lunedì 31 gennaio 2011

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA


PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1°LUGLIO– 30 SETTEMBRE 2010
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2011

CATEGORIE
DI OPERAZIONI
CLASSI DI IMPORTO
IN UNITÀ DI EURO
TASSI MEDI
(su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
fino a 5.000
oltre 5.000
11,13
9,02
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO

fino a 1.500
oltre 1.500
15,64
13,54
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI
fino a 5.000
da 5.000 a 100.000
oltre 100.000
6,05
6,03
3,87
FACTORING
fino a 50.000
oltre 50.000
5,41
3,56
CREDITI PERSONALI


11,30
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE

11,98
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE
fino a 5.000
oltre 5.000
14,28
11,40
LEASING
-         AUTOVEICOLI E AERONAVALE

-         IMMOBILIARE
-         STRUMENTALE

fino a 25.000
oltre 25.000

fino a 25.000
oltre 25.000

8,36
6,91
3,57
8,58
5,03
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE
fino a 5.000
oltre 5.000
11,82
10,70
CREDITO REVOLVING
fino a 5.000
oltre 5.000
17,28
12,75
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA:
- A TASSO FISSO
- A TASSO VARIABILE


4,19
2,68


AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.

_______________

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI
GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.     
Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.     
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).     
Per le operazioni di “credito personale”, “credito finalizzato”, “leasing”, “mutuo”, “altri finanziamenti” e “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione” i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le “aperture di credito in conto corrente”, gli “scoperti senza affidamento”, il “credito revolving e con utilizzo di carte di credito”, gli “anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale” e le operazioni di “factoring” - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.     
La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.     
I dati relativi agli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.     
La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.     
La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.     
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 (1). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti (2).   

____________
(1)               Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrastousura/Normativa/Istrusuraago09-istruzioni.pdf). 

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente - ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing (“autoveicoli e aeronavale”, “immobiliare” e “strumentale”); sono stati separati i TEG pubblicati per il “credito finalizzato” e il “credito revolving” ; la categoria residuale “altri finanziamenti” non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).     
Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto “non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti” è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.     
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30 mila euro.     
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.     
Dopo aver aumentato i tassi della metà, come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.     
Rilevazione degli interessi di mora    
Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.     
In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.    

mercoledì 26 gennaio 2011

Testo Unico Bancario: Principali novità apportate dal Dlgs 13 agosto 2010 (come modificato dal D.lgs . 218/2010)


Fonti normative: Dlgs  13 agosto  2010  (pubblicato in G.U. 4 settembre 2010 n. 207), come modificato dal D.lgs 14 dicembre 2010 n. 218   (pubblicato in G.U. 18 dicembre 2010 n. 295).


Il decreto e' stato emanato in attuazione della Direttiva Comunitaria 2008/48/CE al fine di accrescere le tutele del consumatore in relazione al credito al consumo, ma ha cercato altresi' di coordinare il testo unico bancario (D.lgs. 1settembre 2010 n. 385) con le semplificazioni dettate dal decreto Bersani-bis (D.L. 31 gennaio 2007 n. 40). 


ENTRATA IN VIGORE: 2 gennaio 2010


CANCELLAZIONE SEMPLIFICATA DELLE IPOTECHE
Norme attualmente disciplinanti la fattispecie: 
1)
(introdotta dall'art. 5 D.Lgs 141/2010)
Art. 40-bis T.U. BANCARIO
Cancellazione delle ipoteche
 
1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ancorche' annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita. 

3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalita' previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma. 4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino l'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2. 

5. Per gli atti previsti dal presente articolo non e' necessaria l'autentica notarile.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza 
obbligatoria ai loro iscritti.

2)
(introdotta dall'art. 6 Dlgs 141/2010)
Art. 161 del T.U. BANCARIO
7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40-bis si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007.
Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto.
Per i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 




Norma abrogate (dall'art. 6 comma 1-bis del d.lg n. 141/2010): art. 12 commi 8-sexies, 8-septies, 8-octies,  8-novies, 8-decies,  8-undecies,  8-quaterdecies del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito nella Legge 2 aprile 2007 n. 40 (c.d. Bersani-bis).

Applicazione attuale della cancellazione semplificata: 


La cancellazione semplificata dal  2 gennaio 2011 si applica:
1) a  tutti i mutui fondiari ed ai finanziamenti degli enti previdenziali a favore dei loro o iscritti stipulati dal 2 gennaio 2011;
2) a  tutti i mutui fondiari stipulati dal 2 giugno 2007;
3) ai mutui fondiari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007  con decorrenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 40-bis dal 2 giugno 2007;
4) ai mutui fondiari estinti prima del 4 aprile 2007 con attivazione della procedura con raccomandata del cliente


PROFILO OGGETTIVO
a) La disciplina è inserita nel Titolo II capi IV sezione I del D.Lgs 385/1993 che attiene solo ai Mutui Fondiari quindi la cancellazione semplificata si applica ai soli Mutui fondiari.

La nozione di mutuo fondiario è desumibile dall'art. 38 del TUB che qui si riporta testualmente:

"Art. 38 Nozione di credito fondiario
1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei  finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonche' le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti. "

Attualmente la circolare della Banca d'Italia disciplinante la materia è la circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (vedasi il Titolo I, capitolo 1^ sez. II).*


b) l'ultimo comma dell'art. 40-bis estende la cancellazione semplificata anche a  anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza  obbligatoria ai loro iscritti (ad esempio finanziamenti INPS, INPDAI..).

PROFILO SOGGETTIVO

Il creditore garantito deve essere:
a) una  Banca (come da art. 38 TUB)
b) un Ente di Previdenza  per finanziamento a favore di un proprio iscritto.

N.B.:
a) il mutuo può essere anche stato accollato (anche a seguito di frazionamento) e quindi non gravare sull'originario soggetto mutuatario;


b) la cancellazione è efficace anche agli effetti del D.lgs 20 giugno 2005 n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210);


c) la cancellazione in via semplificata vale anche in presenza di ipoteche annotate su titoli cambiari.


SINTESI E PROBLEMATICHE DI DIRITTO TRANSITORIO
1) prima del 3 dicembre 2010: la cancellazione semplificata valeva per tutti i mutui;
2) dal 3 dicembre 2010 al 1 gennaio 2011 compreso, sembrerebbe preferibile ritenere ancora vigente il D.L. 7/2007 e quindi purché perfezionatosi il procedimento di cancellazione semplificata in questo lasso temporale, lo stesso sarebbe efficace per tutti i mutui fondiari o no (contra: Testa per il periodo dal 3 dicembre 2010 al 17 dicembre 2010 in cui ritiene vigente l'art. 40-bis TUB quindi solo per i mutui  fondiari);
3)  nel caso in cui la procedura non sia stata perfezionata anteriormente al 2 dicembre 2011, la materia è regolata dall'art. 40 bis del T.U.B.


I primi commentatori non sono concordi su quale sia la valenza della comunicazione di estinzione effettuata per mutui non fondiari dal 2 gennaio 2011, cui faccia seguito la cancellazione d'ufficio totale da parte del Conservatore.
Per alcuni (anche per i principi che regolano il sistema di pubblicità legale e la tutela dell'affidamento dei terzi) la cancellazione deve ritenersi definitiva (così Marco Krogh e Antonio Testa);  per altri la procedura stante il disposto dell'art. 40-bis non deve ritenersi efficace e quindi necessita comunque dell'atto notarile di assenso alla cancellazione.
Stante l'incertezza della materia è bene pertanto improntare il comportamento pratico alla massima prudenza.




Studi in materia:

Gaetano Petrelli 
Cancellazione semplificata delle ipoteche. Dopo il D. Lgs. 14 dicembre 2010 n. 218
Novità su mutui e altri contratti bancari. Dal 2.1.2011 

Antonio Testa
APPUNTI SULLE NOVITA' IN MATERIA DI MUTUI A SEGUITO DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010 N. 141

Marco Krogh
Brevi note sulla procedura semplificata di cancellazione delle ipoteche dal 2 gennaio 2011  su CNN 30 dicembre 2010


Note
*: Dalla circolare n. 229:

CREDITO FONDIARIO
1. Limiti di finanziabilità
Le banche possono concedere finanziamenti di credito fondiario per un ammontare massimo pari all’80 per cento del valore dei beni immobili ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, ivi compreso il costo dell’area o dell’immobile da ristrutturare.
Il limite dell'80 per cento può essere elevato fino al 100 per cento in presenza
di garanzie integrative offerte dal cliente.
Le garanzie integrative possono essere costituite da fideiussioni bancarie, da polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, dalla garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, da cessioni
di crediti verso lo Stato, da cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici nonché dal pegno su titoli di Stato.
Le garanzie integrative vanno acquisite almeno in misura tale che il rapporto tra l'ammontare del finanziamento e la somma del valore del bene immobile ipotecato e delle garanzie integrative medesime non superi il limite dell'80 per cento.
La Banca d'Italia si riserva di indicare altre forme di garanzia integrativa.
Resta ferma la possibilità per le banche di acquisire ogni altra garanzia ritenuta opportuna per la concessione dei finanziamenti.
Qualora i finanziamenti siano erogati sulla base di stati di avanzamento dei lavori il limite di finanziabilità deve essere rispettato durante ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
2. Finanziamenti integrativi
Le banche possono concedere finanziamenti di credito fondiario anche su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie.
In questo caso, per la determinazione del limite di finanziabilità, all'importo del nuovo finanziamento deve essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento precedente.





ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI IMMOBILIARI


Norme attualmente disciplinanti la fattispecie (introdotta dall'art. 4 D.Lgs 141/2010):
Art. 120-ter T.U. BANCARIO
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari 
1. E' nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullita' del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullita' del contratto.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nell'articolo 40-bis trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.

Norma abrogata (dall'art. 6 comma 1-bis del d.lg n. 141/2010): art. 7 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito nella Legge 2 aprile 2007 n. 40 (c.d. Bersani-bis).


Non vi sono variazioni sostanziali alla disciplina in tema di estinzioni di mutui immobiliari.




RECESSO  DAI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO

Norme attualmente disciplinanti la fattispecie (introdotta dall'art. 4 D.Lgs 141/2010):


Art. 120-bis T.U. BANCARIO

Recesso
1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalita' e senza spese. 
Il CICR individua i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.

Art. 120-ter T.U. BANCARIO


Estinzione anticipata dei mutui immobiliari

1. E' nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullita' del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullita' del contratto. 
2. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nell'articolo 40-bis trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.




Norma abrogata  (dall'art. 6 comma 1-bis del d.lg n. 141/2010):  art. 10 comma 2 del d.l. 223/2006 come sostituito dalla legge di conversione n. 248/2006.

L'art. 120 bis ha chiarito, specificando "nei contratti a tempo indeterminato" l'ambito di applicazione della facoltà di recedere del cliente senza spese.
La facoltà trova applicazione solo nei casi di contratti senza un termine di durata (ad es. conti correnti).
Nei contratti di durata aventi un termine prefissato (ad esmpio i mutui), la facoltà spetta al cliente solo se pattuita contrattualmente.

Nei mutui pertanto la facoltà di recesso senza compenso spetta solo nei casi previsti dall'art. 120-ter, quindi solo per i mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' economica o professionale da parte di persone fisiche.





MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Norme attualmente disciplinanti la fattispecie (introdotta dall'art. 4 D.Lgs 141/2010):
Art. 118 T.U. BANCARIO
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. Nei contratti a tempo indeterminato puo' essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.


Negli altri contratti di durata la facolta' di modifica unilaterale puo' essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. 

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalita' contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione e' effettuata secondo le modalita' stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dalcontratto entro la data prevista per la sua applicazione.


In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 

4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalita' tali da non recare pregiudizio al cliente.



Norma Sostituita: precedente versione art. 118 T.U.

Lo ius variandi è ora interamente disciplinato dall'art. 118 T.U.B.



Nei contratti a tempo indeterminato, alla Banca spetta lo ius variandi anche   riguardo a clausole che abbiano ad oggetto i tassi di interesse purchè
a) la clausola sia approvata dal cliente;
b) sussista un giustificato motivo.

Nei contratti a tempo determinato (ad esempio mutui), alla Banca spetta lo ius variandi per le clausole che non abbiano ad oggetto i tassi di interesse purchè
a) la clausola sia approvata dal cliente;
b) sussista un giustificato motivo.

Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicato con preavviso minimo di due mesi.
La modifica è approvata se entro due mesi il cliente non receda senza spese.


SURROGAZIONE NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO- PORTABILITA'





Norme attualmente disciplinanti la fattispecie(introdotta dall'art. 4 D.Lgs 141/2010)
Art. 120-quater T.U. BANCARIO
Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità


1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile non e' precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.
2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.
3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione.
5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.
6. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.
7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato al finanziatore originario, quest'ultimo e' comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.
8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo: 

a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti; 

b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.

10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Norme Abrogate: articolo 8 commi 1,2,3,3-bis, 4 del D.L. n. 7/2007 e l'articolo 2 comma 5-quater del d.l. n. 185/2008.

L'articolo concentra tutta la disciplina precedente senza  modifiche sostanziali.
E' esclusa espressamente l'applicazione della surroga ai contratti i locazione finanziaria, mentre viene eliminato ogni dubbio circa l'applicabilità della surroga a tutti i finanziamenti e non solo a quelli contratti dai consumatori.

Restano in vigore:
a)  i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater dell'art. 8 del d.l. n. 7/2007 (richiamati dall'art. 120-quater, comma 10 TUB;
b) il comma 1-bis dell'art. 2 del d.l. n. 185/2008.