Se una persona vende entro i cinque anni la casa acquistata con i benefici prima casa, decade dall'agevolazione ottenuta, salvo che riacquisti entro un anno un altro immobile da adibire ad abitazione principale (nota II bis comma 4 articolo 1 della Tariffa Parte I, allegata al DPR 131/1986).
Vista la genericità dell'espressione si è sempre ritenuto possibile che il nuovo acquisto potesse riguardare:
a) la piena e intera proprietà;
b) una quota dell'immobile (si pensi al caso di coniugi in separazione);
c) nuda proprietà o diritti reali limitati,
il tutto indipendentemente dall'oggetto del primo acquisto, che non deve essere omogeneo.
La Cassazione ora con sentenza n. 13291 del 17 gennaio 2011 ha stabilito che non evita la decadenza del contribuente un acquisto di quota "non significativa, di per sé, della concreta possibilità di disporre del bene, sì da poterlo adibire a propria abitazione".
Nella specie il trasferimento riguardava una quota di comproprietà di 4 millesimi.
Una quota così piccola non attribuisce all'acquirente -secondo la Suprema corte- il potere di disporre dell'immobile come abitazione principale e quindi non impedisce la decadenza del beneficio prima casa.
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