domenica 26 febbraio 2012

I parcheggi dopo il decreto semplificazioni

Il decreto semplificazioni (d.l. 9 febbraio 2012 n. 12) ha introdotto una novità in materia di parcheggi "Tognoli" realizzati su area privata.
Innanzitutto bisogna precisare che tali parcheggi sono quelli realizzati in forza dell'articolo 9 comma 1 della L. 24 marzo 1989 n. 122 c.d. legge Tognoli (aree private), in base al quale i proprietari di immobili (sia di proprietà individuale che condominiale) possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.

Tali parcheggi, prima del decreto semplificazioni, non potevano essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare cui erano legati da vincolo pertinenziale, pena la nullità dei relativi atti di cessione.

L'art. 10 del d.l. 12/2012 cambia le regole, prevedendo che la proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 possa essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, purchè venga mantenuta la destinazione del bene a "parcheggio" e purchè l'unità a parcheggio divenga pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso comune.

Visto che il parcheggio deve essere destinato a pertinenza del nuovo immobile, bisogna ritenere che non possa esserci un'eccessiva distanza fra il bene principale (casa) ed il parcheggio stesso.
La normativa non si applica ai parcheggi realizzati su aree pubbliche (articolo 9 comma 4 della Legge Tognoli) che quindi, continuano a non poter essere ceduti separatamente dall'unita` immobiliare di cui erano pertinenza ab origine.




Si può quindi ricapitolare il quadro normativo dei parcheggi con particolare riferimento ai trasferimenti.

Parcheggi realizzati prima della "Legge Ponte" L. 6 agosto 1967 n. 765, quindi parcheggi compresi in edifici la cui licenza di costruzione sia stata rilasciata in data anteriore all'1 settembre 1967, ovvero in edifici preesistenti ristrutturati successivamente a quella data.
Questi parcheggi sono liberamente vendibili.

Parcheggi realizzati dopo la "Legge Ponte"  e prima del 16 dicembre 2005 
Per quanto concerne questi parcheggi bisogna fare un ulteriore sottodistinzione:
a) quelli non destinati a standard;
b) quelli destinati a "standard".
Per capire cosa si intende per parcheggi standard, si deve ricordare che la legge ponte ha introdotto l'art. 41-sexies della L. 1150/1942 con cui si prevede la necessità che nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza debbano essere riservati appositi spazi per parcheggi in una certa misura rapportata alla costruzione. 
Nella versione attuale: un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
Sicuramente i parcheggi non realizzati come standard urbanistici sono vendibili senza vincoli.
Più problematica è la situazione per i parcheggi realizzati come standard.
Circa quest'ultimi, la Cassazione in più di una sentenza ha stabilito l'irretroattività della L. 246/2005 (v. oltre) e quindi la destinazione inderogabile a parcheggio per gli abitanti dell'edificio di cui i parcheggi sono destinati a standard.
In sostanza l'interpretazione della Suprema Corte per questi parcheggi rimarrebbe ferma alla tesi giurisprudenziale precedente alla L. 246/2005 (v. in particolare Cassazione 24 febbraio 2006 n. 4264 in base alla quale "l'art. 12, IX comma, della l.246/2005, che all'art. 41-sexies della l.1150/1942 e successive modificazioni ha aggiunto il seguente comma "gli spazi per parcheggi realizzati in forza del I comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse" è una norma non interpretativa che deve intendersi destinata ad operare solo per il futuro, e cioè per le costruzioni non ancora realizzate oppure per quelle già realizzate ma per le quali non siano iniziate le vendite delle singole unità immobiliare").




Parcheggi realizzati dopo il 16 dicembre 2005 
Tutti i  parcheggi realizzati dopo tale data sono liberamente vendibili sia se rientrano negli standards, sia se non rientrano negli standards,in quanto in base all'art. 12, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246 "gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse”.


Parcheggi "TOGNOLI" realizzati su area pubblica (art.  9 comma 1 della L. 24 marzo 1989 n. 122).
Questi parcheggi non sono vendibili se non unitamente all'appartamento cui sono destinati a pertinenza.



Parcheggi "TOGNOLI" realizzati su area privata (art.  9 comma 4 della L. 24 marzo 1989 n. 122).
Questi parcheggi sono vendibili separatamente dall'appartamento cui sono destinati a pertinenza, purchè venga mantenuta la destinazione a parcheggio e siano destinati a pertinenza di altra unità nello stesso  Comune.




Studi del CNN in materia di parcheggi: Clicca qui
Collegamento a Wikijus: Clicca qui

martedì 21 febbraio 2012

LIMITAZIONI ALL'USO DEI CONTANTI


Non è facile per le persone abituarsi ai nuovi limiti sull'uso dei contanti, soprattutto per gli anziani e nelle piccole realtà rurali.


Facciamo il punto della situazione e la cronistoria delle normative del passato.

L'articolo 12 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 210, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha ridotto il limite da Euro 2.500,00 ad Euro 1.000,00. 
Tale riduzione comporta che i pagamenti di merci o servizi possono essere effettuati in contanti sino a Euro 999,99 e non oltre.
Al di sopra di questa soglia è necessario ricorrere ad intermediari finanziari abilitati  (Banche, Poste,  Moneta Elettronica)
L'entrata in vigore della disposizione risale al 6 dicembre 2011.
La sanzione è piuttosto pesante: un importo dall'1 al 40 per cento della somma trasferita (con un minimo di Euro 3.000,00 e Euro 15.000,00 per importi superiori a Euro 50.000,00).
Della violazione è responsabile sia il soggetto pagatore che la persona ricevente

Conseguentemente:
- l'uso del contante è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti  inferiori all'attuale soglia, ma in modo artifiziosamente frazionato (es. tante piccole rate da Euro 200,00);
- gli assegni bancari di importo pari o superiore a Euro 1.000,00 devono riportare la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non deve essere pari o superiore a Euro 1.000,00;
- i libretti   di deposito bancari o postali al portatore che avessero un saldo pari o superiore a euro 1.000,00 esistenti al 6 dicembre 2011 devono essere estinti o ridotti ad una somma inferiore a Euro 1.000,00.

L'ultimo comma dell'art. 12 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha modificato anche la disposizione dell'articolo 51, comma 1 del d.lgs 21 novembre 2007 n. 231.
Detta norma impone a tutti i soggetti che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano avuto notizia di infrazioni circa l'uso del contante di darne comunicazione entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La novità consiste nel fatto che il Ministero non solo dovrà procedere alla contestazione della violazione e agli altri adempimenti di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ma anche all'immediata comunicazione dell'infrazione all'Agenzia delle Entrate affinché quest'ultima attivi i controlli fiscali.


Da ultimo, la cronistoria delle modificazioni apportate al limite di uso del contante e dei titoli al portatore, è quindi la seguente:
- euro 10.329,14 (lire 20.000.000) dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002 (art. 1 del d.l.
n. 143/1991);
- euro 12.500 dal 27 dicembre 2002 al 29 aprile 2008 (art. 1 del d.m. 17 ottobre 2002);
- euro 5.000 dal 30 aprile 2008 fino al 24 giugno 2008 (art. 49 del d. lgs. n. 231/2007);
- euro 12.500 dal 25 giugno 2008 fino al 30 maggio 2010 (art. 32 del d.l. n. 112/2008);
- euro 5.000 dal 31 maggio 2010 fino al 12 agosto 2011 (art. 20 del d.l. n. 78/2010);
- euro 2.500 a decorrere dal 13 agosto 2011 e fino al 5 dicembre 2011 (art. 2, comma 4,
del d.l. n. 138/2011);
- euro 1.000 a decorrere dal 6 dicembre 2011 (art. 12 del d.l. n. 201/2011).

domenica 12 febbraio 2012

I notai italiani in aiuto di Obama per contrastare il disastro dei subprime

Il Sole 24Ore riporta,  in un interessante articolo di Eliana di Caro, la notizia del coinvolgimento di tre notai italiani (Sabrina Chibbaro, Eliana Morandi e Ugo Bechini) nella task force giuridica creata da Obama, per rivedere il sistema giuridico che ha potuto permettere il disastro dei mutui subprime.

I mutui subprime  sono  mutui concessi a soggetti che non potevano avere accesso ad un tasso più favorevole nel mercato del credito.
I debitori subprime hanno tipicamente un basso punteggio di credito e storie creditizie fatte di inadempienze, pignoramenti fallimenti e ritardi.
Poiché i debitori subprime vengono considerati ad alto rischio di insolvenza, i prestiti subprime hanno tipicamente condizioni meno favorevoli delle altre tipologie di credito (tassi di interesse molto elevati)
Prima dell'accensione di questi mutui non c'è stato alcun controllo preventivo. 

Il governo di Obama sta facendo un esame comparato dei vari sistemi giuridici, per superare le storture che la common law ha mostrato.
In particolare, le principali criticità in Usa del sistema giuridico dei trasferimenti immobiliari sono l'assenza di registri immobiliari sicuri (con conseguente incertezza sulla proprietà immobiliare) ed il problema della gestione delle identità digitali (con conseguente esponenziale aumento dei casi di furto d'identità).
Non è facile per gli Usa incardinare le soluzioni del notariato italiano nella loro realtà, stante la profonda diversità giuridica dei sistemi. 
Bisognerebbe optare per un cambiamento radicale, una riforma coraggiosa, ma viste le polemiche non ancora sopite per la riforma sanitaria, non è probabile prevedere un'evoluzione in tal  senso dell'establishment di Obama.
Alcuni stati si sono organizzati autonomamente, come la Florida che si è dotata del Civil law Notary.

Ricordiamo che la Florida è stato uno dei paesi più colpiti dalle frodi immobiliari e dai mutui subprime.
Il giornalista Matthew Doig nel 2010 è arrivato secondo al Premio Pulitzer proprio  con il reportage  "Flip that house, fraud cost billions" (realizzato con  insieme a Chris Davis e Michael Braga) sull'argomento, indagine su frodi immobiliari per un valore pari a 10 miliardi di dollari.
Si può quindi concludere, come l'articolo del Sole 24ore di oggi, che almeno in questo settore l'Europa e l'Italia sono un modello per gli USA.

domenica 5 febbraio 2012

DETRAZIONI IRPEF PER RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: COSA E' CAMBIATO

DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO


L'art. 4 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con la L. 22 dicembre 2011 n. 214 ha reso definitive le disposizioni in tema di detrazioni IRPEF per il recupero edilizio di cui alla L. 449/1997 più volte prorogato, introducendo un nuovo articolo al Testo Unico delle Imposte sui redditi 22 dicembre 1986 n. 917: l'articolo 16 bis.


Sintetizziamo gli elementi della detrazione nella nuova formulazione


SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti che possono beneficiare della detrazione sono i seguenti:
- il proprietario dell'immobile;
- il nudo proprietario dell'immobile;
- il titolare di un diritto reale (usufrutto o abitazione) dell'immobile;
- il comodatario;
- il locatario;
- i soci di cooperative a proprietà indivisa o divisa;
- i soci di società semplici.


Sono ammessi alla detrazione anche:
- il familiare convivente del possessore o detentore purchè sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano stati da lui effettuati;
- nel caso di contratto preliminare registrato, il promittente l'acquisto purchè sia stato immesso nel possesso del bene e abbia pagato le opere.


AMMONTARE E LIMITI  DELLA DETRAZIONE
La detrazione spetta nella misura del 36% delle spese sostenute.
L'importo massimo stabilito per unità abitativa è di Euro 48.000,00.
La detrazione viene ripartita per tutti, indipendentemente dall'età del beneficiario (novità rispetto alla precedente normativa) in 10  anni.
Ciascun contribuente usufruisce della detrazione nei limiti dell'imposta sui redditi dovuta. Quindi il contribuente in alcuni casi potrebbe non avere sufficiente capienza e potrebbe perdere parte della detrazione.
Nel caso di unità promiscue la detrazione spetterà per il 50%.


MODALITA' OPERATIVE PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE
L'art. 16 bis del TUIR richiama per le modalità operative il D.M. 18 febbraio 1998 n. 41 (ultima modifica apportata con il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con la L. 12 luglio 2011 n. 106) che già le regolava prima in vigenza della L. 449/1997 e successive proroghe.


Queste le regole:
1) I pagamenti devono essere effettuati con bonifico
Il bonifico può essere sia postale che bancario e deve riportare i seguenti elementi:
- causale del versamento: riferimento normativo nuovo: art. 16bis TUIR DPR 917/1986;
- codice fiscale del soggetto che esegue il pagamento o comunque di chi vuole beneficare della detrazione;
- codice fiscale o partita I.V.A. del soggetto beneficiario del pagamento.
2) nella dichiarazione dei redditi dovevano essere indicati:
- i dati catastali identificativi dell'unità immobiliare;
- se l'esecutore delle opere non è proprietario dell'immobile, gli estremi di registrazione del contratto in forza del quale si detiene l'immobile;
3) invio di una comunicazione con raccomandata A/R all'ASL prima dell'inizio dei lavori, salvo l'esclusione della notifica preliminare dalla normativa in tema di sicurezza dei cantieri.


INTERVENTI PER CUI SI AMMETTE LA DETRAZIONE
Se gli interventi sono effettuati nelle parti comuni degli edifici;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia;



Se gli interventi sono effettuati nelle unità immobiliari residenziali;

- interventi di manutenzione straordinaria;
- opere di restauro e risanamento conservativo;
- lavori di ristrutturazione edilizia;


Altre fattispecie:
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile a seguito di eventi calamitosi, purchè siastato dichiarato lo stato di emergenza;
- acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comuni;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comuni;
- eliminazione delle barriere architettoniche   aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità;
- interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (impianti d'allarme, antifurto);
interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
-interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.


Dette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia e la relativa detrazione parte dal 1^ gennaio 2013. 
Fino al 31 dicembre 2012 è stata prorogata la detrazione del 55% (v. oltre).


- interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. 
Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
- interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 


Tra le spese detraibili:
- quelle di realizzazione dell'opera;
- quelle di progettazione e per prestazioni professionali (connesse all'esecuzioni delle opere edilizie)
- spese per la redazione dei documenti atti a provare la sicurezza statica dell'edificio;
- IVA, imposta di bollo, diritto pagati per  DIA e Permesso di costruire e oneri di urbanizzazione.


REGOLAMENTAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE
In caso di atto fra vivi (vendita, donazione, permuta..) la regola generale è che la detrazione per le quote ancora non utilizzate spetti, nel silenzio delle parti, all'avente causa (acquirente, donatario).
Le parti però possono ribaltare la regola, riservando il beneficio al dante causa.
In caso di successione dell'avente diritto, le quote residue verranno detratte dall'erede che conserva la materiale disponibilità del bene.


DETRAZIONE PER ACQUISTI DI AUTORIMESSE O POSTI AUTO
Gli acquirenti di autorimesse ("box") e posti auto pertinenziali già realizzati sono ammessi a fruire della detrazione di imposta sulle spese per la loro realizzazione.
Le spese imputabili alla loro realizzazione  devono risultare da apposita attestazione  che verrà prodotta dall'impresa venditrice. All'acquirente spetta un detrazione pari al 36% su detta somma, compresa dell'I.V.A.
La soglia massima della somma è sempre Euro 48.000,00 e la detrazione deve essere sempre ripartita in 10 annualità.

Per pertinenza devono intendersi unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio dell’unità immobiliare principale anche se posti in fabbricati separati.

Condizioni indispensabili per l’ottenimento di detta detrazione sono (si vedano anche le istruzioni sulla dichiarazione dei redditi dell'anno in corso e la risoluzione delle Agenzia delle Entrate 166/E/98) le seguenti:
1) Bisogna effettuare il versamento tramite bonifico bancario il giorno dell’atto di acquisto.
Quasi tutti gli Istituti di Credito hanno appositi moduli per procedere alle disposizioni di bonifico; purtroppo ancora la maggior parte se non la totalità si riferisce alla vecchia normativa di cui alla Legge 448/98 – 266/05 e successive modifiche ed integrazioni, anziché all'art. 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR).
E' consigliabile farsi correggere la dicitura almeno manualmente.
Il bonifico deve contenere l’indicazione di:
a) Causale del versamento (“versamento del prezzo o costo di costruzione box o posto auto pertinenziale ad unità abitativa detrazione fiscale art. 16-bis TUIR”);
b) Codice fiscale dell’acquirente e dell’eventuale cointestatario o coniuge in comunione legale dei beni che si intesterà/anno l’unità immobiliare;
c) Codice fiscale dell'Impresa individuale o Società costruttrice.
Nel caso in cui si fosse concluso preliminare registrato il bonifico può essere effettuato anche nei giorni precedenti al rogito (da ultimo chiarimento in data 30 dicembre 2010 da parte della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate).
Il bonifico andrà versato, presso un conto corrente intestato all'Impresa o Società Costruttrice.
2) Dal rogito di acquisto deve evincersi che l’autorimessa è pertinenziale all'unità immobiliare. 
3) La somma che potrà essere portata in detrazione fiscale, corrispondente alle spese di realizzazione dell’autorimessa, deve essere certificata da apposita dichiarazione che l’impresa di costruzione è obbligata a fornire. 4) In base all’art. 7, comma 2 del D.L. 70/2011, convertito in legge 106 del 12 luglio 2011, lettera q), non è più necessaria la comunicazione all'Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Pescara) al fine di poter beneficiare della detrazione del 36%. La comunicazione viene sostituita dall'indicazione nella dichiarazione dei redditi:
-dei dati catastali;
-degli altri dati richiesti dal controllo (codice fiscale del beneficiario)
-in caso di lavori eseguiti dal detentore dell'immobile degli estremi di registrazione del contratto in base al quale si detiene l'immobile; 
Tutti i documenti relativi alle opere eseguite devono essere conservati ed esibiti se richiesti dall'Agenzia delle Entrate.
E' stato anche eliminato anche l'obbligo di indicazione nella fattura del costo della manodopera utilizzata per i lavori (obbligo introdotto dal D.L. 223 del 4 luglio 2006).
La dichiarazione attestante il costo di costruzione è necessario sia rilasciata quantomeno entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui l’acquirente si detrae la prima delle 10 rate in cui viene a essere ripartito l’importo detraibile.
La circolare 38/E del 12/08/2005 dell’agenzia delle Entrate enuncia genericamente che non si ha pertinenzialità dell’autorimessa quando “non può essere oggettivamente destinata in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale, circostanza, quest’ultima, che normalmente ricorre, qualora il bene pertinenziale è ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata la prima casa”.
La circolare n. 15 del 01/02/2002 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che per quanto concerne le procedure da utilizzare per poter fruire della detrazione, è necessario che i pagamenti debbano essere effettuati con bonifico bancario con le modalita' gia' chiarite con la circolare 57/E del 24 febbraio 1998.
Il pagamento mediante bonifico non e' necessario in relazione alla parte di prezzo che l'acquirente corrisponde subentrando, mediante accollo, nel contratto di mutuo stipulato dall'impresa. Qualora, invece, l'acquirente contragga a nome proprio un mutuo finalizzato all'acquisto dell'immobile, sussiste l'obbligo di pagare mediante bonifico bancario, all'impresa o cooperativa cedente, la somma ottenuta dall'istituto mutuante.
La risoluzione dell’8 febbraio 2008, n. 38/E ha ribadito che è sempre necessario un atto di vendita, anche in forma di contratto preliminare, purché regolarmente registrato al momento in cui sono effettuati i pagamenti con bonifico, da cui desumere l’effettiva sussistenza della proprietà o almeno il fatto che il contribuente sia promissario acquirente del posto auto, nonché ovviamente la destinazione funzionale della pertinenza a servizio dell’immobile.
Nel caso in cui non vi sia contratto preliminare registrato, il pagamento del costo di costruzione con I.v.a. deve essere effettuato il giorno del rogito di vendita (da ultimo nota del 30 dicembre 2010 da parte della Direzione Centrale Normativa al Consiglio Nazionale del Notariato). 

DETRAZIONE PER ACQUISTI O ASSEGNAZIONE DI EDIFICI RISTRUTTURATI
Il decreto "Salva Italia" ha reso anche definitiva la detrazione a favore degli assegnatari o acquirenti di unità immobiliari collocate in fabbricati integralmente oggetto di lavori di restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione, da parte di imprese o cooperative di costruzione o ristrutturazione immobiliari.

Detto beneficio si applica purchè sussistano i   seguenti presupposti:
- l'acquisto o l'assegnazione deve avvenire entro i sei mesi dalla fine lavori;
- l'unità immobiliare ceduta o assegnata deve essere compresa in un fabbricato    integralmente oggetto di  lavori di restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione, da parte di imprese o cooperative di costruzione o ristrutturazione immobiliari;
- la detrazione del 36% viene calcolata sul 25% del prezzo di vendita o valore di assegnazione. Detto 25% non può tuttavia eccedere la soglia generale fissata in Euro 48.000,00 per unità abitativa.

Secondo il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 maggio 2002 n. 153 stabilisce che ai fini della detrazione prevista dalla L. 449/97, i pagamenti  non devono essere eseguiti con bonifico bancario.
Quindi possono essere utilizzati anche assegni bancari o circolari, o bonifici senza le prescrizioni specifiche della normativa in materia.
La Risoluzione 38/E dell'8 febbraio 2008 stabilisce che per usufruire della detrazione anche per gli acconti, è necessaria la registrazione del contratto preliminare.

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
L'art. 4, comma 4, D.L. 201/2011 proroga sino al 31 dicembre 2012 le detrazioni di  cui alla legge 27 dicembre 2006 n. 296 per i seguenti interventi:
a) interventi volti a contenere i fabbisogni di energia primaria per lai climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
b) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali;
c) installazione di pannelli solari:
d) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nonchè interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria .

Per i lavori eseguiti nel 2012 la detrazione dovrà essere ripartita in 10 annualità.

Con decorrenza dal 1^ gennaio 2013 la detrazione del 36%  prevista per le opere di recupero edilizio viene estesa anche gli interventi di riqualificazione energetica entro gli stessi limiti e con le stesse modalità.