domenica 22 aprile 2012

Le nuove società a responsabilità limitata per giovani in sintesi: SRLS


L'art. 3 del Decreto legge 1/20121 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27 pubblicata nella GU n.19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 18 ha introdotto la società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) con lo scopo di facilitare i giovani che vogliono creare un'impresa.

Il testo coordinato è entrato in vigore il 24 Marzo 2012.

La SRLS è disciplinata dal nuovo Art. 2463-bis Codice Civile.



Questo nuovo tipo sociale può essere formato solo da persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione.
Quindi è destinata esclusivamente ai "giovani".

La SRLS può essere composta da un socio unico o da una pluralità di soci (la norma infatti precisa che la costituzione può avvenire con contratto o atto unilaterale).

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico quindi con l'intervento del notaio.
I costi dell'atto  sono però azzerati visto che l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro imprese sono esenti da bolli e da diritti di segreteria, ed inoltre non sono neppure dovuti gli onorari notarili.

L'atto costitutivo (e quindi le regole che disciplinano la società) deve conformarsi al modello standard tipizzato con decreto del Ministro di Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico.
Tale modello ad oggi non c'è ancora, quindiper ora  non si può ancora procedere alla costituzione  della SRLS.
E' evidente che non potranno esserci pertanto negli statuti di queste società clausole particolari, tipo quelle in tema di circolazione delle quote (ad es. prelazione, gradimento), vista la rigidità dello schema cui è obbligatorio adeguarsi, né lo statuto sarà suscettibile di modifica durante la vita della società.

Il capitale sociale pari almeno  ad 1 (un) euro  deve essere comunque inferiore ad Euro 10.000,00 e deve essere interamente versato all'organo amministrativo all'atto della costituzione.

L'organo amministrativo può essere costituito solo da soci ed essere pluripersonale o  meno (amministratore unico).

La denominazione della società deve riportare la dicitura "societa' a responsabilita' limitata semplificata" e la denominazione completa, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Il requisito dell'età non è richiesto solo al momento della costituzione, ma anche durante la vita della società.
Infatti sono NULLE le cessioni di quote a persone prive di detto requisito.
Tale previsione determina l'implicita necessità che nessuno dei soci possa avere 35 anni o più.
Conseguentemente, se uno dei soci compie 35 anni, o esce dalla società o si deve necessariamente addottare un altro tipo societario (verbale di trasformazione della società).
La SRLS ovviamente può essere anche scelta come tipo sociale delle nuove società professionali.

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