Con la risoluzione n.13/E del 9 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le procure speciali, redatte secondo le forme di cui all’articolo 63 del d.p.r. n. 600 del 1973, nel caso in cui vengano rilasciate in vista del compimento di atti, per il rilascio di copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, per la presentazione di dichiarazioni o denunzie, documenti e copie presso i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, siano esenti da bollo ai sensi dell’articolo 5 della Tabella (allegata al medesimo d.p.r.) in deroga al trattamento ordinario previsto dall’art. 2 della tariffa allegata al d.p.r. n. 642 del 1972.
L’Agenzia ha specificato che “rientrano nel delineato regime di esenzione, ad esempio, le procure speciali di cui al comma 1-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 che sono, infatti, utilizzate nell’ambito del procedimento di accertamento dell’obbligo tributario” ovverosia quelle che il contribuente può utilizzare nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione.
La risoluzione ha precisato che “il delineato regime di esenzione trova applicazione anche con riferimento alla autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla procura”.
Nell’ultimo inciso della risoluzione l’Agenzia ha ricordato che “sui documenti”, rilasciati in esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, è necessario indicare l’uso per il quale gli stessi sono destinati.
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