In base all'articolo 33 comma 33 della legge 388/2000, l'imposta di registro viene ridotta all'1% e le imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa, nel caso in cui il trasferimento riguardi beni immobili in aree soggette a piani particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro 5 anni dal trasferimento.
L'edificazione in parola deve essere effettuata dal primo acquirente e questi in caso di rivendita decade dall'agevolazione non avendo ottemperato alla condizione cui il beneficio è subordinato.
La Cassazione ha confermato tale interpretazione restrittiva con l'ordinanza depositata il 13 agosto 2010 n. 18679 che ha accolto la tesi dell'Agenzia delle Entrate (ribaltando i due pronunciati di merito e conformandosi ad un'altra ordinanza n. 7438/2009).
La Suprema Corte ha ritenuto applicabile il principio contenuto nell'articolo 14 delle preleggi secondo cui leggi che fanno eccezione a leggi generali o ad altre leggi non trovano applicazione se non rigidamente nei casi e nei tempi in esse considerati.
La norma in oggetto testualmente si riferisce a un "trasferimento" senza specificazione per far decorrere il quinquennio.
Se si avesse voluto contemplare più possibili vendite, si sarebbe fatto riferimento al "primo" trasferimento (anche per ancorare con certezza il termine finale dell'obbligo dell'edificazione).
La Corte di Cassazione inoltre precisa che sarebbe stato illogico per il legislatore concedere un'aliquota agevolata ad un soggetto che compra e rivende senza costruire, visto che il trattamento di favore dovrebbe essere giustificato proporio dall'attività edificatoria.
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