lunedì 5 agosto 2013

Le modalità operative del nuovo redditometro

Con la circolare 24/E del 31 luglio 2013 vengono  illustrate le modalità operative del nuovo redditometro o più correttamente “Accertamento sintetico”.
L’articolo 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto rilevanti modifiche alla Disciplina di quest’ultimo strumento, caratterizzato da significative innovazioni di carattere procedurale, volte a garantire più attuali modalità di riscontro della sperequazione tra la capacità di spesa dimostrata dai  contribuenti ed il reddito dichiarato e, conseguentemente, una maggiore incisività dell’azione di controllo.
Le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009 e seguenti, superando il previgente impianto normativo, che rimane in vigore per i controlli relativi ai periodi d’imposta precedenti.
La nuova disciplina stabilisce che:
- la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo  d’imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
- a detta presunzione si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità  contributiva individuato, con decreto del Ministro  dell’Economia e delle Finanze, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, ferma restando la prova contraria del contribuente;
- in ambedue i casi il contribuente è tutelato da una «clausola di garanzia»: la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%;
- il contribuente è ulteriormente e significativamente garantito dall’ampia possibilità di fornire eventuali elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa a lui attribuita, sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione, che deve essere obbligatoriamente attivato, in ossequio alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212);
- dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni d’imposta. Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24  dicembre 2012 (di seguito “decreto”) ha dato piena attuazione alla 7 modifica normativa introdotta con l’articolo 22 del decreto legge n.78 del 2010.
Specifiche analisi hanno permesso di individuare un numero significativo di spese connesse ai diversi aspetti della vita quotidiana, compresa l’acquisizione di beni durevoli, in relazione alla tipologia di nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza.
Sono state, in concreto, definite circa cento voci di spesa riconducibili alle seguenti macro categorie: “Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature“, “Abitazione”, “Combustibili ed energia”, “Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa”, “Sanità”, “Trasporti”, “Comunicazioni”, “Istruzione”, “Tempo libero, cultura e giochi”, “Altri beni e servizi” e “Investimenti”.
Ai fini dell’applicazione delle nuove regole è sufficiente uno scostamento più ridotto rispetto a quello previsto dalla disciplina applicabile fino agli accertamenti relativi alle annualità precedenti al 2009 (pari al 25%); è, inoltre, sufficiente lo scostamento per un solo periodo d’imposta e non più biennale.
La prima garanzia della corretta ed efficace applicazione del nuovo strumento di accertamento è costituita da un’attenta attività di analisi che porta all’individuazione delle posizioni a maggior rischio di evasione.
Al riguardo, andrà considerata l’entità dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente sulla base di situazioni e fatti certi, nonché sulla concreta disponibilità di beni di cui l’Amministrazione possiede le informazioni relative alle specifiche caratteristiche
La disposizione introdotta dal decreto legge n. 78 del 2010 istituzionalizza ed amplia i momenti di confronto con il contribuente, prevedendo strumenti volti a garantire una più elevata qualità del contraddittorio necessario.
In primo luogo l’ufficio, che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo, ha l’obbligo di “..invitare il contribuente a comparire di persona, o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento…”.
Pertanto, utilizzando tale strumento istruttorio, l’ufficio invita il contribuente selezionato a presentarsi per fornire dati e notizie ai fini dell’accertamento, indicando nell’invito stesso gli elementi e le circostanze rilevanti. Fin dal primo incontro il contribuente, naturalmente, può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito.
Il quarto comma del novellato articolo 38 del d.P.R. n.600/73, al quale, peraltro, rinvia l’ultimo periodo del quinto comma, infatti, consente la determinazione sintetica del reddito “salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”; in linea con la precedente formulazione dell’articolo 38, quarto comma e seguenti, il contribuente può così superare la presunzione di legge di cui al citato comma.
Il contribuente può infatti fornire la prova che le spese sostenute nel periodo d’imposta sono state finanziate con:
a) redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta;
b) redditi esenti;
c) redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
d) redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
Resta salva, naturalmente, come detto, la possibilità del contribuente, per tutte le tipologie di spesa innanzi indicate, di dimostrare che le spese sono state sostenute da terzi o che le stesse sono state sostenute con redditi per i quali non sussiste l’obbligo di dichiarazione.
Dopo aver illustrato i tratti significativi del nuovo strumento accertativo,  vengono inoltre forniti agli uffici alcuni indirizzi operativi per la relativa gestione,  tenut0 conto delle principali novità derivanti dall’entrata in vigore del decreto.


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