I commi da 35 a 40 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2026 (Legge 30 dicembre 2025 n. 199) ripropongono ancora una volta le agevolazioni per operazioni di assegnazione e cessione di beni ai soci, nonché di trasformazione in società semplice.
Tale disciplina era stata infatti già prevista in passato con disciplina pressoché identica (2016 con proroga nel 2017, 2022 con proroga nel 2023, 2025 con questa nuova proroga nel 2026), al fine di permettere di svuotare e cancellare società inattive.
Assegnazione e cessione di beni ai soci (commi 35-40)
In estrema sintesi, il legislatore permette alle s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., che entro il 30 settembre 2026 assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli indicati nell'art. 43 comma 2 primo periodo T.U.I.R. (diversi cioè da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa) o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, di applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
L'imposta sostitutiva è:
- dell'8% sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto (ovvero del **10,5%** per società non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti)
- del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate
L'imposta sostitutiva deve essere versata per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per la restante parte entro il 30 novembre 2026.
Per le assegnazioni e le cessioni di cui sopra le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
La normativa si applica a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
Le medesime agevolazioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni di cui sopra e che si trasformano in società semplice entro il 30 settembre 2026.
Estromissione agevolata per imprenditori individuali (comma 41)
Il comma 41 prevede l'estromissione agevolata di beni dal regime di impresa richiamando le disposizioni di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 208/2015, applicabili alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati posseduti alla data del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.
I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.
Per i soggetti che si avvalgono di questa disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.
Scadenze principali:
-30 settembre 2026: termine per assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate
-30 settembre 2026: versamento del 60% dell'imposta sostitutiva
-30 novembre 2026: versamento del saldo (40%) dell'imposta sostitutiva e prima rata per estromissione
-31 maggio 2026: termine per le estromissioni agevolate
-30 giugno 2027: seconda rata imposta sostitutiva per estromissioni

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