La
Guida “Il Leasing immobiliare abitativo” nasce da collaborazione tra
Assilea (Associazione Italiana Leasing), il Consiglio Nazionale del Notariato
con l’adesione di 11 tra le principali Associazioni dei Consumatori (Adiconsum,
Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori-ACP,
Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del
Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) ed è stata realizzata con il
contributo del Dipartimento delle Finanze (Ministero dell’Economia e delle
Finanze).
La guida chiarisce le caratteristiche fondamentali del leasing immobiliare
abitativo e i dubbi più frequenti, le tutele per il cittadino e i regimi
fiscali applicabili.
https://sites.google.com/site/beatricerizzolatti/guide
I soggetti
Il
leasing immobiliare abitativo è fruibile dai soggetti con reddito complessivo
non superiore a 55.000 euro, purché privi di abitazione principale.
Per
l’individuazione della soglia del reddito si può fare riferimento al reddito dichiarato nel quadro RN 1 dell’ultima
dichiarazione dei redditi presentata.
I vantaggi fiscali
I
titolari dei contratti stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31.12.2020,
potranno portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi i costi del
leasing “prima casa” in misura più vantaggiosa rispetto alle agevolazioni
concesse per mutui ipotecari.
In particolare, per i giovani
sotto i 35 anni all'atto della stipula del contratto e con reddito
complessivo non superiore a 55.000 euro gli incentivi fiscali sono:
-
la
detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing (fino ad un importo massimo di 8
mila euro annui);
-
la
detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto (fino ad un importo massimo di
20 mila euro).
Per i soggetti con età uguale o superiore a 35 anni e con reddito
complessivo non superiore a 55.000 euro gli incentivi fiscali sono:
-
la
detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing (fino ad un importo massimo di 4
mila euro annui);
-
la
detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto (fino ad un importo massimo di
10 mila euro).
Sia per gli under 35 che per gli over 35, l’imposta di registro
sull’acquisto dell’abitazione “prima casa” è
ridotta all’1,5% e questo rende più conveniente per i privati il ricorso al
leasing rispetto al mutuo ipotecario.
Mutuo
|
Privato
|
Costruttore
|
Imposta di registro
|
2%
|
200 euro
|
Ipotecaria
|
50 euro
|
200 euro
|
catastale
|
50 euro
|
200 euro
|
Leasing
|
Privato
|
Costruttore
|
Imposta di registro
|
1,5%
|
200 euro
|
Ipotecaria
|
200 euro
|
200 euro
|
catastale
|
200 euro
|
200 euro
|
Nel caso di leasing l’imposta di
registro è calcolata sul prezzo di acquisto, perché non è applicabile il
meccanismo del prezzo-valore.
Il contratto
Con la stipula
del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing (banca o intermediario
finanziario autorizzato da Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di
leasing) assume l’obbligo ad acquistare o anche a far costruire l'immobile, su
scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che lo riceve
in uso per un tempo determinato a fronte di un corrispettivo periodico
(canone). Alla scadenza del contratto,
l'utilizzatore ha la facoltà di riscattare la proprietà
del bene, pagando il prezzo stabilito dal contratto.
Gli
immobili
Le
agevolazioni fiscali prescindono dalle caratteristiche oggettive dell’immobile:
le detrazioni spettano a qualsiasi abitazione anche se appartenente alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (queste ultime escluse invece dalle
agevolazioni “prima casa” per l’imposta di registro). Può trattarsi di un fabbricato
ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile, un fabbricato a uso
abitativo da costruire su uno specifico terreno, un fabbricato a uso abitativo
in corso di costruzione e da completare o anche un fabbricato abitativo da
ristrutturare.
Il
leasing cointestato
Nel caso di un leasing “prima casa” cointestato a soggetti in
possesso dei requisiti (ciascuno con un reddito complessivo non superiore a
55.000 euro e un’età inferiore a 35 anni), le agevolazioni IRPEF (detrazioni)
spettano a ciascun soggetto in misura proporzionalmente corrispondente alla
percentuale di intestazione del contratto.
Iva
al 4% anziché al 10%
Qualora
la società di leasing acquisti l’abitazione dal costruttore (soggetto passivo
Iva), si applica l’aliquota Iva ridotta del 4%. L’Iva, così come le imposte
d’atto e le spese notarili e peritali sull’immobile, può essere finanziata
dalla società di leasing.
LE TUTELE DEL CONSUMATORE
Per la sospensione dei pagamenti
Il
leasing prima casa prevede una norma unica
nel suo genere che tutela il cliente, il quale può richiedere la
sospensione del contratto in caso di perdita del lavoro sia del rapporto
subordinato, sia dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza
commerciale e altri rapporti di collaborazione (art. 409, numero 3 c.p.c.),
anche se non a carattere subordinato. La sospensione del contratto non è però
prevista nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di recesso
datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, di
risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di
anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
La
sospensione, in ogni caso, non determina l’applicazione di alcuna commissione o
spese d’istruttoria e avviene senza richieste di garanzie aggiuntive.
Nella risoluzione del contratto
In caso in cui il cliente si renda
inadempiente nel pagamento dei canoni dovuti, alla società di leasing è
consentito, per il rilascio dell'immobile, di agire con il procedimento per
convalida di sfratto (art. 1, co. 81, legge 28 dicembre 2015 n. 208), ossia con
lo stesso procedimento previsto dalla legge per le locazioni ordinarie per il
caso di morosità dell’inquilino. Il giudice competente è sempre il tribunale
del luogo in cui si trova il bene oggetto dello sfratto.
La Legge di Stabilità 2016 prevede
che nella successiva attività di vendita e ricollocazione del bene la società
di leasing deve attenersi a criteri di
trasparenza e pubblicità nei confronti dell’utilizzatore inadempiente (art. 1,
comma 78, legge 28 dicembre 2105 n. 208):
- deve adottare procedure che garantiscano
il miglior risultato possibile nell’interesse anche dell’utilizzatore
inadempiente;
- una volta venduto e/o ricollocato
il bene, la società di leasing dovrà restituire all’utilizzatore
inadempiente quanto ricavato dalla vendita e/o ricollocazione, al netto delle seguenti somme che ha il diritto
di trattenere:
- la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data
della risoluzione;
- i canoni successivi alla risoluzione attualizzati;
- spese condominiali eventualmente sostenute,
assicurazioni, costi tecnico/legali, ecc.;
- il prezzo pattuito per l’esercizio del riscatto
finale.
In caso di fallimento del
concedente
In caso di fallimento ovvero liquidazione coatta
amministrativa-risoluzione della banca o della società di leasing, il contratto
di leasing prosegue regolarmente e si applica la disciplina prevista dalla
legge fallimentare.
I VANTAGGI DEL LEASING PRIMA CASA
Non
ci sono costi di iscrizione e cancellazione di ipoteca
L’imposta
di registro sull’atto di acquisto è ridotta
Il canone leasing è detraibile
Il prezzo di riscatto è detraibile nell’anno
Il
maggior appeal del contratto di leasing finanziario per gli under 35 rispetto a
un mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale è dato dal fatto
che nel primo caso la detrazione è del 19% fino a un importo massimo dei canoni
(quota capitale e quota interessi) di 8 mila euro l’anno, mentre, nel caso del
mutuo, la detrazione del 19% è per un importo massimo di euro 4 mila e riguarda
la sola quota degli interessi passivi.
Inoltre,
a parte il maggior valore finanziato rispetto al mutuo, nel leasing non si paga
l’imposta sostitutiva (0,25%) che si versa sul mutuo.
Il
leasing è anche più vantaggioso rispetto al rent to buy, il contratto in cui si
fondono un contratto di locazione e un preliminare di vendita di un immobile,
rispetto al quale prevede tempi in cui esercitare il riscatto ben più lunghi e
vantaggi fiscali.
I vantaggi fiscali del Leasing
prima casa sono cumulabili con altre agevolazioni (50% dell’IVA dovuta
sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione ad alto standard energetico,
interventi di riqualificazione energetica degli edifici).
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