E' il 30 settembre il termine ultimo per i proprietari dei fabbricati che hanno i requisiti di ruralità o coloro che vantano un diritto reale su detti fabbricati per inoltrare la comunicazione di variazione catastale all'Agenzia del Territorio, necessaria per il riconoscimento di ruralità.
Si tratta di un onere di notevole importanza perchè qualora non vi si provveda non si potrà scuramente beneficiare dell'esenzione Ici per le case rurali e forse in generale all'esenzione delle altre imposte..
La comunicazione deve essere accompagnata da un'attestazione da cui risulti il possesso dei requisiti di ruralità dal 1^ gennaio 2006.
L'Agenzia del Territorio dovrà verificare l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 del Dl 557/93.
In caso di mancata pronuncia dell'Agenzia del territorio entro il detto termine, il possessore può assumere in via provvisoria, per ulteriori dodici mesi, la categoria richiesta; qualora la attribuzione sia negata, il contribuente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, interessi di mora e sanzioni raddoppiate rispetto alla vigente normativa .
Si tratta un effetto dell'emanazione dell'articolo 7 commi 2- bis , 2- ter e 2- quater del decreto legge n.70 del 13 maggio 2011, convertito in legge N.106 del12 luglio 2011 che testualmente recita:
"2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile richiesti di cui al citato articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni.2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori 12 mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.2-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale."Tale disposizione è stata dettata per sanare il recente contrasto creatosi fra la giurisprudenza della Corte di Cassazione che in numerosi pronunciati ha ritenuto che i soli fabbricati censibili o censiti in categoria A/6 e D/10 potessero accedere al beneficio dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili e la posizione dell'Agenzia del Territorio e dei contribuenti che a seguito dell'introduzione dell'articolo 9 comma 3- ter del DL 557/93 legittimamente inserivano nel catasto dei fabbricati anche le costruzioni rurali (necessarie allo svolgimento dell'attività agricola, siano esse strettamente strumentali o abitative), secondo un classamento che prescindeva dalla qualità rurale dell'immobile.
La categoria A/6 "abitazioni di tipo rurale" del resto non veniva attribuita dalla stessa Agenzia del Territorio in quanto corrispondeva secondo le indicazioni del 1939 ad un abituro contadino senza servizi o poco più.
In ossequio a tale disposizione, legittimamente, in passato si è proceduto all'inserimento nel catasto dei fabbricati delle costruzioni rurali abitative secondo le ordinarie categorie catastali e, altrettanto legittimamente, non si è proceduto a variazione catastale in caso del venir meno del riconoscimento della ruralità.
Ora invece si torna con tutti i dubbi del caso al passato e si deve per mantenere i benefici fiscali a ricondurre tutte le abitazioni rurali a detta categoria .Anche se l'Agenzia del Territorio pensa di mantenere la rendita catastale precedente che tanto per detti immobili non verrebbe utilizzata.
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