Con la circolare 24/E del 31 luglio 2013 vengono illustrate le
modalità operative del nuovo redditometro o più correttamente “Accertamento
sintetico”.
L’articolo 22 del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha
introdotto rilevanti modifiche alla Disciplina di quest’ultimo strumento,
caratterizzato da significative innovazioni di carattere procedurale, volte a
garantire più attuali modalità di riscontro della sperequazione tra la capacità
di spesa dimostrata dai contribuenti ed
il reddito dichiarato e, conseguentemente, una maggiore incisività dell’azione
di controllo.
Le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli
accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009 e seguenti, superando
il previgente impianto normativo, che rimane in vigore per i controlli relativi
ai periodi d’imposta precedenti.
La nuova disciplina stabilisce che:
- la determinazione sintetica del
reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso
nel periodo d’imposta sia stato
finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per
il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi,
ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
- a detta presunzione si
affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi
indicativi di capacità contributiva
individuato, con decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti,
differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale
di appartenenza, ferma restando la prova contraria del contribuente;
- in ambedue i casi il
contribuente è tutelato da una «clausola di garanzia»: la determinazione
sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo
determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%;
- il contribuente è ulteriormente
e significativamente garantito dall’ampia possibilità di fornire eventuali
elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e
la capacità di spesa a lui attribuita, sia prima che dopo l’avvio del
procedimento di accertamento con adesione, che deve essere obbligatoriamente
attivato, in ossequio alle disposizioni contenute nello Statuto del
contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212);
- dal reddito complessivo
determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo
10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni d’imposta. Il
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012 (di seguito “decreto”) ha dato
piena attuazione alla 7 modifica normativa introdotta con l’articolo 22 del
decreto legge n.78 del 2010.
Specifiche analisi hanno permesso
di individuare un numero significativo di spese connesse ai diversi aspetti
della vita quotidiana, compresa l’acquisizione di beni durevoli, in relazione
alla tipologia di nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza.
Sono state, in concreto, definite
circa cento voci di spesa riconducibili alle seguenti macro categorie: “Consumi generi alimentari,
bevande, abbigliamento e calzature“, “Abitazione”, “Combustibili ed energia”,
“Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa”, “Sanità”, “Trasporti”,
“Comunicazioni”, “Istruzione”, “Tempo libero, cultura e giochi”, “Altri beni e
servizi” e “Investimenti”.
Ai fini dell’applicazione delle
nuove regole è sufficiente uno scostamento più ridotto rispetto a quello
previsto dalla disciplina applicabile fino agli accertamenti relativi alle
annualità precedenti al 2009 (pari al 25%); è, inoltre, sufficiente lo
scostamento per un solo periodo d’imposta e non più biennale.
La prima garanzia della corretta
ed efficace applicazione del nuovo strumento di accertamento è costituita da
un’attenta attività di analisi che porta all’individuazione delle posizioni a
maggior rischio di evasione.
Al riguardo, andrà considerata
l’entità dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile
sinteticamente sulla base di situazioni e fatti certi, nonché sulla concreta
disponibilità di beni di cui l’Amministrazione possiede le informazioni
relative alle specifiche caratteristiche
La disposizione introdotta dal
decreto legge n. 78 del 2010 istituzionalizza ed amplia i momenti di confronto
con il contribuente, prevedendo strumenti volti a garantire una più elevata
qualità del contraddittorio necessario.
In primo luogo l’ufficio, che
procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo, ha l’obbligo di
“..invitare il contribuente a comparire di persona, o per mezzo di rappresentanti,
per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento…”.
Pertanto, utilizzando tale
strumento istruttorio, l’ufficio invita il contribuente selezionato a
presentarsi per fornire dati e notizie ai fini dell’accertamento, indicando
nell’invito stesso gli elementi e le circostanze rilevanti. Fin dal primo
incontro il contribuente, naturalmente, può fornire chiarimenti sugli elementi
di spesa individuati e sul proprio reddito.
Il quarto comma del novellato
articolo 38 del d.P.R. n.600/73, al quale, peraltro, rinvia l’ultimo periodo
del quinto comma, infatti, consente la determinazione sintetica del reddito
“salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da
quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, comunque, legalmente
esclusi dalla formazione della base imponibile”; in linea con la precedente
formulazione dell’articolo 38, quarto comma e seguenti, il contribuente può
così superare la presunzione di legge di cui al citato comma.
Il contribuente può infatti
fornire la prova che le spese sostenute nel periodo d’imposta sono state
finanziate con:
a) redditi diversi da quelli
posseduti nello stesso periodo d'imposta;
b) redditi esenti;
c) redditi soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta;
d) redditi legalmente esclusi
dalla formazione della base imponibile.
Resta salva, naturalmente, come
detto, la possibilità del contribuente, per tutte le tipologie di spesa innanzi
indicate, di dimostrare
che le spese sono state sostenute da terzi o che le stesse sono state sostenute
con redditi per i quali non sussiste l’obbligo di dichiarazione.
Dopo aver illustrato i tratti
significativi del nuovo strumento accertativo, vengono inoltre forniti agli uffici alcuni
indirizzi operativi per la relativa gestione, tenut0
conto delle principali novità derivanti dall’entrata in vigore del decreto.
Articoli correlati: Sole 24 del 5 agosto 2013
pag. 2
Nessun commento:
Posta un commento