sabato 25 settembre 2010

Parma: ripartito il servizio di consulenza notarile gratuita “Il notaio risponde”

 A partire dal giorno 1° settembre è ripreso a Parma il servizio di consulenza gratuita ai cittadini “Il Notaio Risponde”, avviato nel novembre 2008 dal Consiglio Notarile di Parma e temporaneamente sospeso nei mesi estivi.
I notai del Distretto, tutti presenti a turno, sono a disposizione dei cittadini per consigli in materia di compravendite, mutui, eredità, testamenti, società, ogni settimana dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 nei locali di P.le Corte d'Appello, 3 ove ha sede l'Ufficio Unico che si occupa anche di esecuzioni immobiliari e passaggi auto.
Si consiglia ai cittadini di fissare l’appuntamento (tel. 0521/992602; e-mail: info@unaparma.it).




domenica 19 settembre 2010

Massime 2010 del Comitato Notarile del Triveneto



Una nuova edizione delle massime in materia societaria è stata rilasciata dal Comitato Notarile del Triveto nel corso di un convegno tenutosi il 18 settembre 2010 a Mestre.

1) CONFERIMENTI IN NATURA
Si può stabilire una data dalla quale imputare al patrimonio netto il conferimento in natura (sotto la condizione risolutiva dell'iscrizione della delibera di aumento.
Con l'iscrizione della delibera, il conferimento viene imputato a capitale sociale.

2) CONFERIMENTI NELLE S.P.A.
Il procedimento previsto dall'art. 2343-ter C.C. può avere ad oggetto qualunque bene conferibile in natura a prescindere dalla sua iscrizione in bilancio della parte conferente.
Non sussistono limitazioni al conferimento di aziende o di beni di persone fisiche non imprenditori o soggetti il cui bilancio non sia sottoposto a revisione legale.

3) DEPOSITO DELLE AZIONI
Se lo statuto nulla dispone, partecipa all'assemblea chi esibisce i titoli.
Se lo statuto prevede il deposito dei titoli e ne vieta il ritiro, non può partecipare chi acquista i titoli nel periodo del deposito.
Se lo statuto prevede il deposito, ma consente il ritiro, all'assemblea partecipa chi ha depositato i titoli a meno che non si presenti un soggetto che che dimostri di aver comprato i titoli depositati e poi ritirati prima dello svolgimento dell'assemblea.
4) DIRITTO DI OPZIONE
Se agli amministratori è attribuita la facoltà di aumentare il capitale con esclusione del diritto di opzione, la formalità prevista dal comma 6^ dell'art. 2441 c.c. si applicano se compatibili sia alla delibera dell'assemblea di delega sia delibera dell'organo amministrativo.
Prima della delibera delegata, deve essere redatta dagli amministratori una relazione da cui risulti: l'attualità delle ragioni che escludono l'opzione, il prezzo di emissione e il rispetto dei criteri fissati nella delibera di delega per determinare il prezzo. I sindaci devono attestare la congruita del prezzo di emissione.

5) ASSEMBLEA DI S.R.L.
Lo statuto della s.r.l. può disciplinare con la più ampia autonomia la convocazione.
E' possibile attribuire il potere di convocazione ad un amministratore o ai sindaci o ai soci.
In assenza di determinazioni statutari, la competenza spetta agli stessi soggetti cui spetta determinare gli argomenti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

6) FUSIONE E SCISSIONE
E' possibile che l'entità del capitale sociale delle società che rappresentano l'esito delle procedure di fusione o scissione siano inferiori all'entità del capitale delle società coinvolte.

3) AZIONI NON DEMATERIALIZZATE.
In assemblea di s.p.a. possono intervenire i soci iscritti nel libro soci.
Nel caso di cessione di azioni per girata, può intervenire il soggetto giratario di un titolo in cui la serie di girate sia continua anche se non iscritto nel libro soci.
Se il trasferimento è avvunuto in base a transfert il cessionario può intervenire solo se è avvenuto un doppio annotamento sul titolo e nel libro o se è stato rilasciato un nuovo titolo.  

sabato 18 settembre 2010

Piccolo sunto (con moltissimi dubbi) delle novità in materia di edilizia

Le norme che hanno introdotto nuovi titoli abilitativi ("CIA e SCIA") in edilizia sono: l'art.5 della legge 22 maggio 2010 n. 73 e l'art. 19 - Legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 5 - Legge 22 maggio 2010 n. 73, di conversione del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40 (cd. decreto incentivi),  G.U.R.I. Serie generale n. 120 del 25 maggio 2010: riforma  la disciplina dell’attività edilizia libera (art. 6 Testo unico edilizia).
«Art. 5. - (Attività edilizia libera). -
Comma 1. L’ articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
“Art. 6. (L). - (Attività edilizia libera). -
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’ articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’ articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni”.


Si viene a creare un nuovo titolo abilitativo chiamato "comunicazione di inizio attività (C.I.A.)".

Le nuove disposizioni dell’articolo 6 del Testo unico distinguono in particolare dieci tipologie di interventi edilizi, sottratte al normale regime dei titoli abilitativi edilizi.

Di queste dieci tipologie di interventi:

- cinque sono esentate da ogni adempimento formale (fatte salve le normative di settore e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali);
-  quattro sono soggette ad una previa comunicazione al Comune dell’inizio dei lavori, a cura del proprietario dell’immobile (o di altro soggetto avente titolo);
-  una tipologia di interventi (rientranti nell’ambito della manutenzione straordinaria) soggetta sia alla comunicazione al Comune che alla presentazione di una relazione firmata da un tecnico abilitato  (gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici)
In quest'ultimo caso, la Cia sarebbe composta come la D.I.A. di elaborato grafico e relazione tecnica asseverata da un tecnico iscritto presso un albo professionale.
Nella relazione, il tecnico deve dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa, né con il committente, e deve asseverare, assumendosene la responsabilità, che i lavori in cui si sostanzia l'intervento, ai sensi della vigente normativa statale e regionale, non richiedono il previo rilascio di un titolo abilitativo e sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti.

Art. 19 - Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, G.U.R.I. - Serie generale n. 176 del 30 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n. 174.
ART. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni».
4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attivita'» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attivita'» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione piu' ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attivita' recata da ogni normativa statale e regionale.
4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivita' delle imprese, anche sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' alle esigenza di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione
alla dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate; c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133; d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attivita' oggetto di tale certificazione;
f) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. ))
  
L'articolo 49 ter  della Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) introduce e disciplina la SCIA ossia  la segnalazione certificata di inizio attività che dal testo della norma  risulterebbe applicabile anche all’edilizia.

I primi chiarimenti del governo sono giunti in tal senso il 16 settembre 2010  con una nota firmata dal capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Semplificazione inviata alla Regione Lombardia che per prima aveva chiesto chiarimenti.
Cinque sarebbero le motivazioni che renderebbero possibile l'estensione:
a) l'argomento letterale: la disposizione stabilisce che l'espressione "Segnalazione certificata di inizio attività" sostituisce l'espressione "dichiarazione di attività" in ogni legge statale e regionale;
b) nel vecchio articolo 19 l'edilizia era esclusa: ora non è più così;
c) nel testo si parla di asseverazioni: espressione che è utilizzata dal Testo Unico in materia di edilizia;
d) dai lavori preparatori, si desume l'estensione all'edilizia della norma;
e) la norma "costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" come già stabilito per la d.i.a. dalla legge 69/2009.
La Scia non si applica:
a) a tutti gli interventi per cui è richiesto il permesso di costruire;
b) a tutti gli interventi per cui è richiesta la c.d. "super d.i.a.".



Pertanto le DIA presentate nei 30 giorni precedenti l'entrata in vigore della nuova norma dovrebbero essere  sostituite/convertite in SCIA, perché ora non è più in essere la relativa disciplina (salvo i casi in cui la scia non trovasse applicazione).

NOZIONE DI “SCIA”
Secondo la nuova norma, basterà una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare all`amministrazione competente al fine di poter fin da subito iniziare un'attività prima soggetta  ad atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi.
La segnalazione dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, nonche` dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati corredate dagli elaborati tecnici.
Non si dovrà più attendere i 30 giorni, ma si può iniziare subito i lavori.
Con la SCIA sarà possibile sostituire pareri di organi o enti appositi, ovvero l`esecuzione di verifiche preventive, con autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni, salve le verifiche successive degli stessi enti o da parte dell`amministrazione.
Viene maggiormente responsabilizzato il ruolo del professionista che però rischia pene più severe in caso di affermazioni false e dolose.
Spetterà all`amministrazione entro i successivi sessanta giorni verificare che la richiesta sia legittima e completa dei requisiti richiesti.
In caso contrario, l`amministrazione adottera` gli opportuni provvedimenti di divieto di prosecuzione dell`attivita` e di rimozione degli effetti dannosi salvo che l`interessato non si conformi entro un termine fissato dall`amministrazione stessa, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Decorsi i sessanta giorni, l`amministrazione potrà, comunque, intervenire ma solo in presenza di un pericolo di danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l`ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell`impossibilita` di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell`attivita` dei privati alla normativa vigente.
E` fatto comunque salvo il potere dell`amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies (revoca) e 21 nonies (annullamento d`ufficio).
Le due norme richiamate prevedono, rispettivamente, la possibilita` da parte dell'amministrazione di revocare il provvedimento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell`interesse pubblico, o di annullare lo stesso entro un termine ragionevole in presenza di vizi di legittimità originari, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto dell`interesse privato.

In sintesi il quadro attuale per i vari interventi dovrebbe essere il seguente.
Nessuna comunicazione

Nessuna comunicazione è dovuta per:
a) le manutenzioni ordinarie;
b) le attività elencate all'art. 6 del T.U. ossia:
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
-  le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
Ciascuna regione potrebbe ampliare l'elenco delle opere connesse all'attività "edilizia libera".

C.I.A. (Comunicazione d'inizio attività) 

La comunicazione d’inizio attività è prevista dall’art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per i seguenti interventi:
 -gli interventi di manutenzione straordinaria con comunicazione d'inizio attività  (ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici): comunque non su parti strutturali  e senza aumenti volumetrici;
 
- gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche (non sono ammesse rampe, ascensori esterni/manufatti che alterano la sagoma dell'edificio) ;
-le strutture temporanee per la ricerca nel sottosuolo,
-le strutture per movimenti terra connessi ad attività agricolo pastorale e impianti idraulico agrari
-le opere strutturali connesse ad esigenze temporanee da rimuovere entro 90 giorni dal cessare della necessità (quindi via libere alle strutture temporanee c.d. precarie );
-le serre mobili stagionali non in muratura, funzionali all'attività agricola; -le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;
-i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo a servizio degli edifici. -le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
L'utente può preventivamente (in luogo della pratica cartacea) comunicare telematicamente al Comune la tipologia dell'intervento e le altre informazioni obbligatorie previste dalle normative speciali ed anche, nel caso della manutenzione straordinaria, i dati dell'impresa che eseguirà i lavori.

Per tutti gli interventi soggetti a C.I.A, l’interessato deve allegare le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria:
a)  una relazione tecnica corredata dagli elaborati progettuali e firmata da un tecnico abilitato (prevista dalla legge di conversione);
b) i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
L’avvio dei lavori immediato.
Con la comunicazione sarà il professionista a verificare la rispondenza dei lavori e non più l'amministrazione.
Inoltre non andrebbero presentate né variazioni in corso d'opera, ma una nuova CIA.
Non esiste più la fine lavori.


SCIA (Segnalazione certificata d'inizio attività) al posto della DIA (DL78/2010 - legge 122/10)
L’avvio dei lavori immediato, ma il Comune ha 60 gg di tempo per le verifiche.
Sono soggetti alla SCIA interventi su parti strutturali o con aumenti volumetrici e tutte quelle attività per le quali a livello locale non è richiesto il permesso di costruire.
La SCIA sarà
 necessaria qualora l'intervento di manutenzione straordinaria comporti:
- la modifica di elementi strutturali (es. demolizione e/o spostamento di muri portanti);
- l'aumento della superficie o della volumetria, ovvero il cambio della destinazione d'uso dell'unità immobiliare oggetto di intervento;
- il frazionamento in più unità immobiliari.

Permesso di costruire e vecchia D.I.A.
Se l'ordinamento prevede limiti o contingentamenti o specifici strumenti di programmazione settoriale non si potrà applicare la SCIA.
Pertanto sono esclusi dalla SCIA gli interventi che contemplino nuova volumetria edificabile che va ad incidere sui limiti imposti dagli strumenti urbanistici.
Servirà il permesso di costruire anche per le attività elencate all'art.10 del T.U. sull'edilizia e nuove costruzioni o indicate nelle varie normative regionali (in casi equivalenti).
Secondo la Regione Emilia-Romagna, inoltre, nonostante il tenore letterale dell’articolo 19 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 permarrebbe anche la dicitura d.i.a. per gli interventi ove non è ravvisabile l’utilizzo della cia o della scia, ma non soggetti a permesso di costruire.
Giuseppe Chini, a capo del gabinetto di Calderoli, aveva  chiarito al Sole24Ore:
la "Scia riguarda solo attività soggetta a mero accertamento di requisiti, mentre il permesso di costruire ha elementi di discrezionalità; in sé non è un atto discrezionale, ma la giurisprudenza più recente ritiene che possano residuare elementi di discrezionalità dopo la verifica dei requisiti.
E poi - rafforza la tesi Chini - si dice che la Scia sostituisce la Dia, non il permesso di costruire".

Interventi su immobili vincolati o in ambiti di tutela del paesaggio
Lo strumento della SCIA (come mera segnalazione dell'interessato) è escluso anche nei casi in cui sussistano "vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all`immigrazione, all`asilo, alla cittadinanza, all`amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche` di quelli imposti dalla normativa comunitaria". 
Non è chiaro se si continuerà ad utilizzare la DIA (che però sarebbe stata sostituita dalla SCIA) o la stessa Scia previa acquisizione del parere della Soprintendenza. 

 


Non si può usufruire nuovamente della “prima casa” se la si è già utilizzata in passato (anche se la casa è divenuta troppo piccola per le attuali esigenze..)



L’agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 86/E del 20 agosto 2010, ha negato ad un contribuente che aveva già goduto delle agevolazioni “prima casa” in un precedente acquisto, effettuato prima del matrimonio, la possibilità di acquistare nuovamente con tale beneficio una casa più grande e adeguata alle sopravvenute esigenze familiari. 


L’Agenzia dopo aver posto l’attenzione del contribuente al dato testuale della norma (Nota II bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR), ha sottolineato come tale principio risulta inoltre già espresso nella risoluzione n. 25/E del 25 febbraio 2005 e nella circolare n. 19/E del 1° marzo 2001: "Il riferimento operato dalla vigente normativa all’ampia nozione di “casa di abitazione” porta a ritenere che la fruizione dell’agevolazione debba essere esclusa in tutti i casi in cui il soggetto che intende fruire dell’agevolazione risulti già in possesso nello stesso comune o nell’intero territorio nazionale, se acquistato con le agevolazioni, di un immobile ad uso abitativo.” 


Non viene peraltro richiesto dalla norma la verifica del concreto utilizzo che dell’immobile viene fatto (non deve essere adibita ad abitazione principale). 


I richiamati principi non risultano derogati dalle interpretazioni rese dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 100 dell’8 gennaio 2010, richiamata dal Contribuente, nella quale veniva riconosciuto il diritto di fruire delle agevolazioni “prima casa” anche al contribuente proprietario di altro immobile che per dimensioni e caratteristiche non risultava idoneo a sopperire ai bisogni abitativi del contribuente e della sua famiglia (vedi post del 16 gennaio 2010)
L’Agenzia peraltro non nega l’applicabilità dell’ordinanza in quanto si faceva riferimento ad una normativa “prima casa” precedente a quella vigente (come sottolineato da alcuni commentatori), ma perché la pronuncia in oggetto riguardava una fattispecie del tutto particolare di totale infungibilità del precedente alloggio (immobile di soli 22 mq). 
Pertanto i principi interpretativi espressi dalla citata ordinanza non sono suscettibili di essere estesi alla fattispecie in parola.

lunedì 6 settembre 2010

CONCORSO NOTARILE 2010: date e luogo

Nella Gazzetta Ufficiale Serie concorsi n. 70 del 3-9-2010  si è dato avviso che le prove scritte di cui all'art. 5 del bando di concorso, per esame, a duecento posti di notaio, indetto con D.D. 28 dicembre 2009, si svolgeranno nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 2010, in Roma, nei padiglioni del complesso: la Nuova Fiera di Roma, viale A. G. Eiffel s.n.c.. 
I candidati dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 8.30.
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi per l'identificazione e per la consegna dei testi di consultazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del D.D. 28. 12. 2009, presso i locali della Nuova Fiera di Roma, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, esibendo uno dei documenti di cui all'art. 7 del bando di concorso, secondo il seguente ordine:
il giorno 25 ottobre 2010, i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla "A" alla "K" presso il padiglione 7;
il giorno 26 ottobre 2010, i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla "L" alla "Z" presso il padiglione 8;
Non saranno, in ogni caso, accettati testi presentati nei giorni delle prove scritte.
Le prove scritte si svolgeranno nei padiglioni in cui sarà stata effettuata l'identificazione e la consegna dei testi e, nel caso di necessità, in padiglioni limitrofi.
Specifiche indicazioni circa i locali sede di esame e le modalità per il raggiungimento della stessa sede sono pubblicate sul sito web www.giustizia.it, unitamente a questa comunicazione.


Nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - del 24 settembre 2010 si darà comunicazione di eventuali modificazioni del luogo, delle date di svolgimento delle prove scritte e delle modalità di convocazione dei concorrenti.

SOSPENSIONE DEI MUTUI

E' entrato in vigore il 2 settembre 2010 il regolamento, adottato con il decreto ministeriale n. 132 del 21 giugno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010 , che disciplina l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui stipulati per l'acquisto della prima casa.

L'agevolazione - sospensione del pagamento delle rate - è rivolta alle persone che risultano titolari di un contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di un immobile, in Italia, destinato a propria abitazione principale.

Requisiti 
Per essere ammessi al beneficio: 
il richiedente deve essere proprietario dell'immobile per il quale è stato contratto il mutuo; 
l'importo ricevuto deve essere al massimo 250.000 euro e in ammortamento da almeno un anno; 
l'appartamento non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non deve avere le caratteristiche per essere considerato "di lusso";
-l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non deve superare 30mila euro.

Tutti i requisiti di partenza devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
Inoltre, la temporanea impossibilità a rispettare il calendario delle rate deve essere "giustificata" da uno dei seguenti eventi verificatosi dopo la stipula del contratto di mutuo:
-perdita del posto di lavoro o termine del contratto, senza un nuovo impiego da almeno tre mesi; 
-morte o sopraggiunta non autosufficienza di un componente del nucleo familiare percettore di almeno il 30% del reddito complessivo del nucleo familiare;
-pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per almeno 5.000.00 euro annui;
-pagamento di spese per manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell'immobile, per opere necessarie e indifferibili, di ammontare non inferiore a 5.000 euro;
-aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25% (in caso di rate semestrali) ovvero di almeno il 20% (rate mensili).

Istanza
Chi, in possesso dei requisiti su elencati, intende interrompere momentaneamente il pagamento delle rate di mutuo, deve farne richiesta alla banca che ha concesso la somma, utilizzando il modello che a breve sarà disponibile sul sito del dipartimento del Tesoro e indicando l'intervallo temporale per il quale intende usufruire della sospensione.
Alla domanda andranno allegate l'attestazione dell'Isee e la documentazione idonea a dimostrare le ragioni del mancato pagamento della rata.

Revoca dell'agevolazione
L'agevolazione viene revocata se si accerta che è stata ottenuta grazie a dichiarazioni e documenti non veritieri. Chi ne ha beneficiato illegittimamente, deve restituire allo Stato l'importo girato dal Fondo alla banca, rivalutato secondo l'indice Istat e maggiorato degli interessi legali.

Tempistica
Nel tempo massimo di un mese, l'aspirante beneficiario viene messo a conoscenza dell'esito della domanda. Sono infatti previsti 10 giorni a disposizione della banca - dal ricevimento della richiesta - per determinare i costi dell'operazione a carico dello Stato e inoltrare la pratica al Gestore del Fondo. Quest'ultimo esamina il caso ed entro 15 giorni dà alla banca l'assenso per la sospensione, che l'istituto di credito provvede poi a comunicare al beneficiario nei successivi 5 giorni.