Una nuova edizione delle massime in materia societaria è stata rilasciata dal Comitato Notarile del Triveto nel corso di un convegno tenutosi il 18 settembre 2010 a Mestre.
1) CONFERIMENTI IN NATURA
Si può stabilire una data dalla quale imputare al patrimonio netto il conferimento in natura (sotto la condizione risolutiva dell'iscrizione della delibera di aumento.
Con l'iscrizione della delibera, il conferimento viene imputato a capitale sociale.
2) CONFERIMENTI NELLE S.P.A.
Il procedimento previsto dall'art. 2343-ter C.C. può avere ad oggetto qualunque bene conferibile in natura a prescindere dalla sua iscrizione in bilancio della parte conferente.
Non sussistono limitazioni al conferimento di aziende o di beni di persone fisiche non imprenditori o soggetti il cui bilancio non sia sottoposto a revisione legale.
3) DEPOSITO DELLE AZIONI
Se lo statuto nulla dispone, partecipa all'assemblea chi esibisce i titoli.
Se lo statuto prevede il deposito dei titoli e ne vieta il ritiro, non può partecipare chi acquista i titoli nel periodo del deposito.
Se lo statuto prevede il deposito, ma consente il ritiro, all'assemblea partecipa chi ha depositato i titoli a meno che non si presenti un soggetto che che dimostri di aver comprato i titoli depositati e poi ritirati prima dello svolgimento dell'assemblea.
3) DEPOSITO DELLE AZIONI
Se lo statuto nulla dispone, partecipa all'assemblea chi esibisce i titoli.
Se lo statuto prevede il deposito dei titoli e ne vieta il ritiro, non può partecipare chi acquista i titoli nel periodo del deposito.
Se lo statuto prevede il deposito, ma consente il ritiro, all'assemblea partecipa chi ha depositato i titoli a meno che non si presenti un soggetto che che dimostri di aver comprato i titoli depositati e poi ritirati prima dello svolgimento dell'assemblea.
4) DIRITTO DI OPZIONE
Se agli amministratori è attribuita la facoltà di aumentare il capitale con esclusione del diritto di opzione, la formalità prevista dal comma 6^ dell'art. 2441 c.c. si applicano se compatibili sia alla delibera dell'assemblea di delega sia delibera dell'organo amministrativo.
Prima della delibera delegata, deve essere redatta dagli amministratori una relazione da cui risulti: l'attualità delle ragioni che escludono l'opzione, il prezzo di emissione e il rispetto dei criteri fissati nella delibera di delega per determinare il prezzo. I sindaci devono attestare la congruita del prezzo di emissione.
5) ASSEMBLEA DI S.R.L.
Lo statuto della s.r.l. può disciplinare con la più ampia autonomia la convocazione.
E' possibile attribuire il potere di convocazione ad un amministratore o ai sindaci o ai soci.
In assenza di determinazioni statutari, la competenza spetta agli stessi soggetti cui spetta determinare gli argomenti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.
6) FUSIONE E SCISSIONE
E' possibile che l'entità del capitale sociale delle società che rappresentano l'esito delle procedure di fusione o scissione siano inferiori all'entità del capitale delle società coinvolte.
Se agli amministratori è attribuita la facoltà di aumentare il capitale con esclusione del diritto di opzione, la formalità prevista dal comma 6^ dell'art. 2441 c.c. si applicano se compatibili sia alla delibera dell'assemblea di delega sia delibera dell'organo amministrativo.
Prima della delibera delegata, deve essere redatta dagli amministratori una relazione da cui risulti: l'attualità delle ragioni che escludono l'opzione, il prezzo di emissione e il rispetto dei criteri fissati nella delibera di delega per determinare il prezzo. I sindaci devono attestare la congruita del prezzo di emissione.
5) ASSEMBLEA DI S.R.L.
Lo statuto della s.r.l. può disciplinare con la più ampia autonomia la convocazione.
E' possibile attribuire il potere di convocazione ad un amministratore o ai sindaci o ai soci.
In assenza di determinazioni statutari, la competenza spetta agli stessi soggetti cui spetta determinare gli argomenti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.
6) FUSIONE E SCISSIONE
E' possibile che l'entità del capitale sociale delle società che rappresentano l'esito delle procedure di fusione o scissione siano inferiori all'entità del capitale delle società coinvolte.
3) AZIONI NON DEMATERIALIZZATE.
In assemblea di s.p.a. possono intervenire i soci iscritti nel libro soci.
Nel caso di cessione di azioni per girata, può intervenire il soggetto giratario di un titolo in cui la serie di girate sia continua anche se non iscritto nel libro soci.
Se il trasferimento è avvunuto in base a transfert il cessionario può intervenire solo se è avvenuto un doppio annotamento sul titolo e nel libro o se è stato rilasciato un nuovo titolo.
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