A seguito del Decreto Sviluppo (Decreto-legge 13 maggio 2011 , n. 70 convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011) e della Manovra finanziaria (Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164), ecco in sintesi le principali novità apportate alle agevolazioni del 36% e 55%.
1) La ritenuta d'acconto effettuata da Banche e Poste su bonifici incassati dagli esecutori dei lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, è stata ridotta dal 10% al 4% (articolo 23 del D.L. 98/2011).
La nuova misura della ritenuta si applica ai bonifici effettuati dal 6 luglio 2011.
La ritenuta non viene applicata se il beneficiario della detrazione del 55% è un'impresa in quanto in questo caso non è necessario il bonifico come mezzo di pagamento.
Si ricorda che il bonifico non è dovuto per le detrazioni connesse a restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia "riguardanti interi fabbricati" eseguiti dal 1^ gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 da Imprese e da Cooperative che provvedano alla successiva alienazione e assegnazione entro il 30 giugno 2013.
La base imponibile su cui viene effettuata la ritenuta è calcolata forfettariamente scorporando dall'importo del bonifico un aliquota Iva del 20%.
Nei casi in cui si debba applicare una ritenuta d'acconto (del 20% -se il prestatore è un professionista- o del 4% se il committente è un condominio-) i committenti devono pagare la fattura al lordo della ritenuta, in quanto la normativa speciale della ritenuta del 4% prevale sulla norma generale.
2) Non è più necessario nelle fatture relative a lavori rientranti in quelli che danno diritto alle detrazioni del 36% e 55% indicare il costo della manodopera utilizzata per i lavori (decorrenza 14 maggio 2011) in base all'Articolo 7, Comma 2 lettera q) del Decreto sviluppo.
Detto obbligo era stato introdotto dal D.L. 223 del 4 luglio 2006.
Attenzione: non è venuto meno l'obbligo di inviare, prima dell'inizio dei lavori, con raccomandata con ricevuta di ritorno all'ASL competente, la comunicazione prevista dall'articolo 99 comma 1 del D.L. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).
Questa comunicazione si rende necessaria nei seguenti casi:
a) in cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea di più imprese;
b) in cantieri che inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera ricadono nella lettera a);
c) in cantieri in cui opera un'impresa la cui entità di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
Detto obbligo era stato introdotto dal D.L. 223 del 4 luglio 2006.
3) Non è più necessaria la comunicazione all'Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Pescara) al fine di poter beneficiare della detrazione del 36% (Articolo 7, Comma 2 lettera q) del Decreto Sviluppo).
La comunicazione viene sostituita dall'indicazione nella dichiarazione dei redditi:
-dei dati catastali;
-degli altri dati richiesti dal controllo (codice fiscale del beneficiario)
-in caso di lavori eseguiti dal detentore dell'immobile degli estremi di registrazione del contratto in base al quale si detiene l'immobile;
Tutti i documenti relativi alle opere eseguite devono essere conservati ed esibiti se richiesti dall'Agenzia delle Entrate.
La norma si applica sicuramente a tutti gli interventi iniziati dal 14 maggio 2011 - per quelli iniziati anteriormente è prudente inviare la comunicazione in attesa di chiarimenti da parte dell'amministrazione.
La novità è di grande rilievo se se si considera che il mancato invio, sin d’oggi,
era causa di decadenza del diritto di fruire del beneficio fiscale.
Attenzione: non è venuto meno l'obbligo di inviare, prima dell'inizio dei lavori, con raccomandata con ricevuta di ritorno all'ASL competente, la comunicazione prevista dall'articolo 99 comma 1 del D.L. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).
Questa comunicazione si rende necessaria nei seguenti casi:
a) in cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea di più imprese;
b) in cantieri che inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera ricadono nella lettera a);
c) in cantieri in cui opera un'impresa la cui entità di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
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