sabato 5 marzo 2016

Costituire un fondo patrimoniale non basta a configurare il reato di sottrazione fraudolenta

La Cassazione nella Sentenza 4 marzo 2016 n. 9154 ha affermato che la costituzione di un fondo patrimoniale configura il reato di fraudolenta sottrazione di beni alla procedura di riscossione coattiva (articolo 11, comma 1, Dlgs 74/2000) solo quando metta in concreto pericolo l’esito favorevole della procedura esattoriale, mentre  non si configura quando il soggetto che ha istituito il fondo patrimoniale sia titolare di un patrimonio, non vincolato nel fondo patrimoniale, di valore sufficiente a soddisfare la pretesa erariale.

Bisogna ricordare a tal proposito di fare molta attenzione alle operazioni che si pongono in essere in presenza di debiti tributari.
Infatti l’articolo 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, comma 1, Dlgs 74 /2000) stabilisce al primo comma: "E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

I Giudici della Suprema Corte hanno tuttavia ritenuto (accogliendo la tesi difensiva) che il giudice di merito debba considerare se  l’indagato sia proprietario di altri beni, di valore rilevante, rimasti fuori dal fondo e sufficienti  a soddisfare le pretese del fisco.
La Cassazione ritiene infatti che, a fronte della costituzione di un fondo patrimoniale, occorre accertare, ai fini della sussistenza del reato di cui all’articolo 11, Dlgs 74/2000, che nell’operazione posta in essere sussistano gli elementi costitutivi della sottrazione fraudolenta.

Il processo di merito deve dunque individuare quali siano gli aspetti dell’operazione economica che abbiano piegato la causa tipica del negozio posto in essere al solo scopo di evitare il pagamento del debito tributario.
"La scelta del coniugi di costituire il fondo rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell’indirizzo economico e delle esigenze del nucleo familiare». 
Inoltre, sotto il profilo della prova della sussistenza del dolo specifico di frode, ricorre la necessità di dimostrare che la costituzione del fondo patrimoniale abbia in concreto messo in pericolo la garanzia patrimoniale. 

Ne consegue che, qualora esistano beni non inclusi nel fondo e di un valore tale da costituire un’adeguata garanzia, il giudice di merito deve  fornire una motivazione sulla ragione per cui la costituzione del fondo patrimoniale rappresenterebbe, in ogni caso, uno strumento idoneo a rendere più difficoltoso il recupero del credito erariale.

In ogni caso, chi si trova in siffatte situazioni ed il professionista chiamato alla stipula dell'atto DEVE fare molta attenzione a verificare tutti gli aspetti ove non incorrere nella fattispecie.

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