martedì 19 febbraio 2013

Il verbale di apertura di cassetta di sicurezza non è soggetto a registrazione obbligatoria


Con la risoluzione  2/E del 24 gennaio 2013, la direzione centrale normativa dell'agenzia delle Entrate ha stabilito che i verbali di apertura di  cassette di sicurezza, da redigersi in caso di morte del concessionario o di uno dei concessionari, pur se redatti in forma pubblica, rientrano fra gli “atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione".

Ricordiamo che nel caso di decesso di persona intestataria di cassetta di sicurezza (da sola o insieme ad altri soggetti), l’articolo 48 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 (T.U  successioni e donazioni)  stabilisce che  la cassetta possa essere aperte solo alla presenza  di un funzionario dell’amministrazione finanziaria o di un notaio che redige l’inventario del contenuto allo scopo di determinare esattamente l’attivo ereditario.  

Si tratta pertanto di un atto che deve essere predisposto al fine della liquidazione dell'imposta di successione e quindi rientrante nella previsione dell'articolo 5 della tabella allegata al TUR che include  negli "atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione…" quelli "… formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute…”

L'agenzia deduce pertanto che indipendentemente dalla forma  di tali atti e quindi anche nel caso di atti pubblici (stante il disposto dell'art. 11 della tariffa allegata al TUR che  in deroga al  principio generale dell'imposizione,  esclude dall’obbligo  in termine fisso“..quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis, 11-ter”), ove lo scopo sia quello di cui all'art. 5 della Tariffa, essi non debbano essere soggetti obbligatoriamente alla registrazione in termine fisso.   

Il verbale di apertura di cassette di sicurezza rientra sicuramente in tale tipologia e quindi  per il verbale de quo non vi è obbligo di chiedere la registrazione.  

Art.  48 del D.L. 31 ottobre 1990 n. 346 

6. Le cassette di sicurezza non  possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e  dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti  in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facolta` di aprirle sono tuttora in vita.
Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o  di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura. 

Art. 5 della  Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 Testo Unico in materia di imposta di registro
Atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all’appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l’estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.

Art. 11 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 Testo Unico in materia di imposta di registro

Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, ((esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11 bis e 11-ter)); atti di ogni specie per i quali e prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

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