Il
decreto legge approvato Venerdì dal Consiglio dei Ministri (che
proroga le agevolazioni per interventi sul risparmio energetico)
introduce il nuovo attestato Attestato di prestazione energetica
(APE) destinato a sostituire l'Attestato di Certificazione
Energetica.
Detta
norma che cerca di porre rimedio alla procedura di Infrazione avviata
dalla Commissione Europea per il mancato recepimento della direttiva
2010/31/UE (decreto infatti rubricato ““RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19
MAGGIO 2010, SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’EDILIZIA PER LA
DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE D’INFRAZIONE AVVIATE DALLA COMMISSIONE
EUROPEA), non entrerà subito in vigore, ma solo dal momento in cui
ne verrà apprestato lo schema dal ministro dello Sviluppo economico
con appositi decreti (in corso già di preparazione), come previsto
dall'articolo 6 del decreto.
Il
decreto dovrebbe stabilire in modo univoco i contenuti dell'APE in
modo da consentire il confronto su tutto il territorio nazionale.
L'attestato
in base all'art. 6 dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e
indipendenti e dovrà attestare la prestazione energetica di un
edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornirà
raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza
energetica.
L'Ace
potrà continuare a essere «predisposto al fine di semplificare il
successivo rilascio della prestazione energetica» ovvero a essere
utilizzato per quei fabbricati «ove sia già disponibile un
attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla
direttiva 2002/91/CE».
Per
quest'ultimi infatti l'obbligo di dotazione non sussiste
L'Ape
avrà una validità temporale di dieci anni e erderà vigore per
effetto di qualsiasi intervento di ristrutturazione o
riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'immobile
(come l'ACE)
Dovrà
essere reso disponibile:
-
al termine dei lavori e a cura di chi li ha effettuati, per gli
edifici di nuova costruzione o fatti oggetto di lavori di
ristrutturazione "importante" (e cioè quando i lavori in
questione insistano su oltre il 25% della superficie dell'involucro
dell'intero edificio).
-in
caso di vendita o locazione dal proprietario dell'immobile fin
dall'avvio delle trattative, e consegnarlo alla fine delle medesime.
Se a essere venduto o locato è un edificio ancora non costruito, il
venditore o il locatore dovrà fornire evidenza della futura
prestazione energetica dell'edificio e dovrà produrre l'Ape insieme
alla dichiarazione di fine lavori.
Nei
contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione andrà
inoltre inserita una clausola (art. 6 punto 3) con la quale
l'acquirente o il conduttore diano atto di aver ricevuto le
informazioni e la documentazione, comprensiva dell'Ape,
sull'attestazione della prestazione energetica degli edifici.
L’attestazione
della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità
immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L’attestazione
di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può
essere prodotta solo qualora esse abbiamo la medesima destinazione
d’uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto
termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora
presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
Inoltre
è prescritto che nel caso di offerta di vendita o di locazione, gli
annunci (contenuti in qualsiasi mezzo di comunicazione) debbano
riportare «l'indice di prestazione energetica dell'involucro
edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la
classe energetica corrispondente».
Le nuove
prescrizioni
sono assistite da sanzioni piuttosto pesanti.
Se
non vengano dotati di Ape gli edifici nuovi o ristrutturati oppure
oggetto di vendita, il costruttore o il proprietario sono puniti con
la sanzione amministrativa non inferiore a 3mila euro e non
superiore a 18mila euro.
Se
un edificio oggetto di un nuovo contratto di locazione non sia stato
dotato di Ape, il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa da 300 a 1800 euro.
In
caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici
nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile
dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore
da 500 a 3mila euro.
Anche
gli edifici utilizzati da Pubbliche amministrazioni e aperti al
pubblico dovranno essere dotati di Ape: il proprietario dovrà
produrlo e affiggerlo con «con evidenza all'ingresso dell'edificio
stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico».
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