L'art. 13 comma 14 ter della Manovra Salva Italia ( D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011) ha sancito l'obbligo di accatastare, entro il 30 novembre 2012, al Catasto fabbricati, tutti i fabbricati rurali iscritti nei fabbricati terreni, con esclusione solo degli immobili che non hanno un'autonoma capacità reddituale (ex art. 3 D.M. 2 gennaio 1998 n. 28) senza alcuna eccezione.
Viene quindi eliminata qualunque distinzione circa l'epoca di ultimazione degli stessi.
Tale decisione del legisatore diventa conseguenza necessaria dell'assoggettamento IMU dei fabbricati rurali -si veda post dell'8 gennaio 2012.
Dal 28 dicembre 2011 non possono essere ricevuti atti notarili (translativi e/o divisioni) aventi ad oggetto fabbricati rurali ancora iscritti al solo Catasto Terreni seppur dotati dei requisiti fiscali di ruralità e indipendentemente dall'epoca della realizzazione.
Circa la categoria catastale attribuibile, non è più necessario ai fini IMU ottenere la categoria catastale A/6 o D/10, in quanto la disposizione che condizionava la ruralità a dette categorie è stata abrogata dall'art. 13 del D.L. 201/2011.
Tuttavia i contribuenti che non l'hanno fatto dovranno preoccuparsi per le conseguenze ICI derivanti dalla diversa classificazione, soprattutto laddove sussistessero contenziosi con i Comuni avanti le Commissioni Tributarie (si ricorda infatti che secondo numerosissimi pronunciati della Cassazione per avere l'esenzione ICI è necessario che il fabbricato sia iscritto se abitativo come A/6, se strumentale D/10).
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