I vertici del Comitato unitario permanente degli ordini e dei collegi professionali (CUP), sul tema della costituzione delle società tra professionisti, la cui disciplina è contenuta nella Legge di Stabilità n. 183/2011, hanno denunciato come sia impossibile allo stato attuale per gli ordini e per i collegi professionali rilasciare alle società tra professionisti la certificazione, che attesti l’avvenuta iscrizione presso gli ordini stessi.
Invero in mancanza dei regolamenti attuativi richiamati dalla legge di stabilità e non ancora emanati, non esiste ancora alcuna indicazione specifica sulle modalità di iscrizione negli albi professionali delle società tra professionisti.
Fino a quando permarrà questa condizione di incertezza, anche se le società tra professionisti saranno regolarmente iscritte al Registro delle imprese, non potranno svolgere la propria attività, proprio perché non sono ancora state definite le regole che dovranno applicare gli ordini per l’iscrizione agli albi delle società.
Inoltre il CUP ha anche sottolineato altri punti di rilievo in merito alla contestatissima norma:
- la legge 183/2011 non può aver intaccato l'esercitabilità dell'attività professionale in forma associata (nonostante l'abrogazione della legge 1815/1939);
- le Srl unipersonali non sarebbero ammissibili, vista la finalità della norma (esrcizio delle attività professionali in forma associata);
- le St non sarebbero assoggettabili alla legge fallimentare;
- le Stp dovrebbero ritenersi produttrici di reddito d'impresa e quindi dovrebbe prevalere l'attività non imprenditoriale;
- l'oggetto sociale deve espressamente prevedere l'esclusività dell'attività professionale esercitata.
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