domenica 17 febbraio 2013

Niente più visure allegate alla dichiarazione di successione


La risoluzione del 13 febbraio 2013 n. 11/E dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione debbano essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate e che non si debba più allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali” (c.d. visure) così come previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 346 del 1990.
L'Agenzia per arrivare a questa conclusione parte dall'articolo 6 dello Statuto del Contribuente che prevede che l’Amministrazione finanziaria deve garantire l’assolvimento dell’obbligazione tributaria con il minor aggravio possibile per il contribuente.
Infatti, in tema di semplificazione, il comma 3 del citato articolo 6 stabilisce che “L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire (…) che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.”

Al fine di facilitare gli adempimenti imposti al contribuente, il successivo comma 4 sancisce il divieto di chiedere, in ogni caso, “documenti e informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche”, acquisibili ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha riformulato come segue l’articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000: “Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.
Con riguardo particolare ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del territorio (oggi incorporata nell’Agenzia delle Entrate), l’articolo 29, comma 9, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, ha differito l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 1 e 2, e 43, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, al 30 giugno 2012

Infine, secondo l'amministrazione finanziaria, bisogna considerare altre due disposizioni normative:
A) la legge di conversione del D.L. sulle semplificazioni fiscali che ha introdotto la previsione per cui “le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione […] per l’espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell’anagrafe immobiliare integrata, gestite dall’Agenzia del territorio, nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali”;
B) la legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il comma 5-bis all’articolo 6 che stabilisce “Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione (…) per l’espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell’anagrafe immobiliare integrata, gestite dall’Agenzia del territorio, nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.”. 
Alla luce di tutto ciò ed in considerazione della possibilità per gli uffici dell’Agenzia delle entrate che ricevono le dichiarazioni di successione di accedere, mediante il Sistema Informatico, all'applicazione “SISTER” (servizio telematico di consultazione dei dati presenti negli archivi catastali) -nonché dell’avvenuta incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate stabilita dell’art. 23 quater del decreto legge n. 95/2012-, la risoluzione arriva alla conclusione che i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione debbano essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle entrate e che i contribuenti non debbano più allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali”.

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