.000
13,14
10,88
20,4250
17,6000
LEASING AUTOVEICOLI
E AERONAVALI
fino a 25.000
oltre 25.000
8,71
7,18
14,8875
12,9750
LEASING IMMOBILIARE
- A TASSO FISSO
- A TASSO VARIABILE



6,27
4,14
11,8375
9,1750
LEASING STRUMENTALE

fino a 25.000
oltre 25.000
8,85
5,52
15,0625
10,9000
CREDITO FINALIZZATO
ALL'ACQUISTO RATEALE
fino a 5.000
oltre 5.000
12,56
10,46
19,7000
17,0750
CREDITO REVOLVING

fino a 5.000
oltre 5.000
17,34
12,21
25,3400
19,2625
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA
- A TASSO FISSO
- A TASSO VARIABILE



5,12
3,30
10,4000
8,1250

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, COME MODIFICATO DAL D.L. 70/2011 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2011, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO, CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI. LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUÒ SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*)Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2011 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.



Come tassare il preliminare e altro secondo la Direzione Regionale Lombardia

La direzione Regionale della Lombardia ha diramato una serie di indicazioni sull'imposta di Registro con la circolare 16 settembre 2011 n. 114394, diretta agli Uffici Lombardi per uniformarne i comportamenti.

PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA
Agevolazioni
La tassazione del preliminare secondo la ddr è autonomo rispetto al contratto definitivo. Quindi se esistono agevolazioni  per il contratto definitivo, queste non hanno influenza sul preliminare.
Questa tesi appare incomprensibile e sarà sicuramente oggetto di viva contestazione in quanto non si capisce come un contratto preparatorio possa avere una capacità contributiva autonoma e quindi maggiore del contratto definitivo.
Cessioni del preliminare
Se la cessione avviene senza corrispettivo, si applica l'imposta di registro in misura fissa.
Il cessionario detrrrà quanto pagato dal cedente per la stipula del preliminare.
Caparre e Acconti
Il preliminare prevede oltre al prezzo del trasferimento definitivo, un programma di pagamenti: normalmente una caparra che viene versata al momento della sottoscrizione del contratto ed eventualmente uno o più acconti prezzo da pagarsi prima della stipula del atto definitivo.
La Dre ha stabilito che la tassazione del preliminare comprende tutti i pagamenti effettuati o da effettuarsi prima dell'atto definitivo: la caparra viene tassata con aliquota allo 0,50%, mentre gli acconti e tutte le altre somme non qualificabili come caparra con aliquota al 3%.
Lo stesso orientamento è seguito dall'Agenzie delle Entrate di Parma.
Caparra-Acconto Prezzo e Traferimento I.V.A.
Se l'atto è soggetto ad I.V.A. e la caparra viene versata anche a titolo di acconto presso, la somma viene assoggettata ad I.V.A. e non sconta l'imposta di Registro al 0,50%.
EREDITA'
La rinunzia all'eredità o l'accettazione di eredità sconta l'imposta di registro in misura fissa. Ovviamente nel caso di rinunzia all'eredità, essa deve essere pura e semplice e non comportare la trasmissione di diritti con effetti traslativi.
Nel caso di un atto che contenga più rinunzie, si applicano tante imposte fisse quanti sono i rinunzianti.
UNICO ATTO CONTENENTE PIU' NEGOZI
Se  un unico atto contiene più negozi soggetti ciascuno ad imposta proporzionale e se singolarmente per ciascun negozio è dovuta un imposta inferiore alla misura fissa, si procederà, per la liquidazione dell'imposta,  a sommare i singoli importi e ad applicare Euro 168,00, se la somma è inferiore a detta cifra o il risultato dell'addizione, se superiore.
Se per le singole disposizioni è dovuta l'imposta di registro in misura fissa, dovranno essere pagate tante imposte fisse quanti sono i negozi.
RICOGNIZIONE DEL DEBITO
L'atto ricognitivo del debito ha natura dichiarativa e quindi sconta l'imposta di registro con aliquota al 1%.