lunedì 3 gennaio 2011

Variazione saggio legale di interesse e valori 2011 per Usufrutto, Uso e Abitazione

Il saggio d'interesse legale con il D.M. 7 dicembre 2010 (in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010) è stato portato dalla precedente misura dell'1% all' 1,5% annuo con decorrenza del 1^ gennaio 2011.

Conseguentemente ai sensi dell'art. 3, comma 164 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, con decreto dirigenziale 23 dicembre 2010 (in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010)  sono stati adeguati i coefficienti per la determinazione degli usufrutti a  vita e delle rendite o pensioni vitalizie (tabella allegata al D.P.R. 131/1986), per tutti gli atti sempre a decorrerere dalla data del 1° gennaio 2011.


Ecco la nuova Tabella dei coefficienti e quindi dei valori dei diritti di usufrutto (cui sono equiparati uso ed abitazione) e nuda proprietà:


Età dell’usufruttuario
Coefficiente
Valore usufrutto
Valore nuda proprietà
o del beneficiario



(anni compiuti)







da 0 a 20
63,50
95,25
4,75
da 21 a 30
60,00
90,00
10,00
da 31 a 40
56,50
84,75
15,25
da 41 a 45
53,00
79,50
20,50
da 46 a 50
49,50
74,25
25,75
da 51 a 53
46,00
69,00
31,00
da 54 a 56
42,50
63,75
36,25
da 57 a 60
39,00
58,50
41,50
da 61 a 63
35,50
53,25
46,75
da 64 a 66
32,00
48,00
52,00
da 67 a 69
28,50
42,75
57,25
da 70 a 72
25,00
37,50
62,50
da 73 a 75
21,50
32,25
67,75
da 76 a 78
18,00
27,00
73,00
da 79 a 82
14,50
21,75
78,25
da 83 a 86
11,00
16,50
83,50
da 87 a 92
7,00
10,50
89,50
da 93 a 99
4,00
6,00
94,00















































































































































































































































































































domenica 12 dicembre 2010

LEGGE DI STABILITA' : Materie di interesse notarile

Nella seduta del 7 dicembre 2010, il Senato ha approvato definitivamente  la legge di stabilità * per il 2011.
La legge prevede un articolo e  169 commi.
Entra in vigore il 1^ gennaio 2011
E' stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 281/L alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010.


Riporto le norme di maggior interesse notarile.


Cessioni I.V.A.
Comma:
85. All'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «entro quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

Si riporta per comodità il testo dell'art. 10 numero 8bis del D.P.R. 633/1972


"8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli tessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni (ora) dalla data di ultimazione della  costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro  le termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata (Numero così modificato dall’art. 1, comma 330 della legge 296 del 2006)"

La norma in caso di vendita di immobili abitativi, costruiti dalle imprese cedenti o ristrutturati dalle stesse imprese, prolunga il termine di assoggettabilità a I.V.A.da quattro  a cinque anni. 

I lavori di recupero devono rientrare negli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e segnatamente:

lettera c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 
lettera d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
lettera  e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale) 
al fine di assoggettare la cessione ad I.V.A. (evitando così l'indetraibilità dell'I.V.A. sugli acquisti).

Si ricorda che la regola generale per la cessione di immobili abitativi è l'esenzione da I.V.A.
Resta invece di quattro anni il periodo di tempo per cedere i fabbricati strumentali nuovi o oggetto degli interventi di cui sopra da parte delle imprese edilizie con applicazione automatica dell'I.V.A.
In questo caso comunque con l'opzione,  si può  conseguire l'applicazione di detta imposta. 

Agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina
Comma:
41. Al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, le parole: «e fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse.


La norma cui si fa riferimento è la seguente:
4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprieta' contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonche' le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla meta'. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche' all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 


La norma in vigore è quindi quella prevista dal d.l. 194/2009 convertito nella legge 25/2010.
Circa il commento, si veda i precedenti post del 5 dicembre, del 15 febbraio e del 26 maggio.


Detrazione del 55%
Comma:
48. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.



La norma cui si fa riferimento è la seguente:
344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di 
riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno
di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.  
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su 
edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi,spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi  rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro,da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di  trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge. 346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all' installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.  
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

La norma estende il beneficio della detrazione fiscale del 55% alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2011.
La detrazione stessa peraltro dovrà essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, anziché in cinque come attualmente in vigore.
Le quote sono passate da iniziali 3 a 10 con la Finanziaria 2008, art. 1, commi 20-24, subordinatamente ad una scelta del contribuente.
Sono poi diventate 5 a decorrere dal 2009 a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del DL 185/2008 anticrisi comma 6 dell’art.29.

Quindi sintetizzando a seconda del periodo di esecuzione delle opere:
a) Se le opere sono eseguite nel 2007 (anche se pagate negli anni successivi, fino al 2010): 3 rate di uguale importo;
b) Se le opere sono eseguite nel 2008 (anche se terminate negli anni successivi, fino al 2010): da 3 a 10 rate di uguale importo, a scelta irrevocabile del contribuente alla prima rata;
c) Se le opere sono eseguite nel 2009 e 2010 (anche se terminate negli anni successivi, fino al 2010): 5 rate di uguale importo;

c) Se le opere sono eseguite nel 2011: 10 rate di uguale importo.

Le altre regole sono rimaste immutate.



Leasing immobiliari

Comma:
15. Al fine di disciplinare il trattamento tributario del contratto di locazione finanziaria (leasing) applicato al settore immobiliare e di garantirne la coerenza con le disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate per i trasferimenti operati con strumenti contrattuali diversi dallo stesso, sono disposte le seguenti modificazioni:

a) al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
1) all’articolo 57, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. L’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l’immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto»;
2) nella nota all’articolo 1 della tariffa, parte II, dopo le parole: «credito al consumo,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,»;
b) all’articolo 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria»;

c) all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
1) il comma 10-ter è sostituito dal seguente:
«10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della metà»;
2) dopo il comma 10-ter è inserito il seguente:
«10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte dell’utilizzatore, dell’opzione di acquisto dell’immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa»;
3) il comma 10-sexies è abrogato.



La norma riallinea i leasing immobiliari alle norme in materia di acquisto.
Dal 1^ gennaio le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura rispettivamente del 3% e dell'1% senza ulteriori oneri sui canoni e sul riscatto, come qualunque altra compravendita.
I riscatti, dalla medesima data -1^ gennaio 2011-, a seguito  dell'opzione dell'utilizzatore, sconteranno tre volte le imposte fisse (la stessa imposizione vale nell'ipotesi di risoluzione del leasing).
Per i leasing in corso al 1^ gennaio si dovrà pagare un'imposta sostitutiva da pagarsi entro il 31 marzo in base a modalità da definirsi dall'agenzia delle Entrate.
L'importo sarà pari al 2% del costo dell'immobile dedotta l'imposta di registro pagata sui canoni con una riduzione pari al 4% per ogni anno di durata residua del contratto (se mancano 2 anni si conseguirà uno sconto dell'8%).
I contratti di locazione al pari degli altri contratti bancari di durata non saranno più soggetti all'imposta di registro (l'obbligo rimane solo in caso d'uso con aliquota pari all'1%).


*La legge di stabilità (legge che ha sostituito la Finanziaria) è parte, insieme alla legge di bilancio, della manovra di finanza pubblica prevista su base triennale.
È stata predisposta in base alla nuova disciplina prevista dall'articolo 11 della legge 196/2009.
Dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio.

domenica 5 dicembre 2010

Piccola proprietà contadina a regime

La legge di stabilità (legge che ha sostituito la Finanziaria) è parte, insieme alla legge di bilancio, della manovra di finanza pubblica prevista su base triennale.
È stata predisposta in base alla nuova disciplina prevista dall'articolo 11 della legge 196/2009.
Dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio.
Nella legge di stabilità di quest'anno, è previsto che la p.p.c. sia norma a regime e non a termine.
Il comma 41 dell'art. 1 del disegno di legge, invero, abolisce il termine del 31 dicembre 2010.
La scelta di mettere a regime una norma che a partire dalla legge 604\54 veniva periodicamente rinnovata deve essere messa in relazione con lo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale.
Con quest'ultimo le imposte indirette da corrispondersi in occasione dei trasferimenti immobiliari verranno sostituite dall'imposta municipale il cui gettito è destinato ai comuni.
L'unica agevolazione prevista ex lege è quella relativa alla "prima casa".
Tutte le altre verranno mantenute o meno a seconda della volontà municipale.
Quindi anche la "p.p.c." è subordinata alla stessa sorte.
Si rinvia per la comprensione della disposizione all'ultima interpretazione dell'articolo 2 del D.L. 194/2009 convertito nel legge 25/2010 in base alla quale la disciplina attuale è del tutto autonoma rispetto a quanto disposto dalla legge 604/1954 (vedasi i post del 15 febbraio e 26 maggio).
Conseguentemente i requisiti necessari sono solo quelli rinvenibili nell'art. 2 e segnatamente: l'agevolazione riguarda atti di trasferimento a titolo oneroso (oltre i conferimenti), aventi ad oggetto terreni qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale.
Il beneficio comprende anche le operazioni attuate a mezzo Ismea.
L'imposta di registro e quella ipotecaria sono applicate in misura fissa; l'imposta catastale in misura ordinaria (1 per cento).
Gli onorari notarili sono dimezzati.
L'esenzione da bollo era già a regime in base all'articolo 21 della tabella allegata al d.p.r 26.10.1972 n. 642.
La decadenza è prevista in caso di vendita nel quinquiennio fatta salva l' ipotesi di trasferimento ai parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo, con obbligo di continuare a svolgere l'attività agricola.

La legge di stabilità sarà discussa al Senato, in Aula, da lunedì prossimo, 6 dicembre, per essere varata definitivamente massimo entro mercoledì mattina.

domenica 14 novembre 2010

Fra poco sarà pronto il programma di calcolo per il redditometro

L'accertamento sintetico modificato con  la manovra d'estate  (art. 38, commi 4 e 5 del DPR. 600/73 - vedi post del 22 ottobre 2010) si articolerà su due canali.
Da un lato, le spese di notevole incidenza vengono imputate tutte al reddito dell'anno in corso; dall'altro, in base alle spese ricostruibili attraverso le banche dati del Fisco, ai contribuenti verrà attribuito un reddito indotto con una complessa operazione di stima, che tiene conto di diversi fattori (spese, collocazione geografica e nucleo familiare).
Il funzionamento di quest'ultimo meccanismo dovrà essere presentato dall'Agenzia delle Entrate a breve.
Molta preoccupazione desta capire quali prove si potranno portare per vincere la presunzione dell'accertamento sintetico.
Non  basterà dimostrare un decremento dei propri depositi e/o investimenti, essendo probabile che verrà richiesta in sede di accertamento la fonte del denaro depositato o investito.
Il contribuente dovrà provare  a monte ciò che ha giustificato una spesa, quindi il reddito da cui il risparmio è derivato, o eventi diversi che hanno consentito la  medesima spesa, come donazioni da terzi.
Interessante, in argomento,  è una recente sentenza della Commissione Provinciale di Isernia (n. 134/2/10) che ha ammesso come prove utili i contributi finanziari forniti dalla moglie del contribuente (cui era stato notificato l'avviso di accertamento), dagli altri componenti della famiglia e le sopravvenienze attive degli investimenti .
In questo caso grazie agli elementi esterni suindicati, le spese sono state ritenute compatibili con la capacità contributiva. 

domenica 7 novembre 2010

Il nuovo disegno di legge delega in materia di filiazione

Il Consiglio dei Ministri del 29 ottobre ha approvato il disegno di legge delega, in materia di filiazione. 
Il provvedimento ora passa all'esame dal Parlamento.

Le novità più rilevanti del disegno di legge sono le seguenti: 
- si sposta l’attenzione dal concetto di “potestà dei genitori” al più generale concetto delle relazioni che intercorrono tra genitori e figli; 
- accanto ai doveri dei genitori - mantenimento, educazione e istruzione (già previsti dalla Costituzione) - viene introdotto il diritto del figlio ad essere assistito moralmente, oltre che a crescere con la propria famiglia, ad avere rapporti con i parenti e ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano; 
- s'introduce il principio generale della unicità dello stato giuridico di figlio, per effetto del quale le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli, senza distinzioni, salvi i casi in cui vi siano ragioni per distinguere i figli nati nel matrimonio da quelli nati fuori dal matrimonio (le definizioni di “figli nati nel matrimonio” e “figli nati fuori dal matrimonio”, sostituiscono quelle precedenti di “figli legittimi” e “figli naturali”, adeguando, in tal modo, il codice civile, alla formula lessicale adottata dall’articolo 30 della Costituzione); 
- viene adeguata la disciplina sulle successioni e sulle donazioni, al fine dell'eliminazione di ogni discriminazione tra figli; 
- viene introdotta la nozione di abbandono, avendo riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia comportato un’irreparabile compromissione nella crescita del minore, fermo restando che non potranno costituire un ostacolo al diritto del minore a vivere nella propria famiglia, le condizioni di indigenza dei genitori;
- viene affermato il principio che il figlio riconosciuto è parente dei parenti del suo genitore;
- viene previsto, ai fini del riconoscimento, un abbassamento da 16 a 14 anni, dell’età richiesta per esprimere il consenso.
Se si vogliono maggiori informazioni si può consultare:

lunedì 1 novembre 2010

Requisiti di lusso impediscono la prima casa, anche se sono edifici vecchi

La Cassazione con due recenti decisioni (Sez. V, Sent., 28-07-2010, n. 17600; Sent. 27 ottobre 2010 n. 220099) ha stabilito accogliendo la tesi dell'Agenzia delle Entrate , che nel caso in cui si tratti di casa costruita prima del 1969, i requisiti di casa non di lusso siano sempre quelli di cui alla D.M. 2 agosto 1969 e non quelli del precedente D.M.  4 dicembre 1961.

L'orientamento della giurisprudenza è da tempo conforme (Commissione Centrale 3174/1995; Cass. 13064/2006; Cass. 16366/2008) nel considerare l'articolo 10 del D.M. 2 agosto 1969 (che prevedeva l'applicazione del vecchio D.M. alle case costruite anteriormente all'entrata in vigore del nuovo) non più applicabile alle attuali norme agevolative.
Infatti la disposizione disciplinante le agevolazione in materia prima casa attualmente è la nota * all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) che  fa esclusivo riferimento alle case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.
Quindi  per verificare se un'abitazione ha caratteristiche di lusso bisogna fare esclusivo riferimento a tale decreto e non ad altre disposizioni di legge anteriori, indipendentemente dall'epoca di edificazione.

Si ricorda che il D.M. 2 agosto 1969 individua due diverse modalità per definire l’abitazione come “di lusso”.

Dall'articolo 1all'articolo 7, sono elencate caratteristiche che, anche se presenti isolatamente, implicano la qualifica “di lusso” dell’immobile che le presenti (ad esempio: l'avere come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta qualifica l'abitazione come "di lusso").
L'articolo 8, invece enumera una serie di caratteristiche che sono in grado di comportare la qualifica “di lusso”, solo se presenti in numero superiore a quattro (ad esempio: la presenza da sola di piu' di un ascensore per ogni scala non determina l'impossibilità di conseguire l'agevolazione prima casa).


*
"Note:
...
II-bis) 1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o constitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro un anno dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all’art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all’art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all’art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all’art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 e all’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l’effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell’atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
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