lunedì 5 gennaio 2026

ASSEGNAZIONI, TRASFORMAZIONI E ESTROMISSIONI DI BENI AGEVOLATE (Commi da 35 a 40 e comma 41 della Legge di Bilancio 2026)


I commi da 35 a 40 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2026 (Legge 30 dicembre 2025 n. 199) ripropongono ancora una volta le agevolazioni per operazioni di assegnazione e cessione di beni ai soci, nonché di trasformazione in società semplice.

Tale disciplina era stata infatti già prevista in passato con disciplina pressoché identica (2016 con proroga nel 2017, 2022 con proroga nel 2023, 2025 con questa nuova proroga nel 2026), al fine di permettere di svuotare e cancellare società inattive.

Assegnazione e cessione di beni ai soci (commi 35-40)

In estrema sintesi, il legislatore permette alle s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., che entro il 30 settembre 2026 assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli indicati nell'art. 43 comma 2 primo periodo T.U.I.R. (diversi cioè da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa) o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, di applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

L'imposta sostitutiva è:

- dell'8% sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto (ovvero del **10,5%** per società non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti)

- del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate

L'imposta sostitutiva deve essere versata per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Per le assegnazioni e le cessioni di cui sopra le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

La normativa si applica a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Le medesime agevolazioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni di cui sopra e che si trasformano in società semplice entro il 30 settembre 2026.

Estromissione agevolata per imprenditori individuali (comma 41)

Il comma 41 prevede l'estromissione agevolata di beni dal regime di impresa richiamando le disposizioni di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 208/2015, applicabili alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati posseduti alla data del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.

Per i soggetti che si avvalgono di questa disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Scadenze principali:

-30 settembre 2026: termine per assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate

-30 settembre 2026: versamento del 60% dell'imposta sostitutiva  

-30 novembre 2026: versamento del saldo (40%) dell'imposta sostitutiva e prima rata per estromissione

-31 maggio 2026: termine per le estromissioni agevolate

-30 giugno 2027: seconda rata imposta sostitutiva per estromissioni

Calcolo dell'usufrutto ai fini fiscali – Anno 2026


È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025 il Decreto 10 dicembre 2025 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha variato la misura del saggio degli interessi legali.

A decorrere dal 1° gennaio 2026 essa viene pertanto ridotta e stabilita all'1,60% in ragione d'anno, mentre nel 2025 era il 2,00%.

Per quanto riguarda l'adeguamento dei coefficienti per il calcolo del valore dell'usufrutto e delle rendite o pensioni si dovrà comunque tener conto di quanto introdotto dal D.Lgs. 139/2024 che:

a) con l'art. 2, comma 1, lettera r) ha modificato l'art. 46 del DPR 131/1986 introducendo il nuovo comma 5-ter;

b) con l'art. 1, comma 1, lettera r) ha modificato l'art. 17 del D.Lgs. 346/1990, introducendo il nuovo comma 1-ter,

in base ai quali ai fini della determinazione dei relativi valori non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5%, saggio pertanto più elevato rispetto a quello degli interessi legali appena fissato per l'anno 2026 e pari a quello già utilizzato negli anni 2024 e 2025.

La tabella con le percentuali di calcolo, ai fini fiscali, dell'usufrutto e della nuda proprietà, in vigore dal 1° gennaio 2026 rimane quindi invariata rispetto a quella già applicata nel 2024 e nel 2025.

Dette percentuali sono state calcolate prendendo come riferimento il tasso di interesse del 2,5%, e avuto riguardo al prospetto dei coefficienti allegato (Allegato 1) al D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 (Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA), così come confermato nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 2025, pubblicato in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2025 (Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni per l'anno 2026).

Tabella percentuali usufrutto e nuda proprietà - Anno 2026

Età usufruttuario Valore usufrutto Valore nuda proprietà
da 0 a 20 95% 5%
da 21 a 30 90% 10%
da 31 a 40 85% 15%
da 41 a 45 80% 20%
da 46 a 50 75% 25%
da 51 a 53 70% 30%
da 54 a 56 65% 35%
da 57 a 60 60% 40%
da 61 a 63 55% 45%
da 64 a 66 50% 50%
da 67 a 69 45% 55%
da 70 a 72 40% 60%
da 73 a 75 35% 65%
da 76 a 78 30% 70%
da 79 a 82 25% 75%
da 83 a 86 20% 80%
da 87 a 92 15% 85%
da 93 a 99 10% 90%

Rendite e pensioni perpetue o a tempo indeterminato

Il medesimo Decreto MEF 24 dicembre 2025 conferma che il valore del multiplo da utilizzare per il calcolo delle rendite (o pensioni) perpetue o a tempo indeterminato è pari a 40 volte l'annualità, in applicazione dell'art. 46, comma 2, lettera a) del TUR e dell'art. 17, comma 1, lettera a) del TUS.