DECRETO
19 dicembre 2013
Rilevazione
dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge
sull'usura, relativamente al trimestre 1° luglio 2013 - 30 settembre
2013. (13A10643)
(GU
Serie Generale n.303 del 28-12-2013)
ALLEGATO
A
RILEVAZIONE
DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE
SULL'USURA (*)
MEDIE
ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL
VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO
PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE:
1°LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2013.
APPLICAZIONE
DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2014
CATEGORIE
DI OPERAZIONI
|
CLASSI
DI IMPORTO
in
unità di euro
|
TASSI
MEDI
(su
base annua)
|
TASSI
SOGLIA
(su
base annua)
|
APERTURE
DI CREDITO
IN
CONTO CORRENTE
|
fino
a 5.000
oltre
5.000
|
11,42
10,06
|
18,2750
16,5750
|
SCOPERTI
SENZA AFFIDAMENTO
|
fino
a 1.500
oltre
1.500
|
16,19
15,29
|
24,1900
23,1125
|
ANTICIPI
E SCONTI COMMERCIALI
|
fino
a 5.000
da
5.000 a 100.000
oltre
100.000
|
8,92
8,03
5,49
|
15,1500
14,0375
10,8625
|
FACTORING
|
fino
a 50.000
oltre
50.000
|
7,49
4,54
|
13,3625
9,6750
|
CREDITI
PERSONALI
|
|
11,99
|
18,9875
|
ALTRI
FINANZIAMENTI
ALLE
FAMIGLIE E ALLE IMPRESE
|
|
10,66
|
17,3250
|
PRESTITI
CONTRO CESSIONE
DEL
QUINTO DELLO STIPENDIO
E
DELLA PENSIONE
|
fino
a 5.000
oltre
5.000
|
11,46
11,35
|
18,3250
18,1875
|
LEASING
AUTOVEICOLI
E
AERONAVALI
|
fino
a 25.000
oltre
25.000
|
7,88
7,55
|
13,8500
13,4375
|
LEASING
IMMOBILIARE
-
A TASSO FISSO
-
A TASSO VARIABILE
|
|
6,58
4,99
|
12,2250
10,2375
|
LEASING
STRUMENTALE
|
fino
a 25.000
oltre
25.000
|
8,58
6,13
|
14,7250
11,6625
|
CREDITO
FINALIZZATO
ALL'ACQUISTO
RATEALE
|
fino
a 5.000
oltre
5.000
|
12,26
9,95
|
19,3250
16,4375
|
CREDITO
REVOLVING
|
fino
a 5.000
oltre
5.000
|
16,99
12,26
|
24,9900
19,3250
|
MUTUI
CON GARANZIA IPOTECARIA
-
A TASSO FISSO
-
A TASSO VARIABILE
|
|
5,11
3,81
|
10,3875
8,7625
|
AVVERTENZA:
AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI
DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE
AUMENTATI DI UN QUARTO, CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4
PUNTI PERCENTUALI. LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON
PUÒ SUPERARE GLI 8 PUNTI PERC.LI
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