L'Agenzia delle Entrate per la lotta all'evasione utilizza diverse metodologie di accertamento diverse nei presupposti:
a) l'accertamento sintetico;
b) il redditometro.
L'accertamento sintetico trova il proprio fondamento normativo nell'art. 38, comma 4^ del D.p.r. 600/73 *.
Si fonda sulle, spese, consumi e investimenti del contribuente, elementi che fanno presumere un reddito non dichiarato fedelmente.
L'accertamento scatta quando il reddito presunto attraverso le spese supera di almeno un quarto il reddito dichiarato.
Con il redditometro, i fatti-indice, che generano una presunzione di maggior reddito rispetto a quello risultante ufficialmente, vengono determinati da decreti ministeriali.
Basterà che il contribuente possegga tali elementi, che automaticamente gli verrà attribuito un reddito in misura determinata attraverso i coefficienti ministeriali.
Vengono utilizzati anche elementi diversi dai beni-indice (ad esempio: viaggi, iscrizioni a circoli prestigiosi, iscrizioni in scuole private).
Quindi il sintetico si basa sulla spesa, il redditometro sul possesso dei beni indice.
Basterà che il contribuente possegga tali elementi, che automaticamente gli verrà attribuito un reddito in misura determinata attraverso i coefficienti ministeriali.
Vengono utilizzati anche elementi diversi dai beni-indice (ad esempio: viaggi, iscrizioni a circoli prestigiosi, iscrizioni in scuole private).
Quindi il sintetico si basa sulla spesa, il redditometro sul possesso dei beni indice.
L'agenzia delle Entrate ha fatto emergere con la circolare 12/E/2010 la tendenza ad utilizzare sempre di più il metodo sintetico per la progressiva maggior accessibilità dei dati derivata dai flussi tecnologici e dall'acquisizione di dati dal territorio.
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Articolo 38
Accertamento sintetico - rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche.
L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate
nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da
quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da
quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei quattro precedenti.
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).