lunedì 30 aprile 2012

Le agevolazioni "prima casa" possono essere chieste in nome e per conto dell'erede defunto

Con la risoluzione 40/E, l'Agenzia delle Entrate ha  risolto affermativamente la questione concernente l’ammissibilità per l'erede defunto di usufruire dell'agevolazione "prima casa" (attraverso dichiarazione dell’erede di quest’ultimo).

Il caso prospettato all'Agenzia delle Entrate dall'interpellante si concretizzava nella possibilità  di poter chiedere, in nome e per conto della madre deceduta, le agevolazioni di cui all’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 e di poter autocertificare il possesso da parte della madre deceduta dei requisiti previsti dalla Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, del TUR. 

L'agenzia dopo una disamina circa le modalità e gli elementi costitutivi della dichiarazione  di cui all'articolo 69, comma 3 e comma 4 della L. 342/2000 risponde affermativamente e  conclude, asserendo che il beneficio "possa essere riconosciuto anche in relazione al trasferimento di casa di abitazione a favore di un erede, deceduto prima della presentazione della dichiarazione di successione, a condizione che in capo a tale soggetto sussistessero, alla data di apertura della successione, i requisiti previsti per fruire del regime di favore. "

E' evidente che in questo caso la dichiarazione dovrà essere resa dall'erede del defunto beneficiato (nel caso di specie: il figlio, in nome e per conto della madre), che attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attesterà per il defunto i presupposti che la legge richiede per conseguire il beneficio medesimo. 

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