L’imposta sostitutiva sui leasing immobiliari in corso al 1° gennaio 2011 andrà versata, entro il 31 marzo 2011, utilizzando esclusivamente i canali informatici dell’Amministrazione finanziaria e in un’unica soluzione.
E' quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2011, con il quale sono state anche approvate le specifiche tecniche da utilizzare anche per la trasmissione telematica dei dati catastali di immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga, dei contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio scorso (modello”CDC”).
Il provvedimento fa riferimento ai contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili, anche da costruire o in costruzione, in essere alla data del 1° gennaio 2011.
L’imposta è dovuta (solidalmente dai contraenti) anche per i leasing in relazione ai quali il locatario, entro il 31 dicembre 2010, abbia esercitato il diritto di riscatto, senza, però, che sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita; non è dovuta, invece, per i contratti rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà.
L'imposta sostitutiva è determinata applicando al valore del bene immobile finanziato l’aliquota del 2% per i fabbricati strumentali, del 3% per i fabbricati abitativi.
Da tale importo vanno poi scomputate le somme per l’imposta di registro (dal 1° gennaio dovuta solo in caso d’uso) pagate dall’inizio del contratto.
La cifra così ottenuta sarà scontata del 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.
Il periodo di durata residua del contratto deve essere computato a partire dal 1° gennaio 2011 fino alla data di esercizio del riscatto.
Il provvedimento fa riferimento ai contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili, anche da costruire o in costruzione, in essere alla data del 1° gennaio 2011.
L’imposta è dovuta (solidalmente dai contraenti) anche per i leasing in relazione ai quali il locatario, entro il 31 dicembre 2010, abbia esercitato il diritto di riscatto, senza, però, che sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita; non è dovuta, invece, per i contratti rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà.
L'imposta sostitutiva è determinata applicando al valore del bene immobile finanziato l’aliquota del 2% per i fabbricati strumentali, del 3% per i fabbricati abitativi.
Da tale importo vanno poi scomputate le somme per l’imposta di registro (dal 1° gennaio dovuta solo in caso d’uso) pagate dall’inizio del contratto.
La cifra così ottenuta sarà scontata del 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.
Il periodo di durata residua del contratto deve essere computato a partire dal 1° gennaio 2011 fino alla data di esercizio del riscatto.
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