domenica 29 luglio 2012

L'gevolazione delle aree soggette a piani particolareggiati compete solo all'acquirente

La Cassazione con la sentenza 13173 depositata il 25 luglio 2012 ha ribadito che nel caso in cui l'acquirente abbia richiesto l'agevolazione dell'1% per l'acquisto di un'area soggetta a piano particolareggiato, questi deve eseguire l'attività edificatoria entro i 5 anni (ora 8), non potendo spostarsi la realizzazione sull'acquirente.
Pertanto nel caso in cui si sia venduta l'area prima dello sfruttamento, il beneficio è revocato e si applica la tassazione ordinaria.
E' la terza volta che viene confermato il medesimo orientamento dalla Corte suprema (Cass. 18679/2010 e Cass. 7438/2009), in contrasto  con numerosi pronunziati delle Corti di merito che ritenevano sufficiente la realizzazione della costruzione, indipendentemente dal soggetto realizzatore (così: CTP di Parma n. 156/2006; CTP di Reggio Emilia n. 23/2005 e n. 8/2009; CTP di Ravenna n. 222/2005; CTP di Treviso n. 87/2006, n. 94/2007 e n. 99/2007; CTR di Venezia Mestre n. 7/2009 e n. 28/2008).
Conseguentemente si può asserire con relativa certezza che chi acquista invocando detto beneficio deve portare a termine l'edificazione entro il termine previsto dalla norma.
Ora la materia risulta disciplinata dall'art. 1 della tariffa Parte prima allegato A al DPR 26 aprile 1986 n. 131; art. 10 e  art. 1- bis della Tariffa annessa al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta ipotecaria e catastale di cui al D.L.vo 3 ottobre 1990 n. 347.

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