Con la risoluzione 40/E, l'Agenzia delle Entrate ha risolto affermativamente la questione
concernente l’ammissibilità per l'erede defunto di usufruire dell'agevolazione
"prima casa" (attraverso dichiarazione dell’erede di quest’ultimo).
Il
caso prospettato all'Agenzia delle Entrate dall'interpellante si concretizzava nella possibilità di poter chiedere, in nome e per conto della
madre deceduta, le agevolazioni di cui all’articolo 69, comma 3, della
legge 21 novembre 2000, n. 342 e di poter autocertificare il possesso da
parte della madre deceduta dei requisiti previsti dalla Nota II-bis, posta
in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, del TUR.
L'agenzia dopo una
disamina circa le modalità e gli elementi costitutivi della dichiarazione
di cui all'articolo 69, comma 3 e comma 4 della L. 342/2000 risponde
affermativamente e conclude, asserendo che
il beneficio "possa essere riconosciuto anche in relazione al
trasferimento di casa di abitazione a favore di un erede, deceduto prima
della presentazione della dichiarazione di successione, a condizione che
in capo a tale soggetto sussistessero, alla data di apertura della
successione, i requisiti previsti per fruire del regime di favore. "
E' evidente che in
questo caso la dichiarazione dovrà essere resa dall'erede del defunto beneficiato
(nel caso di specie: il figlio, in nome e per conto della madre), che attraverso una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà attesterà per il defunto i presupposti che la legge
richiede per conseguire il beneficio medesimo.
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