La Corte suprema di Cassazione - Sezione III Penale - con sentenza del 15 giugno 2011 n. 23986 ha stabilito che ai fini della configurazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è necessario, sotto il profilo psicologico, il dolo specifico (cioè il fine di sottrarsi a detto pagamento), sotto il profilo materiale, il compimento di un'azione fraudolenta volta a vanificare la riscossione, riscossione che non deve essere in atto, ma può configurarsi come un'evenienza futura.
Nel caso in esame la costituzione del fondo è stata individuata come condotta idonea ad integrare la fattispecie.
La Corte ha ritenuto il fondo, avente ad oggetto immobili, privo di giustificazione e quindi fraudolento, in quanto posto in essere subito dopo una verifica fiscale.
Vedi post del 6 dicembre 2009
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