giovedì 26 agosto 2010

Si decade dall'aliquota dell'1% se si vende il terreno

In base all'articolo 33 comma 33 della legge 388/2000,  l'imposta di registro viene  ridotta all'1%  e le imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa, nel caso in cui il trasferimento riguardi beni immobili in aree soggette a piani particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro 5 anni dal trasferimento.

L'edificazione in parola deve essere effettuata dal primo acquirente e questi in caso di rivendita decade dall'agevolazione non avendo ottemperato alla condizione cui il beneficio è subordinato.
La Cassazione ha confermato tale interpretazione restrittiva con l'ordinanza depositata il 13 agosto 2010 n. 18679 che ha accolto la tesi dell'Agenzia delle Entrate (ribaltando i due pronunciati di merito e conformandosi ad un'altra ordinanza n. 7438/2009).

La Suprema Corte ha ritenuto applicabile il principio contenuto nell'articolo 14 delle preleggi secondo cui leggi che fanno eccezione a leggi generali o ad altre leggi non trovano applicazione se non rigidamente nei casi e nei tempi in esse considerati.
La norma in oggetto testualmente si riferisce a un "trasferimento" senza specificazione per far decorrere  il quinquennio.
Se si avesse voluto contemplare più possibili vendite, si sarebbe fatto riferimento al "primo" trasferimento (anche per ancorare con certezza il termine finale dell'obbligo dell'edificazione).
La Corte di Cassazione inoltre precisa che sarebbe stato illogico per il legislatore concedere un'aliquota agevolata ad un soggetto che compra e rivende senza costruire, visto che il trattamento di favore dovrebbe essere giustificato proporio dall'attività edificatoria.

mercoledì 25 agosto 2010

Millesimi modificabili a maggioranza semplice: storico revirement della Cassazione

Con la sentenza n. 18477 del 9 agosto 2010, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ribaltato la prassi fino ad oggi applicata di considerare le tabelle millesimali modificabili dall'assemblea di condominio solo con l'unanimità dei consensi.
Questo principio va sottolineato non era stabilito da una norma, ma dalla conforme giurisprudenza precedente.
La Suprema Corte ha chiarito nella motivazione redatta da Roberto Michele Triola che la delibera che approva le tabelle è solo il parametro di quantificazione dell'obbligo contributivo del condominio (attraverso valutazioni tecniche) e non la sua fonte.
Quindi la delibera che approva le tabelle non è un'attività negoziale, ma il semplice riconoscimento che le operazioni tecniche sono state eseguite correttamente.
La tabella non incide sul valore della proprietà, ma solo sugli obblighi contributivi dei singoli condomini.
Inoltre, sempre secondo il pronunciato, eventuali errori possono essere corretti con l'azione prevista dall'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
La sentenza affronta, inoltre, (anche ad ulteriore sostegno del nuovo principio) la questione scaturita dall'art. 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile secondo cui le tabelle millesimali devono essere allegate al regolamento di condominio da approvarsi a maggioranza.
Secondo la Cassazione è impossibile pensare che un allegato possa doveressere recepito da un quorum deliberativo maggiore rispetto al documento principale.
Ma la Corte non si ferma qui: arriva a ritenere modificabile a maggioranza anche la tabella millesimale, allegata ad un regolamento contrattuale, in quanto se la materia è assembleare, è sempre sufficiente la maggioranza di 501 millesimi.

Il cambiamento è epocale visto che sino ad oggi non solo si riteneva necessario il consenso di tutti i condomini per mutare la ripartizione dei millesimi, ma anche il procedimento di revisione era considerato applicabile solo per errori "tecnici" della redazione della tabella.

Riferimenti normativi:

Codice civile
Art.1118 - Diritti dei partecipanti sulle cose comuni - Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.  
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione. 

Disp. Att. Codice Civile

Art. 68
[I]. Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini.
[II]. I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
[III]. Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.

Art. 69
[I]. I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.

Circolari per la redazione delle tabelle millesimali emanate del Ministero dei Lavori Pubblici

n. 12480/1966
n.  2945/1993

sabato 14 agosto 2010

Nuova circolare espicativa dell'Agenzia del Territorio in materia di allineamento catastale

A seguito della conversione in legge del D.L. 78/2010,  l'Agenzia del Territorio ha emanato una seconda circolare esplicativa: la n. 3 Prot. n. 42436 del 10 agosto 2010.


Il documento individua quattro principali linee direttrici dell’intervento normativo e segnatamente:
a) l'attivazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dell’Anagrafe Immobiliare Integrata (commi 1 e 3);
b) l'individuazione delle modalità attraverso le quali assicurare, relativamente ai dati catastali, l’accesso alle banche dati dell’Agenzia da parte dei Comuni e attuare il processo di decentramento di funzioni catastali (commi 2, 2-bis, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 6);
c) il recupero di gettito fiscale, attraverso attività correlate, fra l’altro, all’identificazione degli immobili non dichiarati in catasto (commi da 7 a 13);
d) l'obbligo di inserimento, negli atti e nelle richieste di registrazione dei contratti di locazione, di determinati riferimenti e indicazioni di natura catastale (commi 14 e 15).

Dopo una disamina:
-sull'attivazione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
-sulle modalità di individuazione dei fabbricati non dichiarati in catasto da parte dell'Agenzia del Territorio;
-sull'estensione dei poteri istruttori di quest'ultima a quelli previsti dall’articolo 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché a quelli, in materia di accessi, ispezioni e verifiche, disciplinati dall’articolo 52 del medesimo decreto (nota 1)l'Agenzia fornisce nuovi chiarimenti sugli adempimenti da porre in essere in sede di stipula di atti pubblici e di scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 122/2010.

La nuova formulazione del comma 1-bis dell’art. 29 della legge n. 52 del 1985, è la seguente:


“1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”.

In giallo le parti che sono state oggetto di modifica.

La legge di conversione ha chiarito:
a) che sono esclusi gli atti costitutivi di diritti reali di garanzia (es. atti di mutuo, surroghe ecc.);
b) che la conformità fra lo stato di fatto ed i dati catastali e planimetrie deve valutarsi sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.

L'Agenzia ribadisce che restano esclusi: 
a) i fabbricati rientranti nella categoria "F" (aree urbane, unità collabenti, unità in corso di costruzione, unità in corso di definizione, lastrici solari) facendo la norma riferimento alle sole  unità immobiliari;
b) i beni comuni non censibili (cioè beni comuni a più unità immobiliari e privi di rendita). Ad esempio: androni, scale, aree di passaggio, cortili e terrazzi condominiali.


Per quanto concerne i beni comuni censibili (ad esempio: l'alloggio del portiere), bisogna distinguere due differenti ipotesi: se essi costituiscono oggetto di autonomo trasferimento o se sono ceduti unitamente ad altra unità immobiliare pro quota millesimale, quali enti condominiali.


Nel primo caso, la normativa in oggetto troverà applicazione e previamente alla vendita da parte del condominio ad un determinato soggetto, si dovrà procedere  la relativa registrazione dell'unità immobiliare con una specifica intestazione, in luogo della partita speciale, per tenere in debita evidenza i diritti e le quote vantati da ciascun soggetto.
Nel secondo caso, le menzioni in parola non dovranno essere inserite.


Devono ritenersi inoltre ricompresi nell’ambito applicativo del comma 14, gli atti aventi ad oggetto le unità immobiliari cd. “afferenti”, (nuovi piani o nuovi corpi di fabbrica, realizzate su un lotto già edificato e censito al catasto edilizio urbano (ad esempio autorimesse, magazzini, ecc.).


Necessitano di aggiornamento della planimetria
1) tutti gli interventi influenti sul classamento e quindi:
- ampliamenti delle unità immobiliari esistenti effettuati successivamente alla redazione della planimetria;
- modifiche interne che determinino variazioni sulla rendita;
2) le unità la cui planimetria depositata in Catasto riporti un'attestazione di  c.d. “non conformità”.
Quest'ultima può essere manifestata anche dall'apposizione di annotazioni da parte dei tecnici dell'Ufficio o di altre evidenze grafiche, costituenti indizi di anomalie.

Al contrario non rilevano le modifiche esterne del fabbricato, qualora non abbiano inciso sul perimetro dell’unità immobiliare.
In questi casi, la planimetria non andrà aggiornata.

L'Agenzia del Territorio al fine di rendere più agevoli gli adempimenti disposti, ha avviato, in via sperimentale, il servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali, cui verranno abilitati successivamente, tutti i notai ed i tecnici, iscritti agli albi professionali, incaricati della presentazione degli atti di aggiornamento di cui all’art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


Post correlati:
http://beatricerizzolatti.blogspot.com/2010/07/circolare-dellagenzia-del-territorio.html

Note:
1. D.P.R. n. 633 del 1972
Articolo 51



Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
1. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi.2. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalità - con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.
3. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.4. Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Articolo 52



Accessi, ispezioni e verifiche
1. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.2. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.3. È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.4. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.5. I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.7. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.9. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.10. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.11. Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.


venerdì 6 agosto 2010

Circolare esplicativa sulla ritenuta del 10% sui bonifici del 36% e del 55%

L'articolo 25 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge  n. 122 del 30 luglio 2010 ha introdotto l'obbligo delle Banche e della Poste Italiane S.p.a. di operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito del beneficiario sui bonifici effettuati per il pagamento:
a) di spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell'art. 1 della legge 449/1997 (36%);
b) di spese per interventi di risparmio energetico  ai sensi degli artt. 344,345,346 e 347 della legge 296/2006 (55%).
Le ritenute sono effettuate con le modalità di cui all'art. 17 D.L. 9 luglio 2007 n. 241 (Mod F24 codice Tributo 1039).
I bonifici ovviamente comprendono sia il corrispettivo che la relativa IVA.
L'Iva potrebbe essere a seconda dell'oggetto della fattura al 10% o al 20%.

E' al 10% nel caso di:
a) prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto;
b) prestazioni d'opera;
c) forniture di posa in opera;
d) realizzazione di interventi di:
-manutenzione ordinaria e straordinaria;
-realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo;
-realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia; 
su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata comprensive dei beni finiti e delle materie prime e semilavorate (art. 7 comma 1 lettera b L. 488/1999);
e) nei casi di cui alle voci 127 terdecies e quaterdecies, parte III della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972.
E' al 20% in ogni altra ipotesi.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 28 luglio 2010 n. 40/E  ha chiarito che:
a) la ritenuta d'acconto viene effettuata su una base di calcolo che non comprende l'IVA;
b) il soggetto che effettua la ritenuta (Banche o Poste) -per semplificare il prelievo- considererà sempre l'Iva al 20%.
Se le somme oggetto di bonifico dovevano essere oggetto già di una ritenuta (come per i condomini in cui era prevista una ritenuta del 4% da effettuarsi dall'Amministratore di Condominio), la nuova ritenuta assorbe la vecchia.
In tali casi pertanto i sostituti di imposta  dovranno astenersi dall'applicala e procedere semplicemente con il bonifico.
La ritenuta ha come termine di ricorrenza il 1^ luglio 2010, ma in sede di prima applicazione non vengono applicate sanzioni in caso di violazioni.

Gli adempimenti fiscali slittano al 20 agosto

E' stato pubblicato nella (GU n. 179 del 3-8-2010 ) il Decreto del 27 luglio 2010  del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti che hanno scadenza entro il giorno 20 del mese di agosto 2010.
Si tratta:
a) dei pagamenti fiscali e previdenziali da effettuarsi con il Modello F24;
b) delle rate UNICO.
E' rimasta al 5 agosto la scadenza per i contribuenti interessati dagli studi di settore tenuti alla dichiarazione unificata - Modello Unico - che non vi abbiano provveduto entro il 5 luglio 2010.


martedì 3 agosto 2010

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Manovra Finanziaria

La  legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica è stata pubblicata nella  G.U. n. 176 del 30-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 174.

Il Testo quindi è entrato in vigore il 31 luglio 2010.