L'incremento della percentuale di detrazione Irpef dal 36% al 50%, per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, vale anche agli acquisti di abitazioni di fabbricati interamente interessati ad interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.
Lo stesso vale anche per l'importo massimo su cui calcolare la suddetta percentuale (pari al 25% del prezzo di acquisto), il quale per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 è passato da 48mila a 96mila euro.
La norma temporanea (vale per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013) aveva lasciato all'inizio qualche perplessità interpretativa.
Si era dubitato dell'estensibilità dell'aumento alla fattispecie in oggetto (acquisto di fabbricato interessato da interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie) in quanto l’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 83/2011 riconosce espressamente i maggiori importi detraibili per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1 del TUIR e non già per quelli di cui al successivo comma 3, del medesimo art. 16-bis, relativi all’acquisto di abitazioni ristrutturate da imprese.
Ora la questione, che aveva già avuto risposta positiva dallo Studio del CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio n. 129-2012/T, è stata risolta dalle istruzioni al modello Unico PF 2013, che a pagina 58 hanno chiarito che «se le spese per l'acquisto dell'immobile sono state sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento, entro l'importo massimo di 96mila euro»
Per completezza informativa si ricorda che:
- il 25% del prezzo di acquisto, cioè la spesa su cui calcolare la detrazione del 36% o del 50%, non può superare l'importo di 48.000 euro (96.000 euro dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013), il quale deve essere riferito congiuntamente all'abitazione e alla pertinenza (circolare n. 24/E/2004, risposta 1.3);
- l'agevolazione Irpef spetta solo se l'intero fabbricato dove è situata la casa acquista è stato interessato da interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie;
-la cessione o l'assegnazione deve avvenire entro sei mesi dalla fine dei lavori e lo sconto fiscale spetta all'acquirente o all'assegnatario (articolo 16-bis, comma 3, Tuir);
-per l'agevolazione sugli acquisti di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati, non devono essere effettuati gli adempimenti previsti per l'agevolazione base sulle ristrutturazioni (articolo 1-bis, decreto n. 41/1998), tra i quali si ricorda l'effettuazione dei pagamenti mediante bonifico (risoluzione n. 457/E/2008);
- lo sconto Irpef è pari al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013) del 25% del prezzo di acquisto, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti. - a scelta del contribuente, la detrazione può essere calcolata già per i pagamenti effettuati in acconto, senza che sia stato ancora stipulato l'atto, a patto che vi sia un preliminare registrato di vendita degli immobili.
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