Un problema che emerge nella pratica notarile quotidiana con estrema frequenza è quello relativo alla circolazione dei beni pervenuti per donazione ad un determinato soggetto.
Infatti se il donante è coniugato o ha figli o in mancanza di questi ascendenti in vita (quindi possibili legittimari), il donatario potrebbe avere seri problemi a vendere l'immobile donato o farne oggetto di ipoteca per garantire un finanziamento (ad esempio per ristrutturare lo stesso immobile).
Infatti il potenziale pericolo di esporsi ad un'azione di riduzione degli altri legittimari può rendere difficile le operazioni suindicate.
Gli Istituti di Credito e gli stessi Operatori del diritto per ovviare a tale situazione ricorrevano alla sottoscrizione di una fideiussione prestata dal donante a tutela della posizione dell’avente causa dal donatario, nell’eventualità appunto che gli altri legittimari esperissero l’azione di riduzione.
Ora per la prima volta una sentenza del Tribunale di Mantova (la n. 228 del 24 febbraio 2011), ha bocciato tale soluzione, ritenendo nulla la fideiussione per illiceità della causa ex art. 1344 c. c., giudicata stipulata in frode all’art. 549 cod. civ.
In concreto la fideiussione avrebbe garantito l’istituto di credito per il rischio derivante dall’inefficacia dell’iscrizione ipotecaria sul bene donato ex art. 561 cod. civ., derivante dall’azione di restituzione.
La situazione su cui il tribunale si è pronunciato è la seguente:
a) un padre ha donato un immobile ad un figlio;
b) il figlio intendeva fare un mutuo con una banca, ipotecando a garanzia l'immobile;
c) viene stipulata una fideiussione da padre a favore della banca “per l’adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” al donatario “o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, apertura di credito, apertura di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita di titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi;
d) il figlio stipula il mutuo con ipoteca sul bene donato.
e) la moglie dopo la morte del de cuius in qualità di legittimaria propone domanda giudiziale per ottenere la declaratoria di nullità della fideiussione, visto che questa rea stata fatta sottoscrivere per dissuadere il legittimario dall’esperire l’azione di riduzione.
Il Tribunale in diritto accoglieva la domanda della moglie del donante in quanto riteneva che il patto di garanzia eludeva il principio di intangibilità della quota di legittima e di qui la nullità del medesimo.
Il commento a firma di Mauro Leo su CNN notizie conclude asserendo che la pronunzia non appare condivisibile.
La fideiussione in oggetto veniva invero rilasciata alla Banca per garantire l’adempimento di obbligazioni derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura e quindi a copertura di qualunque inadempimento del donatario verso la banca e non secondo lo schema della fideiussio indemnitatis, per garantire esclusivamente l’obbligo di risarcire il danno che l’istituto di credito avrebbe potuto subire a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione.
Pertanto il commentatore Leo conclude non qualunque fideiussione può essere qualificata in frode alla legge, ma solo quella prestata per garantire i danni che sarebbero derivati dall'esperimento vittorioso dell’azione di restituzione.
Non si può che sottolineare ancora una volta che massima attenzione deve essere fatta prima di decidere per una donazione di immobile, viste tutte le conseguenze che ne possono derivare.
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