domenica 7 marzo 2010

ATTI DIGITALI: NUOVA ERA PER IL NOTAIO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio,  in attuazione della delega al Governo in materia di "ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili", prevista dall'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n .69. *

Il decreto  è stato  redatto nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che raccoglie le disposizioni generali in materia di formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione temporale del documento informatico, nonché quelle in materia di firme elettroniche e di fruibilità dei dati informatici.

Presenta  quattro articoli:
- l' ART. 1 prevede modifiche alla legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n 89);
- l'ART . 2 prevede modifiche al Regolamento di esecuzione della legge notarile  (regio decreto  23 ottobre 1924, n . 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562);
- l'ART. 3 prevede modifiche alla legge che regolamenta il Consiglio Nazionale del Notariato (legge 3 agosto 1949, n . 577);

- l' ART. 4 prevede le Disposizioni di attuazione.


Il decreto introduce la possibilità (non l'obbligo) che tutta l'attività notarile sia svolta avvalendosi di supporti informatici, anziché  cartacei.
Ogni notaio dovrà essere munito di firma digitale (cioè di una firma basata su chiavi crittografate, considerata il sistema che offre maggiori garanzia di sicurezza).
La firma digitale verrà rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato, che svolgerà  l'attività di certificatore della firma stessa.

La firma digitale diventerà l'unico strumento operativo da utilizzarsi per la formazione, per la trasmissione e per la conservazione del documento informatico.



Il notaio dovrà custodire e ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma collegato al suo certificato.

L'atto pubblico informatico dovrà  essere ricevuto in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 della legge notarile (disciplinante  le attività che il notaio deve compiere nel procedimento di ricevimento dell' atto pubblico), cosicché verrà da un lato garantita l'uniformità di trattamento normativo con l'atto cartaceo e dall'altro permesso all'esercizio della funzione notarile mediante strumenti informatici di mantenere le  caratteristiche precipue di sicurezza e garanzia della forma tradizionale.
Il "nuovo" atto sarà caratterizzato:
a) dalla lettura che il notaio farà avvalendosi personalmente dei mezzi informatici;
b) nella sottoscrizione delle parti che potranno eseguire con firma elettronica, anche non qualificata (essendo la minor garanzia offerta sopperita dalla firma digitale del Notaio);
c) nella sottoscrizione digitale del Notaio in presenza delle parti.
Vi sarà così una totale equipollenza fra atto digitale e atto cartaceo con possibilità di allegati nelle due forme  e interscambiabilità fra le due modalità (ad es. copie cartacee di atti digitali e copie digitali di atti cartacei).
Il Consiglio Nazionale del Notariato creerà per tutti i Notai una struttura di conservazione degli atti che finanzierà con i soldi della categoria, senza oneri per lo Stato.
Anche gli atti di carta verranno trasferiti all'Archivio digitale in copia cosicché questo contenitore centralizzato conterrà tutta l'attività notarile (sia informatica che cartacea).
Lo schema di decreto prevede altresì:
a) che i repertori siano informatici (in sostituzione di quelli cartacei) nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n . 82;
b) che il  notaio abbia facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato.




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Articolo 65 (Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)
Gli atti pubblici di competenza del notaio, compresa la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché la rettifica di errori di trascrizione dei dati saranno sottoposti a procedure informatiche e telematiche assicurando in ogni caso la certezza, la sicurezza e la correttezza dello svolgimento della funzione notarile.

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