mercoledì 9 febbraio 2011

E' stato pubblicato il decreto attuativo in materia di Credito al Consumo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2011 è stato pubblicato il Decreto dell'Economia del 3 febbraio 2011  "Determinazioni in materia di Credito al Consumo".
Trattasi di provvedimento attuativo e di una serie di deleghe date dal Governo alla Banca d'Italia con riferimento alla nuova disciplina del Credito al Consumo oggetto del D.L. 141/2010 e successive disposizioni e mira a promuovere la trasparenza e l'efficienza del mercato del credito ai consumatori, la diffusione di pratiche responsabili nella concessione del credito e ad assicurare un elevato grado di tutela dei consumatori.
La Banca d'Italia sarà chiamata a disciplinare:
- l'applicazione della disciplina sul credito al consumo ai servizi di pagamento con carta di credito (art. 2);
- le modalità di calcolo TAEG (art. 3), percentuale che dovrà tenere conto di tutte le spese necessarie per l'ottenimento del finanziamento (compresi i costi di eventuali intermediari o i costi di apertura e e gestione di eventuali carte "revolving" collegate);
- le modalità degli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito (art. 4);
- le informazioni che il cliente ha diritto di richiedere prima della conclusione di un Contratto di Credito. Si stabilisce che  "prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore assicura inoltre che il consumatore possa ottenere agevolmente e gratuitamente chiarimenti che gli consentano di valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria  situazione finanziaria" (art. 5);

- le informazioni e le condizioni da inserire nei contratti (art. 8); 
- il termine di invio di una comunicazione in caso di sconfinamento del consumatore e le condizioni in cui detto sconfinamento è ritenuto rilevante (art. 11).

Al fine di evitare di approfittarsi di situazioni di debolezza di determinate categorie di persone, i finanziatori devono assolvere all'obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore e la sua situazione finanziaria (art. 6).
L'accesso alle Banche dati contenenti informazioni sul credito è consentito ai Finanziatori abilitati della UE (art. 7). 
Nei contratti di durata, la comunicazione completa  e chiara dell'andamento del rapporto e delle condizioni deve essere fornita con cadenza almeno annuale (art. 9).
Il compenso di un intermediari del credito deve essere comunicato al finanziatore e detto compenso deve essere considerato nel computo del TAEG  *(art. 12).

* PICCOLO GLOSSARIO 

DEFINIZIONE DI TAEG o ISC
Indice sintetico di costo o Indicatore sintetico di costo (ISC), noto in precedenza come Tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (ed es. un mutuo o l'acquisto rateale di beni o servizi).
È espresso in percentuale ed indica il costo effettivo del finanziamento.

È stato introdotto per la prima volta nel sistema normativo italiano nella Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4/03/2003, art. 9 comma 2, che ha demandato a Banca d'Italia di individuare quali siano le operazioni e i servizi a fronte dei quali detto indice, "comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente", debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo.

Il Tasso Annuo Effettivo Globale rappresenta il costo effettivo dell'operazione espresso in percentuale che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento. 
Il T.A.E.G. racchiude contemporaneamente sia il T.A.N. (Tasso Annuo Nominale), cioè la percentuale di interesse che grava sul prestito, che le spese di emissione della pratica e della documentazione.
T.A.N. + spese di istruttoria e documentazione = T.A.E.G.

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