venerdì 6 agosto 2010

Circolare esplicativa sulla ritenuta del 10% sui bonifici del 36% e del 55%

L'articolo 25 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge  n. 122 del 30 luglio 2010 ha introdotto l'obbligo delle Banche e della Poste Italiane S.p.a. di operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito del beneficiario sui bonifici effettuati per il pagamento:
a) di spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell'art. 1 della legge 449/1997 (36%);
b) di spese per interventi di risparmio energetico  ai sensi degli artt. 344,345,346 e 347 della legge 296/2006 (55%).
Le ritenute sono effettuate con le modalità di cui all'art. 17 D.L. 9 luglio 2007 n. 241 (Mod F24 codice Tributo 1039).
I bonifici ovviamente comprendono sia il corrispettivo che la relativa IVA.
L'Iva potrebbe essere a seconda dell'oggetto della fattura al 10% o al 20%.

E' al 10% nel caso di:
a) prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto;
b) prestazioni d'opera;
c) forniture di posa in opera;
d) realizzazione di interventi di:
-manutenzione ordinaria e straordinaria;
-realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo;
-realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia; 
su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata comprensive dei beni finiti e delle materie prime e semilavorate (art. 7 comma 1 lettera b L. 488/1999);
e) nei casi di cui alle voci 127 terdecies e quaterdecies, parte III della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972.
E' al 20% in ogni altra ipotesi.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 28 luglio 2010 n. 40/E  ha chiarito che:
a) la ritenuta d'acconto viene effettuata su una base di calcolo che non comprende l'IVA;
b) il soggetto che effettua la ritenuta (Banche o Poste) -per semplificare il prelievo- considererà sempre l'Iva al 20%.
Se le somme oggetto di bonifico dovevano essere oggetto già di una ritenuta (come per i condomini in cui era prevista una ritenuta del 4% da effettuarsi dall'Amministratore di Condominio), la nuova ritenuta assorbe la vecchia.
In tali casi pertanto i sostituti di imposta  dovranno astenersi dall'applicala e procedere semplicemente con il bonifico.
La ritenuta ha come termine di ricorrenza il 1^ luglio 2010, ma in sede di prima applicazione non vengono applicate sanzioni in caso di violazioni.

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